Ordinanza Ministeriale 20 aprile 2000, n. 126 Prot. 3937

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1999/2000.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;
Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;
Vistoil R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;
Visto il D. P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;
Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;
Visto il D.M.9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima; 
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione,
Vista la legge 8.8.1995, n.352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10.12.1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D. P.R. 23.7.1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;
Visto il D. P.R. 24.6.1998, n.249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
Visto il D.P.R. 9-8-1999, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto il D.M.13 marzo 2000, n.70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n.9 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista l'O.M. 22 aprile 1999, n.110, concernente il calendario scolastico per l'anno 1999-2000; 
Vista l'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99; 
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n.286; 
Vista l'O. M. 4 febbraio 2000, n.31, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 1999/2000.

ORDINA
 
 

Art.1
Scuola dell'obbligo

1. Le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli istituti d'arte, di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n.65 del 20 febbraio 1998, confermate dall'art.1 dell'O.M. n.128/1999 citata nelle premesse, sono confermate, per l'anno scolastico 1999-2000, con le modifiche e integrazioni di seguito indicate.

2. L'art.9,comma 9, è modificato come segue:
" 9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n.127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n.349 del 7-8-1998, in materia di autocertificazione".

3. L'art.9, comma 13- ultimo periodo, è modificato come segue:
" 13. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto del D.M. 6 agosto 1999, la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale".

4. L'art.9, comma 40, è modificato come segue:
" 40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio 1999,n.127. Una copia della scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio al referente di settore delle Segreterie tecniche degli ispettori presso le Sovrintendenze Scolastiche. La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e le modalità che ogni Provveditore fisserà autonomamente. Ogni referente di settore farà pervenire entro il 30 novembre alla Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di I° grado un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali."

5. L'art.9,comma 44, è modificato come segue:
" 44. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della C.M. n.304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla C.M. n.335 del 28 maggio 1997".

6. Dopo l'art.9 è aggiunto il seguente art.9 bis:
" Art.9 bis - Certificazione dell'obbligo scolastico. 
1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 20-1-1999, n.9 e dell'art.9 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9-8-1999, n.323, secondo il modello adottato con D.M. n.70 del 13 marzo 2000".

Art.2
Istituti di istruzione secondaria superiore

1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al Titolo II dell'ordinanza ministeriale 14.5.1999, n.128, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. L'articolo 2, comma 1, è così sostituito: " 1. A norma dell'art.2 dell'O.M. n.110 del 22.4.1999, citata nelle premesse, gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo entro i termini stabiliti dai Capi d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti."

3. Nell'art.2, comma 4, lettera b), il secondo periodo è modificato come segue:" 4. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza".

4. Nell'art.3, comma 1, il secondo periodo è modificato come segue:
" 1. Per l'anno scolastico 1999-2000, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima classe sulla base della tabella E e agli allievi della penultima e terzultima classe sulla base della tabella A, allegate al Regolamento e delle note in calce alle medesime".

5. Dopo l'art.4 è aggiunto l'art.4 bis: 
" 4 bis - Pubblicazione degli scrutini.
1. A norma dell'art.2 della citata O.M. n.110/1999, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal Capo d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.
2. Nel caso di promozione con debito formativo, nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va, inoltre, precisato che la promozione è stata conseguita ai sensi dell'art.2, comma 4 dell'O.M. n.128/99.
3. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
4. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali". 

6. Dopo l'art.4 è aggiunto l'art.4 ter:
" 4 ter - Scrutini nel primo anno di scuola secondaria superiore.
1. Relativamente alle fattispecie di cui agli artt.5,6 e 7 del D.P.R. n.323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.
2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo o che abbia adempiuto all'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 20-1-1999 e dell'art.9 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9-8-1999, n.323, secondo il modello adottato con D.M. n.70 del 13 marzo 2000".

7. Il comma 5 dell'art.6 è abrogato.

8. All'art.7 la rubrica è modificata in "Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici e commerciali" e sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con l'estero " e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal Consiglio d'Istituto. 
4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi". 

9. All'art.10, terzo comma, l'ultimo periodo è abrogato.

10. All'art.11, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
" 3. A norma dell'art.5 del DPR. N.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del D.Lvo. n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo".

11. Nell'art.14, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: " Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove".

12. Nell'art.14, comma 11, all'ultimo periodo è aggiunto " e sulle prove degli anni precedenti".

13. All'art.18, i commi 1 e 12 sono abrogati e il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva. Il calendario delle prove è il seguente: 21 giugno 2000 - prova di italiano; 22 giugno 2000 prova di pedagogia; 23 giugno 2000 - prova, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano);sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia).

Le prove di plastica e di disegno hanno inizio il giorno 26 giugno 2000 e vertono sui programmi di esame indicati nell'allegato C al R.D. 11 agosto 1933,n.1286;le eventuali prove suppletive sono disciplinate dall'art.12, comma 13, dell'O.M. n.31 del 4 febbraio 2000".

Art.3
Scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali

1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al Titolo III dell'ordinanza ministeriale 14.5.1999, n.128, con le seguenti modifiche.

2. All'art.19, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:
"4. E' consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento".

Art.4
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

1. Nell'art.24 dell'O.M. n.128/1999, il rinvio deve intendersi all'O.M. n.31 del 4.2.2000. 

Art.5
Disposizioni generali

1. Sono confermate le disposizioni di cui al Titolo V dell'ordinanza ministeriale 14.5.1999, n.128, con le seguenti integrazioni.

2. All'art.25 sono aggiunti i seguenti commi:
" 6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami".
7. Ai sensi dell'art.45 del D.P.R. n.394/1999, citato nelle premesse, il Consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado". 

Art. 6
Disposizione finale

1. Le modifiche e le integrazioni sopra riportate saranno recepite in apposito testo coordinato con le precedenti ordinanze nel testo citate.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20

IL MINISTRO

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