Ordinanza ministeriale n. 217 del 15 luglio 1991 prot. n. 1600/N10

Elezione del Consiglio scolastico provinciale

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, contenente norme sull'istituzione e sul riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e, in particolare, l'art. 24;
Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976 relativa all'elezione del consiglio scolastico provinciale;
Vista la legge 11 ottobre 1977, n. 748 concernente norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981, che ha approvato, tra gli altri, il testo della citata ordinanza 25 novembre 1976 comprensivo di una complessa serie di note, in calce a vari articoli, costituite da successive modificazioni ed integrazioni al testo, contenute in atti di diversa forma e data;
Ritenuta l'esigenza di riportare nel corpo dell'ordinanza le predette note in calce, previo accertamento della loro attualità, per facilitare la lettura del testo;
Considerato che successivamente al testo unificato approvato con l'O.M. 2 settembre 1981, sono state emanate ulteriori disposizioni con successive ordinanze e circolari;
Considerata l'esigenza di riunire in un testo unificato tutte le disposizioni emanate sulle modalità delle elezioni del consiglio scolastico provinciale, a far tempo dall'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976;
Considerata inoltre l'opportunità di apportare talune contenute modifiche all'O.M. 25 novembre 1976 che, pur non alterando le regole complessive della procedura elettorale, introducono alcuni correttivi, per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola;

ORDINA

le elezioni per la costituzione del Consiglio scolastico provinciale si svolgono secondo le norme contenute nell'allegato testo unificato, che sostituisce l'analogo precedente testo approvato con l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981 e ogni altra successiva disposizione ministeriale emanata in materia.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI

Art. 1 - Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione del consiglio scolastici provinciale sono indette dal Provveditore agli studi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.
3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13.30.

Art. 2 - Composizione numerica del consiglio scolastico provinciale
1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali e non statali della provincia (con la sola esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza).
2. Il numero dei componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:
 
 
Posti
Numero alunni delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate
12
fino a 100.000 
16
da 100.001 a 300.000 
20
oltre i 300.000

 

b) in proporzione delle unità scolastiche delle scuole di cui al precedente comma 1), comprese nella provincia (per unità scolastica si intendono i singoli circoli didattici, comprensivi dei plessi e delle sezioni di scuola materna statale, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica, comprensivi delle sezioni staccate, succursali e sedi coordinate, le scuole materne non statali vigilate e le scuole elementari parificate):
 
Posti
Numero unità scolastiche delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate
12
fino a 100 
16
da 100 a 300 
20
superiore a 300

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui al precedente comma 1) e al personale A.T.A. delle scuole medesime che siano statali:
 
Posti 
Numero degli appartenenti al personale docente delle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate e del personale A.T.A. delle scuole statali
12
fino a 10.000
16
da 10.001 a 30.000 
60
superiore a 30.000

d) 6 componenti di diritto, a norma dell'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente n. 416/74.
Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è costituito dalla somma dei posti individuati con criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) predette (1).

(1) Così ad esempio se vi sono 250.000 alunni iscritti in scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e in scuole materne non statali vigilate con sede nella provincia, se le unità scolastiche sono 400 e se il personale direttivo e docente delle scuole predette sommato al personale A.T.A. delle scuole statali ammonta a 25.000, il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è di 58, compresi i sei membri di diritto.

Art. 3 - Componenti del Consiglio scolastico provinciale
1. Il Provveditore agli studi, individuata la consistenza numerica del consiglio scolastico provinciale secondo i criteri previsti dall'articolo precedente, attribuisce entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni i posti tra le varie componenti secondo le disposizioni dei successivi commi:

a) 6 membri di diritto e precisamente:

- Il Provveditore agli studi;
- 3 rappresentanti dei Comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili uno è riservato alla minoranza;
- l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
- un rappresentante del consiglio regionale;

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i rappresentanti del personale dell'amministrazione scolastica periferica - di cui al successivo art. 6 - eletti dal corrispondente personale in servizio funzionanti nella provincia;
e) I rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e materne non statali vigilate designati dal Ministro della pubblica istruzione.
f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al successivo comma 4.
2. I seggi a disposizione, individuati con le modalità di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente, vanno distribuiti tra le varie componenti con i criteri sotto indicati:

- la metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, rispettivamente in ragione del 90% e del 10%;
- i seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale;
- le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.

3. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di cui alla lettera a) del presente articolo è attribuito secondo le seguenti proporzioni:

1) il 20% ai rappresentanti eletti dal personale direttivo delle scuole statali, in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore ed artistica;
2) il 10% ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;
3) il 5% ai rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;
4) il 5% ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate della provincia;
5) il 25% ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali vigilate comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
6) il 35% ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei seggi a favore del personale docente.
4. I seggi di cui al punto g) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale e i lavoratori dipendenti; in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
5. Qualora, nell'ambito della provincia, manchino le scuole non statali, non si dà luogo alla copertura dei posti spettanti al personale direttivo e docente delle scuole non statali e i relativi posti vanno ad aggiungersi a quelli del corrispondente personale delle scuole statali.
6. A titolo di esempio si formula la seguente tabella:
 

TABELLA A
POSTI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE DA ASSEGNARE AI RAPPRESENTANTI DELLE VARIE COMPONENTI SECONDO LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICO-SCOLASTICHE DELLE VARIE PROVINCIE
Possibi-li compo- sizioni del consi- glio scola- stico provin- ciale
RIPARTIZIONE DEI SEGGI
AL PERSONALE
Ai
genitori
Ai lavoratori
Al mondo dell'
econo-mia
Ai
compo-
nenti
di
diritto
Totale
Direttivo
Docente
Non docente
statali
(1)
non statali
statali
(2)
non statali
(2)
Delle scuole statali
Delle amministrazioni periferiche
Dipen- denti
Autonomi
42
3
1
19
2
1
1
4
3
1
1
6
42
46
3
1
21
2
2
1
4
4
1
1
6
46
50
4
1
23
2
2
1
5
4
1
1
6
50
54
4
1
24
3
2
1
5
4
2
2
6
54
58
5
1
26
3
2
1
6
4
2
2
6
58
62
5
1
28
3
3
1
6
5
2
2
6
62
66
5
1
30
3
3
1
7
6
2
2
6
66

(1) I posti sono ripartiti tra i direttori didattici, i presidi di scuola media e i presidi di istituto di istruzione secondaria e artistica in proporzione alla loro consistenza numerica a livello provinciale, assicurando comunque un seggio a ciascuna delle predette categorie.
(2) I posti sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola (materna, elementare, media, secondaria 2° grado, artistica) proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale.

Art. 4 - Richiesta di designazione e di elezione a enti e associazioni sindacali
1. Contestualmente all'indizione delle elezioni per il consiglio scolastico provinciale, il Provveditore agli studi invia formale richiesta agli enti e alle associazioni contemplati dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ai fini delle previste designazioni o elezioni dei rappresentanti in seno agli organi stessi.
2. In particolare, per quanto attiene alle organizzazioni sindacali, l'invito deve essere rivolto alle segreterie provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano sul piano nazionale diverse categorie di lavoratori dipendenti, individuano per l'attribuzione dei posti il loro grado di rappresentatività locale, in base alle precisazioni fornite dall'ufficio provinciale del lavoro (1).
3. Gli enti e le associazioni predetti devono far pervenire le designazioni entro il 30° giorno successivo a quello delle votazioni, pena decadenza. Qualora le designazioni non siano pervenute entro tale termine il consiglio scolastico provinciale può funzionare regolarmente senza dette componenti.
4. I tre rappresentanti dei Comuni della provincia devono essere eletti secondo le modalità stabilite dall'art. 13, terzo comma, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. La loro elezione deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla nomina da parte del Provveditore agli studi dei rappresentanti dei Comuni nel consiglio scolastico distrettuale.
5. Le deliberazioni dell'assemblea degli elettori e la proclamazione degli eletti quali rappresentanti dei Comuni in seno al consiglio scolastico provinciale sono atti definiti, impugnabili esclusivamente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale.
6. Le modalità delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni rientrano nella potestà di autoregolamentazione dell'assemblea degli elettori, costituita ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera g) del D.P.R. n. 416/74.
7. Nella comunicazione al Provveditore agli studi dei nominativi eletti quali rappresentanti comunali in seno al consiglio scolastico provinciale, l'organo che procede alla comunicazione stessa deve dichiarare che è stata regolarmente convocata l'assemblea degli elettori.
8. Spetta al Comune capoluogo della provincia farsi parte attiva per la convocazione dei rappresentanti comunali eletti nei consigli scolastici distrettuali, al fine di procedere all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio scolastico provinciale. In via suppletiva il Provveditore agli studi è l'organo cui è attribuito il potere di mettere in moto tutte le operazioni elettorali.
9. I rappresentanti dei Comuni nel consiglio scolastico provinciale non devono necessariamente appartenere all'assemblea degli elettori costituita ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera g) del D.P.R. n. 416/74.
10. Contestualmente all'indizione dell'elezione il Provveditore agli studi invia al Ministro della Pubblica istruzione la richiesta di designazione dei rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate. Per i docenti la richiesta dovrà specificare la ripartizione dei posti tra i diversi ordini di scuola (materna, elementare, media, secondaria di secondo grado e artistica) proporzionalmente alla loro consistenza numerica.

