Testo aggiornato dell'O.M.
concernente le modalità di determinazione degli organici del personale
docente delle scuole medie statali
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
Visti i DD.MM. 9/2/1979, con i quali
sono stati stabiliti i programmi, gli orari di insegnamento e le prove
di esame per la scuola media statale, per le scuole medie annesse agli
istituti d'arte e ai Conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi;
Visto il D.M. 18/2/1981, con il quale
sono stabiliti gli orari di insegnamento e le prove d'esame per le scuole
medie statali speciali per sordomuti;
Visto il D.P.R. 14/5/1982, n. 782,
relativo alle nuove tabelle organiche del personale docente della scuola
media;
Visto il D.P.R. 10/5/1983, n. 655,
relativo alle tabelle organiche del personale docente delle scuole medie
per sordomuti;
Visto il D.M. 22/7/1983, relativo
agli orari di insegnamento ed alla costituzione delle cattedre nelle classi
a tempo prolungato;
Visto il D.P.R. 19/12/1983, n. 1267,
relativo alla costituzione delle cattedre nelle scuole medie statali per
ciechi;
Visto il D.P.R. 10/1/1984, n. 315,
relativo alla costituzione delle cattedre nelle scuole di lingua slovena;
Visto il D.P.R. 26/10/1984, n. 510,
relativo alla costituzione delle cattedre per le scuole medie della provincia
di Bolzano;
Visto il D.P.R. 15/7/1988, n. 405,
recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto Adige in materia di ordinamento in provincia di Trento;
Visto il D.L.vo 24 luglio 1996, n.
433 che ha apportato modifiche e integrazioni al citato D.P.R. n. 405/88;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.
104;
Vista l'O.M. n. 167 del 9/5/1994 con
la quale è stato emanato un testo aggiornato delle precedenti disposizioni
sulla materia delle dotazioni organiche dei docenti delle scuole medie;
Visto il Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto «Scuola» sottoscritto
il 4 agosto 1995;
Vista la legge 23/12/1996, n. 662;
Ravvisata l'opportunità di
apportare al testo gli aggiornamenti legati alle suindicate disposizioni
legislative in materia di dotazioni organiche del personale della scuola;
Art. 1
La determinazione degli organici del
personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo grado
è regolata, in via permanente, dalle disposizioni che seguono, salve
eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
I Provveditori agli Studi determinano:
1) a livello di singola scuola e sezione
staccata, le dotazioni organiche delle classi di concorso e dei posti di
sostegno;
2) a livello distrettuale, le dotazioni
organiche dei corsi sperimentali per adulti.
Per le scuole medie speciali per sordomuti
e per quelle per ciechi i Provveditori competenti determinano le dotazioni
organiche secondo le tabelle previste rispettivamente dal D.P.R. 10/5/1983,
n. 655 e dal D.P.R. 19/12/1983 n. 1267, citato nelle premesse.
Per le scuole medie annesse agli istituti
d'arte ed ai Conservatori di musica i Provveditori agli Studi competenti
determinano le dotazioni organiche secondo le tabelle previste dal D.P.R.
14/5/1982, n. 782, escluse le cattedre di educazione artistica (scuole
medie annesse agli istituti d'arte) e di educazione musicale (scuole medie
annesse ai Conservatori di musica) il cui insegnamento, ai sensi del D.P.R.
precitato, è affidato rispettivamente ai docenti di «disegno
dal vero», «plastica» e «teoria solfeggio e dettato
musicale», «strumento musicale»; le ore di insegnamento
di dette discipline concorrono conseguentemente alla formazione di cattedre
nelle rispettive istituzioni scolastiche alle quali le scuole medie sono
annesse.
I Provveditori agli Studi nelle cui
province funzionano i Conservatori di musica invieranno all'Ispettorato
per l'Istruzione Artistica il piano previsionale delle prime classi della
scuola media annessa.
Per le scuole medie con lingua d'insegnamento
italiana, tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano
provvedono rispettivamente il Sovrintendente scolastico, l'Intendente scolastico
per la scuola in lingua tedesca e l'Intendente scolastico per la scuola
delle località ladine.
