ALLEGATO N. 1



AVVERTENZE ALLE TABELLE A/1 - A/2 - A/3 - A/4


A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro il termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data, purché nel medesimo termine ne sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni contrarie.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974 e nei profili pro­fessionali di cui al D.P.R. n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) La valutazione di cui al punto 1 delle tabelle A/1; A/2; A/3; A/4, compete unicamente ai candidati che concorrono per l’inclusione nella graduatoria di cui al citato art. 554 del D.L.vo. n. 297/1994 e non ai candidati che concorrono per conseguire l’aggiornamento della propria posizione.

G) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

H) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
 

 

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato conseguito.