(1) Per quanto concerne la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi vedi C.M. n. 63 del 4/3/1988.

Art. 5 - Diritto di elettorato
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel consiglio scolastico provinciale spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo del personale dell'amministrazione scolastica periferica
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo al personale del Provveditorato agli studi e al personale della Sovrintendenza scolastica regionale i cui uffici abbiano sede nella provincia.

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate
1. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, per tanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.
2. Il tutore può votare per gli organi collegiali, in luogo del genitore, quando questi non è vivente o ha perso la potestà sul minore.
3. I rappresentanti legali degli istituti, cui sono affidati i minori, possono essere sentiti dal consiglio scolastico provinciale sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
4. Tali disposizioni si applicano sia ai genitori di alunni iscritti nelle scuole statali sia ai genitori degli alunni iscritti nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali vigilate di cui al successivo art. 8.
5. I genitori degli alunni delle scuole magistrali non statali convenzionate partecipano alle elezioni del consiglio scolastico provinciale, in quanto tali scuole sono assimilabili a quelle non statali legalmente riconosciute.

Art. 8 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni delle scuole materne non statali vigilate
1. Partecipano all'elezione per il consiglio scolastico provinciale i genitori degli alunni iscritti nelle scuole materne non statali, che posseggano i requisiti previsti dall'art. 122 del regio decreto 24 aprile 1928, n. 1297, e siano sottoposte alla vigilanza del Provveditore agli studi, prevista dall'art. 123 del citato regio decreto e dall'art. 38 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
2. Per le scuole materne non statali vigilate si intendono sia quelle gestite da enti pubblici che da privati.
3. I genitori degli alunni delle scuole materne non statali in possesso dei requisiti di cui al citato art. 122, ma i cui gestori non hanno ancora provveduto all'invio al Provveditore agli studi dei documenti necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza, possono partecipare alle elezioni, purché detto invio venga effettuato entro il 70° giorno antecedente le votazioni e l'esame dei requisiti si risolva positivamente.

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo del personale direttivo statale
1. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale direttivo delle scuole statali, che lo esercita distintamente per le seguenti categorie:

a) direttori didattici;
b) presidi di scuola media;
c) presidi di scuola secondaria superiore ed artistica.

2. Ai fini di cui sopra i rettori dei Convitti e le direttrici degli Educandati femminili sono equiparati ai presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e i vice-rettori e le vicedirettrici ai presidi di scuola media.
3. Il persone direttivo esercita il diritto di elettorato attivo e passivo, oltre che per il consiglio scolastico provinciale della provincia in cui si trova la sede centrale della scuola o della direzione didattica, anche per il consiglio scolastico provinciale ove sono ubicate le sedi staccate, coordinate, succursali e plessi.

Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente delle scuole statali
1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico provinciale ai docenti di ruolo e non di ruolo, con supplenza annuale in servizio nelle scuole statali.
2. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 20/5/1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9/11/89 n. 357, convertito dalla legge 27/12/1989, n. 417.
3. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
4. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta l'elettorato attivo e passivo:

a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici;
c) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli art. 5 e 6 della legge 1213 del 1967;
d) agli insegnanti chiamati a coprire i posti, di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, nei circoli didattici, in cui si svolgono le attività integrative;
e) agli insegnanti che operano nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici;
f) ai docenti impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
g) agli insegnanti elementari assegnati agli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale e nella scuola magistrale;
h) agli insegnanti tecnino-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
i) agli insegnanti di religione;
l) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
m) al personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.

5. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico della provincia, in cui ha sede il circolo o istituto in cui prestano servizio.
6. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso la scuola nel cui organico sono inseriti come docenti.
7. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 12 e 15.

Art. 11 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo e tecnico ed ausiliario delle scuole statali
1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) nel consiglio scolastico provinciale spetta al personale A.T.A. delle scuole statali, di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale.
2. Il personale A.T.A. dipendente degli enti locali, che presta servizio presso le scuole statali, esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.

Art. 12 - Personale comandato o collocato fuori ruolo
1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, o comandato o collocato fuori ruolo o assegnato quinquennalmente alle attività parascolastiche che partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel consiglio scolastico provinciale.
2. Per il predetto personale ai fini della determinazione della provincia alle elezioni dei cui organi collegiali deve partecipare, si fa riferimento alla sede in cui presta servizio.
3. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui sono state indette le elezioni, apposita domanda documentata alla commissione elettorale del circolo o dell'istituto dove intendono votare; il personale direttivo e il personale dell'amministrazione scolastica periferica devono, invece, presentare la domanda alla commissione elettorale provinciale.
4. La commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto.

Art. 13 - Sezioni staccate e sedi coordinate, succursali e plessi operanti in altra provincia
1. Il personale docente di ruolo e non di ruolo, il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo, i genitori degli alunni delle sezioni staccate e sedi coordinate o delle succursali e dei plessi aventi sede in provincia diversa da quella in cui ha sede l'istituto da cui le sezioni stesse dipendono, partecipano alle elezioni del consiglio scolastico provinciale della circoscrizione in cui ha sede la sezione staccata o la sede coordinata o la succursale o il plesso.

Art. 14 - Personale educativo e A.T.A. dei Convitti ed Educandati. Personale educativo delle scuole speciali
1. Il personale educativo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato nonché dei Convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, partecipa alle elezioni della componente docenti nel consiglio scolastico provinciale. Al predetto personale è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali.
2. Il personale A.T.A. delle istituzioni, di cui al precedente comma, partecipa alle elezioni della componente A.T.A. del consiglio scolastico provinciale.
3. Il personale docente e A.T.A. delle istituzioni, di cui al comma 1, vota presso il circolo didattico più vicino assieme al personale docente e A.T.A. delle scuole elementari.

Art. 15 - Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato
1. Il personale dell'amministrazione scolastica periferica, il personale direttivo, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
2. Ha altresì diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale, di cui al precedente comma 1, in aspettativa per motivi di famiglia o perché sospeso dal servizio, a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
1. I genitori degli alunni iscritti in più scuole statali e non statali della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo nella scuola frequentata dal figlio minore di età .
2. In occasione del voto essi sottoscrivono la dichiarazione prevista dal successivo art. 33, comma 6.
3. I genitori di alunni iscritti in scuole statali e non statali di diverse provincie esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico provinciale di ciascuna provincia di cui facciano parte.
4. I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali della stessa provincia esercitano il diritto di elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore, ed in caso di parità, nella scuola indicata dagli interessati.
5. I docenti che prestino servizio in più scuole statali e non statali di diverse provincie esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio scolastico provinciale di tutte le provincie di cui facciano parte.
6. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di alunno) esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
7. Il personale direttivo, docente, A.T.A. e i genitori degli alunni che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso consiglio scolastico provinciale devono optare per una delle rappresentanze.
8. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, d'ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