Per ciascun anno scolastico la consistenza
degli organici provinciali del personale docente è stabilita con
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro
del Tesoro, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del
numero delle effettive esigenze di funzionamento delle classi da costituire,
in conformità alle indicazioni dei decreti interministeriali da
emanarsi ai sensi dell'art. 1, 71° comma della legge 23/12/1996, n.
662.
Art. 2 - Rilevazione
I Provveditori agli Studi effettuano
la rilevazione delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente
quello cui si riferiscono gli organici nelle scuole medie e nelle sezioni
staccate delle rispettive province.
Le classi formate esclusivamente da
alunni minorati dell'udito, funzionanti presso scuole normali, devono essere
rilevate ai fini della determinazione dell'organico di diritto, che verrà
sviluppato secondo le tabelle previste dal D.P.R. 10/5/1983, n. 655. Tale
organico sarà, ovviamente, tenuto distinto dall'organico derivante
dalle classi normali.
Ad eccezione delle classi di cui al
comma precedente, sono escluse dalla rilevazione, e quindi ininfluenti
ai fini della determinazione degli organici, quelle funzionanti presso
gli istituti penali minorili, i corsi di preparazione agli esami di idoneità
e licenza media, e quelle funzionanti ai sensi del 9° comma art. 12
della legge n. 104/92.
Non devono essere rilevate le ore
aggiuntive conseguenti allo sdoppiamento delle classi durante l'insegnamento
della lingua straniera, eventualmente autorizzato per obiettive esigenze.
Debbono essere invece, rilevate, le
ore aggiuntive derivanti da emanazione di decreti autorizzativi di sperimentazione
ex art. 278 D.L.vo n. 297/94.
Le cattedre formate con le ore derivanti
dalle autorizzazioni di cui al precedente comma non dovranno comunque comportare
incremento di organico superiore al 4 per cento della media delle dotazioni
organiche corrispondenti ai corsi ordinari funzionanti nella medesima provincia
nel triennio precedente a quello cui si riferisce la rilevazione organica.
Art. 3 - Previsione delle classi
I Provveditori agli Studi debbono
prevedere il numero delle classi che, secondo una rigorosa valutazione
delle singole situazioni funzioneranno nell'anno scolastico successivo,
attenendosi, a tal fine, ai criteri sulla formazione delle classi stabiliti
dal relativo decreto interministeriale.
I Provveditori agli Studi e i Presidi,
ciascuno per la loro sfera di competenza, hanno la responsabilità
contabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Premesso quanto sopra disposto si
forniscono, inoltre, i seguenti criteri.
La previsione del numero delle prime
classi è effettuata sulla base degli alunni iscritti, tenuto conto
degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza degli alunni
delle prime classi che i Capi d'istituto dovranno calcolare sulla base
della serie storica della ripetenza dell'ultimo triennio.
Per ogni due prime classi a tempo
normale dovrà necessariamente essere impartito l'insegnamento della
stessa lingua straniera, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
14/5/1982, n. 782, mentre per le classi funzionanti a tempo prolungato
si istituisce, in base alle disposizioni di cui al D.M. 22/7/1983, una
cattedra di lingua straniera ogni 3 classi.
La previsione del numero delle seconde
e terze classi è effettuata sulla base del numero degli alunni che
si prevede frequenteranno le seconde e terze classi, tenuto conto degli
alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza rispettivamente delle
seconde e terze classi che i Capi d'istituto calcoleranno con gli stessi
criteri di cui al precedente quarto comma.
Determinato ai sensi dei commi precedenti
il numero delle classi previste in ciascuna scuola, si potrà prevedere
il funzionamento di classi a tempo prolungato qualora il numero di richieste,
avanzate all'atto dell'iscrizione sia sufficiente alla formazione di almeno
una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta
la possibilità di frequentare classi a tempo normale.
La presenza nella scuola di classi
a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero
di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei precedenti
commi.
Fermo restando il numero delle classi
previste, lievi oscillazioni del numero degli alunni tra classi a tempo
normale o a tempo prolungato saranno possibili, sempre che lo consentano
le condizioni edilizie.
La previsione del numero delle classi,
ripartite secondo la lingua straniera studiata, deve tener conto rigorosamente
delle cattedre costituite per l'anno scolastico precedente quello cui si
riferiscono gli organici.