TITOLO II
PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE

Art. 17 - Costituzione della commissione elettorale provinciale e validità delle deliberazioni
1. Presso la sede di ciascun ufficio scolastico provinciale è costituita la commissione elettorale provinciale.
2. La commissione elettorale provinciale, nominata dal Provveditore agli studi, è composta da sette membri designati dal consiglio scolastico provinciale: uno tra il personale direttivo, in servizio nelle scuole statali comprese nella provincia; due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nella provincia, ivi incluso il personale educativo delle istituzioni educative statali; due tra i genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e scuole materne non statali vigilate comprese nella provincia; uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole o istituzioni educative statali comprese nella provincia; uno tra il personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia.
3. Il Provveditore agli studi, può costituire o rinnovare la commissione elettorale provinciale a prescindere dalle designazioni di competenza del consiglio scolastico provinciale, se l'organo predetto, regolarmente invitato, non procede alle designazioni medesime.
4. La commissione è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
5. Essa è nominata non oltre il 60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
6. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti (almeno 4), e tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Essa dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili per il biennio successivo.
8. La commissione elettorale provinciale scaduta può, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione elettorale.
9. Il Provveditore agli studi, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, può costituire la commissione elettorale, anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono la commissione stessa. La commissione è, comunque, validamente costituita, anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.
10. I membri della commissione elettorale, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Art. 18 - Costituzione delle commissioni elettorali nelle scuole parificate pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali vigilate
1. Entro il 60° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni si costituisce la commissione elettorale nelle scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali vigilate. Detta commissione opera anche per l'elezione del consiglio scolastico distrettuale.
2. La commissione elettorale, nominata dal Provveditore agli studi, è composta da 5 membri, designati dal collegio dei docenti, scelti come segue: tre fra i docenti della scuola, con esclusione dei supplenti temporanei; due tra i genitori degli alunni iscritti nella scuola stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
3. E' data facoltà al Provveditore agli studi, in rapporto all'eventuale esiguità della popolazione scolastica nelle scuole non statali, di costituire un'unica commissione elettorale, che raggruppi più scuole non statali purché dette scuole appartengano allo stesso gestore e siano ubicate nello stesso edificio. La nomina dei membri è effettuata dal Provveditore agli studi nell'ambito dei nominativi indicati dai collegi dei docenti delle singole scuole. Gli elenchi degli elettori dovranno in ogni caso essere formati separatamente per ogni scuola.
4. La nomina della commissione elettorale nelle scuole materne non statali vigilate e in quelle elementari parificate può essere delegata dal Provveditore agli studi ai direttori didattici nel cui circolo funzionano le predette scuole.
5. Per quanto attiene al funzionamento delle commissioni elettorali, di cui al presente articolo, si fa rinvio a quanto stabilito dal precedente art. 17.

Art. 19 - Adempimenti delle commissioni elettorali di circolo o istituto statali e non statali: formazione degli elenchi degli elettori
1. Le commissioni elettorali di circolo o istituto statali formano gli elenchi degli elettori appartenenti al circolo o istituto nel modo seguente:

a) i direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, dei genitori degli alunni e del personale A.T.A. della scuola;
b) le commissioni elettorali sulla base di tali comunicazioni formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

- elenco dei docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza che nei circoli didattici in cui funzionano scuole materne si deve formare separatamente l'elenco delle scuole elementari da quello delle scuole materne;
- elenco dei genitori (odi chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
- elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il personale A.T.A. dipendente dagli enti locali.

2. Gli elenchi sono divisi per seggio e gli elettori sono disposti in ordine alfabetico per ciascun seggio elettorale.
3. I docenti in servizio in più plessi, sezioni, sedi coordinate o succursali dello stesso circolo o istituto, aventi sede in province diverse, sono inseriti negli elenchi di tutte le sedi di appartenenza.
4. La disposizione del comma precedente si applica anche ai genitori di più alunni iscritti in plessi, sezioni o sedi coordinate, succursali dello stesso circolo o istituto, ma aventi sede rispettivamente in province diverse.
5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
6. Nell'ipotesi di genitori con più figli iscritti in scuole diverse della stessa provincia, i quali ai sensi del precedente art. 16, comma 1, debbono votare esclusivamente nella scuola frequentata dal figlio minore di età, la commissione elettorale del circolo o dell'istituto o della scuola non statale ove sono iscritti gli altri figli deve apporre, a fianco di ciascun nominativo dei genitori la dicitura: «non ha diritto di votare per il consiglio scolastico provinciale».
7. Per gli adempimenti di cui al successivo art. 33, comma 6, a fianco del nominativo di ciascun genitore elettore, deve esistere un apposito spazio per la firma dell'elettore stesso.
8. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnata al seggio.
10. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale di circolo o d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui il deposito stesso avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione.
11. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
12. Nelle scuole elementari annesse ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili nei termini e con le modalità previste dal presente articolo, la commissione elettorale di circolo forma, sulla base delle comunicazioni del rettore o della direttrice, un elenco del personale educativo ed un elenco del personale A.T.A. delle stesse istituzioni. Tali elenchi sono uniti rispettivamente agli elenchi del personale docente e A.T.A. della scuola elementare annessa.
13. Le stesse disposizioni si applicano ai Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. In tal caso il personale educativo e il personale A.T.A. votano presso il più vicino circolo didattico, alla cui commissione elettorale il preside invia conseguentemente l'elenco del personale interessato.
14. Gli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio sono iscritti negli elenchi del più vicino circolo didattico, a cura della commissione elettorale di circolo e su comunicazione del preside dell'istituto magistrale, nei termini e nei modi previsti dal presente articolo.
15. La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali che sono inseriti negli elenchi dei docenti di scuola materna del più vicino circolo didattico presso cui funzioni detta scuola.
16. La commissione elettorale delle scuole non statali forma l'elenco dei genitori degli alunni delle scuole non statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, sulla base delle comunicazioni dei direttori delle scuole stesse, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
17. Per la formazione dell'elenco dei genitori degli alunni delle scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate valgono le disposizioni del presente articolo.

Art. 20 - Adempimenti della commissione elettorale provinciale: formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. La commissione elettorale provinciale, sulla base delle comunicazioni a cui sono tenuti gli uffici indicati a fianco di ciascuna componente, entro il 50° giorno antecedente quello fissato per le votazioni, forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori distinti come segue:

a) elenco dei direttori didattici in servizio nelle scuole statali, comprese nella provincia; l'organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
b) elenco dei presidi in servizio nelle scuole medie statali, comprese nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
c) elenco dei presidi in servizio nelle scuole o istituti di istruzione secondaria superiore statali, comprese nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
d) elenco dei presidi in servizio nelle scuole di istruzione artistica statali (licei artistici ed istituti d'arte), comprese nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi;
e) elenco del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, funzionanti nella provincia; organo competente alla comunicazione: Provveditore agli studi o Sovrintendente scolastico regionale.

2. Sono escluse le componenti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza).
3. Gli elenchi di cui ai punti c) e d) possono essere unificati in un unico elenco, quando le elezioni per il consiglio scolastico provinciale non si svolgono contestualmente a quelle per il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
4. Per la formazione degli elenchi di competenza della commissione elettorale provinciale valgono i criteri stabiliti nell'art. 19.
5. Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della commissione elettorale provinciale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione nello stesso giorno in cui il deposito stesso avviene mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione.
6. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 40° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Art. 21 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi. Invio degli elenchi ai seggi elettorali
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale provinciale o alla commissione elettorale di circolo o istituto, o delle scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non vigilate, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali (all'atto del loro insediamento) i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali le commissioni elettorali danno informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo della propria sede.

Art. 22 - Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale dell'amministrazione scolastica periferica e del personale direttivo, docente e A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale dell'amministrazione scolastica periferica, il personale direttivo, docente e A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente, successivamente alla formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanze di rettifica, in carta semplice, alla commissione elettorale provinciale, se si tratta di personale dell'amministrazione scolastica periferica o personale direttivo, o alla commissione elettorale di circolo, d'istituto o di scuola non statale, se si tratta di personale docente o A.T.A., nelle forme e nei termini di cui al precedente art. 21.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi, gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale provinciale o alla commissione elettorale della scuola in cui sia stato trasferito o assegnato provvisoriamente, che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui deve votare, l'elenco degli elettori in cui è stato originariamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato, di cui al comma 3, al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è stato impropriamente inserito l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo, che viene allegato all'elenco a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