Eventuali richieste di trasformazione
delle cattedre di lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere
accolte dai competenti Provveditori agli Studi solo nel caso in cui la
cattedra risulti priva di titolare e non vi siano nella provincia docenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva
o soprannumerari e purché non si determinino comunque posizioni
di soprannumerarietà.
Per le cattedre di lingua inglese
o di lingua francese, ferme restando le condizioni di cui al precedente
comma, le trasformazioni non potranno superare il 5% della dotazione organica
dell'anno precedente e relativa alla classe di concorso di appartenenza
della cattedra che si intende trasformare.
Al fine di cui sopra si arrotondano
all'unità le frazioni superiori a 0,50.
In modo distinto tra tempo normale
e tempo prolungato, qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda
una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione del numero
delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare,
in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e quindi una delle cattedre
normali della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti.
Art. 4 - Determinazione classi a
tempo prolungato
Le classi a tempo prolungato potranno
essere autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata
a ciascuna provincia con il relativo decreto interministeriale.
Si richiama l'attenzione sulla necessità
che, per garantire una distribuzione equa delle risorse disponibili, il
funzionamento di classi a tempo prolungato sia autorizzato previa una rigorosa
valutazione della totalità dei bisogni formativi che emergono in
ciascuna provincia.
Art. 5 - Cattedre all'interno della
scuola
Acquisita la situazione effettiva,
integrata da quella previsionale, i Provveditori agli Studi determinano,
distintamente per classi di concorso, per le singole scuole e sezioni staccate
le cattedre all'interno di ciascuna unità scolastica secondo le
seguenti regole:
1) Per le scuole esclusivamente con classi a tempo normale:
A) la formazione delle cattedre ordinarie
ai sensi del D.P.R. 14/5/1982, n. 782;
B) con gli spezzoni orari residui
la formazione delle cattedre orario interne. Le cattedre orario interne
di materie letterarie saranno formate dividendo prioritariamente le ore
di insegnamento delle prime classi, successivamente delle seconde ed infine
delle terze.
2) Per le scuole esclusivamente
con classi a tempo prolungato: la determinazione delle cattedre orario
interne secondo le regole di cui al D.M. 22/7/1983.
3) Per le scuole con classi a tempo
normale e a tempo prolungato:
A) formazione delle cattedre ordinarie
e orario interne delle classi a tempo normale secondo le regole di cui
al punto 1);
B) formazione delle cattedre orario
delle classi a tempo prolungato secondo le regole di cui al D.M. 22/7/1983;
C) formazione con gli spezzoni, con
i quali non sia stato possibile costituire cattedre ordinarie e orario
interne secondo i precedenti punti A) e B), di cattedre, che d'ora in poi,
saranno denominate «cattedre miste», secondo le regole seguenti:
- Matematica : 20 ore (12 normali +
8 a tempo prolungato)
- Lingua straniera : 16 o 17 ore con
completamento fino a 18 ore
- Educazione tecnica : 18 ore
- Educazione artistica : 16 o 17 ore
con completamento fino a 18 ore
- Educazione musicale : 16 o 17 ore
con completamento fino a 18 ore
- Educazione fisica : 16 o 17 ore
con completamento fino a 18 ore
Le cattedre di educazione tecnica sono costituite in ragione di una ogni 6 classi a tempo normale o a tempo prolungato e quelle di educazione fisica in ragione di una cattedra ogni 9 classi a tempo normale e 1 cattedra ogni 6 classi a tempo prolungato.
Art. 6 - Cattedre tra più
scuole
Solo dopo aver costituito all'interno
della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si
procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando
indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.
Nelle classi a tempo prolungato i
contributi orario di ciascuna classe, distintamente per classi di concorso,
sono spezzoni elementari e pertanto indivisibili.
Per le cattedre orario esterne di
materie letterarie si scinderanno indifferentemente le ore di insegnamento
nella prima, seconda e terza classe.
Le cattedre orario sono costituite
da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso
Comune e dello stesso Distretto.
Non è consentita la costituzione
di nuove cattedre orario mediante l'abbinamento di tre scuole, qualora
dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni.
La cattedra orario esterna può
essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile
raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità
di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.
Le cattedre orario esterne costituite
nell'organico di diritto per l'anno scolastico precedente quello cui si
riferiscono gli organici su cui insiste un titolare devono essere confermate
con la stessa scuola di completamento sempreché permangano le necessarie
condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità
tra le scuole interessate.
Devono comunque essere modificate
le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà
per il titolare all'assolvimento degli obblighi di servizio.
La cattedra orario esterna deve essere
strutturata in modo tale che la prima scuola, alla cui dotazione organica
la cattedra stessa è attribuita, deve presentare maggiore od uguale
disponibilità di ore.
In tali ore andranno comprese anche
le eventuali ore da effettuarsi ai sensi del D.M. 22/7/1983 per il raggiungimento
dell'orario di cattedra, qualora il contributo orario della scuola di titolarità
si riferisca ad almeno una classe a tempo prolungato.
Art. 7 - Sostegno
Per il sostegno a favore degli alunni
portatori di handicap si fa presente, in via preliminare, che i posti debbono
essere determinati in modo indistinto rispetto alle classi di concorso
e separatamente secondo i seguenti tipi:
A) Minorati della vista;
B) Minorati dell'udito;
c) Minorati psicofisici.
A tal fine, distintamente per i tre
tipi sopra citati, il Preside proporrà al Provveditore agli Studi
il numero di tutti i posti di sostegno di cui prevede il funzionamento
all'interno della scuola, con l'indicazione del relativo numero complessivo
di alunni portatori di handicap che hanno concorso alla formazione dei
posti, seguendo il criterio di cui all'art. 443 del D.L.vo n. 297/94 (un
posto ogni 4 alunni portatori di handicap).
Il Preside, al fine dell'individuazione
degli alunni portatori di handicap che frequenteranno la prima classe,
prenderà gli opportuni contatti con il Circolo didattico della zona
in cui opera la scuola.
Nel caso di alunni portatori di gravi
forme di handicap, desumibili dall'articolazione della diagnosi funzionale
così come prevista dal D.P.R. 24/2/1994, il Preside potrà
proporre un numero di posti determinati secondo criteri che deroghino al
rapporto numerico sopra indicato, illustrando su apposita nota i motivi
per cui ha previsto uno o più posti con un numero di alunni inferiore
a 4.
Il Capo d'istituto segnalerà,
inoltre, l'eventuale numero di alunni portatori di handicap, non compresi
nel numero di alunni già indicati, secondo quanto previsto dal 2°
e 3° comma del presente articolo, al fine della costituzione da parte
del Provveditore agli Studi di posti di sostegno su non più di due
scuole, eventualmente illustrando su apposita nota il caso di alunni portatori
di gravi forme di handicap.
Il Provveditore agli Studi, avvalendosi
anche del gruppo di lavoro per gli alunni portatori di handicap, determina
il numero dei posti di sostegno all'interno di ciascuna scuola ed il numero
dei posti orario tra due scuole (anche per questi ultimi, valutate le motivazioni
dei Presidi competenti circa la gravità dell'handicap, la determinazione
potrà derogare al rapporto medio di un posto ogni 4 alunni).
Art. 8 - Corsi per gli adulti
I posti derivanti dai corsi sperimentali
per gli adulti saranno determinati a livello distrettuale e localizzati
a livello di scuola solo al momento dell'adeguamento dell'organico alla
situazione di fatto e cioè all'inizio dell'anno scolastico cui si
riferiscono gli organici.
Pertanto il Provveditore agli Studi,
partendo dalla situazione dell'anno scolastico precedente quello cui si
riferiscono gli organici, prevederà, in ambito distrettuale, il
numero dei moduli e ne determinerà i posti relativi, tenendo presente
che non è possibile abbinare spezzoni di due distretti diversi.
Si fa presente che nell'ambito di
ciascun modulo si potrà prevedere l'insegnamento di una sola lingua
straniera.
Si richiama l'attenzione sull'esigenza
che le richieste di educazione degli adulti che emergono dalle diverse
realtà territoriali siano tenute nella necessaria considerazione
per un'equilibrata distribuzione delle risorse che consenta di venire incontro
a tutte le esigenze formative di ciascuna provincia.
Art. 9 - Dotazione organica provinciale
Dopo aver determinato la dotazione
organica di ciascuna scuola e quella per le attività di educazione
degli adulti, l'eventuale ulteriore disponibilità nel contingente
provinciale di posti determinato con decreto interministeriale, sarà
ripartita dai Provveditori agli Studi con criteri di proporzionalità
rispetto alle dotazioni organiche di ciascuna classe di concorso, per le
finalità previste dall'art. 1, 71° comma della legge 23/12/1996,
n. 662.
Art. 10 - Divieto di abbinamento
tra ore residue di tipo diverso
Le cattedre e i posti orario, sia
all'interno di una scuola, sia tra due o più scuole, possono essere
formati esclusivamente abbinando ore residue appartenenti alla stessa tipologia
tra quelle sottoindicate:
1) ore di insegnamento derivanti da
classi a tempo normale e da classi a tempo prolungato;
2) ore derivanti da corsi sperimentali
per adulti;
3) ore derivanti dal sostegno.
Art. 11 - Determinazione provvisoria
dell'organico
Per ogni scuola media e sezione staccata
i Presidi faranno pervenire, debitamente compilato, entro il 20 gennaio
dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli organici,
un prospetto riassuntivo dei dati relativi alle classi a tempo normale
e a tempo prolungato, agli alunni e al sostegno, da rilevare a norma dei
precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 secondo l'allegato Modello 1 (si omette
nella pubblicazione, n.d.r.).
Successivamente alla trasmissione
ai Provveditori agli Studi dei prospetti predetti, e comunque non oltre
3 giorni i Presidi avranno cura di informare i rappresentanti sindacali,
eventualmente presenti nella scuola, sui dati previsionali elaborati.
I Provveditori agli Studi, controllata
la regolarità della compilazione dei prospetti, forniscono, a loro
volta, alle Organizzazioni sindacali della scuola un'informazione preventiva
in ordine ai criteri per la definizione e la distribuzione degli organici.
Alle stesse Organizzazioni sindacali dovranno essere forniti gli atti utili
all'acquisizione degli elementi conoscitivi e alla comprensione dei criteri
generali che l'Amministrazione intende seguire sulla materia in questione.
I Provveditori agli Studi procedono,
quindi, alla determinazione di tutte le dotazioni organiche previste dalla
presente ordinanza.
Successivamente inviano alle singole
scuole, per la pubblicazione all'albo, che deve essere effettuata entro
il 20 marzo dell'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono gli
organici, il Mod. 2 (si omette nella pubblicazione, n.d.r.) riguardante
le cattedre di tutti gli insegnamenti ed i posti di sostegno. I Capi d'istituto
e i rappresentanti sindacali possono formulare in merito le proprie osservazioni
al Provveditore agli Studi entro il termine di cinque giorni dalla data
di pubblicazione.
Entro la stessa data del 20 marzo
i Provveditori affiggono all'albo i prospetti relativi ai posti derivanti
dai moduli di corsi sperimentali per adulti, localizzati a livello di distretto
(Mod. 3) (si omette nella pubblicazione, n.d.r.).
Art. 12 - Determinazione definitiva
dell'organico
I Provveditori agli Studi, esaminate
le osservazioni di cui al precedente articolo, determinano in via definitiva,
e pubblicano all'albo entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente
quello cui si riferiscono gli organici, con proprio formale provvedimento,
le dotazioni organiche del personale docente delle scuole medie, delle
sezioni staccate e, a livello distrettuale del personale dei corsi sperimentali
per adulti. Lo stesso provvedimento deve riportare i dati riepilogativi
provinciali.
La dotazione organica determinata
dai Provveditori agli Studi dovrà essere comunque contenuta nei
limiti fissati dall'annuale decreto interministeriale di cui al citato
comma 71 dell'art. 1 della legge n. 662/96.
Il provvedimento di cui al primo comma,
unitamente ai modelli 1, 2 e 3 è inviato alla Ragioneria provinciale
per il riscontro ed alle singole scuole per l'affissione all'albo.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
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