Art. 23 - Formazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:

1) liste dei direttori didattici delle scuole statali;
2) liste dei presidi della scuola media statale;
3) liste dei presidi della scuola secondaria superiore e artistica statale;
4) liste del personale docente della scuola materna statale;
5) liste del personale docente della scuola elementare statale;
6) liste del personale docente della scuola media statale;
7) liste del personale docente della scuola secondaria superiore statale;
8) liste del personale docente della scuola di istruzione artistica statale (licei artistici ed istituti d'arte);
9) liste dei genitori degli alunni delle scuole statali e non statali;
10) liste del personale A.T.A. delle scuole statali;
11) liste del personale dell'Amministrazione scolastica periferica.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo, riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale provinciale e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
3. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. Per i genitori degli alunni le indicazioni suddette sono integrate con la specificazione della scuola di appartenenza dei figli; deve, perciò, risultare se trattasi di scuola statale ovvero pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta, o scuola materna non statale vigilata.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni nello stesso consiglio scolastico provinciale, né può presentarne alcuna.
5. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa componente, per la stessa provincia, nonché, per ogni candidato incluso in lista e per ogni presentatore della lista stessa, da una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale del circolo o istituto o delle scuole non statali, attestante la qualità di elettore, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.
6. Tali dichiarazioni, che sono utilizzate dalla commissione elettorale provinciale per controllo, non sono necessarie per il personale direttivo statale e per quello dell'amministrazione scolastica periferica, poiché gli elenchi degli elettori di queste componenti sono compilati dalla commissione elettorale provinciale stessa.
7. I membri delle commissioni elettorali provinciali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Art. 24 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate: dai direttori didattici o dai presidi, se trattasi di firme appartenenti al personale insegnante e A.T.A. del circolo o dell'istituto, nonché ai genitori di alunni iscritti nel circolo od istituto; dai direttori delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, se trattasi di firme di docenti delle stesse scuole o di genitori di alunni iscritti nelle scuole in questione; dal rettore o direttrice, o dal preside degli istituti con Convitti annessi, se trattasi di personale educativo e A.T.A. di Convitti nazionali ed Educandati femminili dello Stato e dei Convitti annessi; dal Provveditore agli studi o da un funzionario di carriera direttiva da lui delegato, se trattasi di firme di direttori didattici e presidi delle scuole statali o di direttori di scuole non statali nonché del personale dell'Ufficio scolastico provinciale; dal Sovrintendente scolastico regionale, se trattasi di firme del personale in servizio nell'Ufficio scolastico regionale.
2. Autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di un documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal Sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse - sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.

Art. 25 - Presentazione delle liste dei candidati
1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a 10;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiori a 100.

2. Le liste elettorali del personale docente devono essere presentate almeno da 40 elettori.
3. Le liste elettorali dei genitori degli alunni devono essere presentate almeno da 200 elettori.
4. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori sia inferiore a quello richiesto per la presentazione virtuale di almeno due liste, l'elezione dei rappresentanti avviene sulla base di un'unica lista, comprendente tutti gli elettori e ciascun elettore può votare la metà di membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore ad uno.
5. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori coincida con quello dei rappresentanti da eleggere non si dà luogo a votazioni e gli elettori fanno parte di diritto del consiglio scolastico provinciale.
6. Nell'ipotesi in cui il numero degli elettori superi di una sola unità il numero dei rispettivi rappresentanti da eleggere si procede per sorteggio.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
8. Le liste debbono essere presentate, personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
9. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
10. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 27 comma 3.
11. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 26 - Esposizione delle liste
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la commissione elettorale provinciale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 27 - Verifica della regolarità delle liste
1. La commissione elettorale provinciale verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori e che la loro qualità risulti dai certificati allegati;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento.

Art. 28 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale provinciale ed ai presidenti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Art. 29 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 30° al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizioni appositi spazi negli edifici scolastici e nelle sedi degli uffici periferici dell'Amministrazione, per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. E' consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici e in quelli delle Amministrazioni scolastiche periferiche. Dette riunioni sono riservate al corpo elettorale appartenente alla scuola o all'amministrazione ove la riunione si svolge ed ai presentatori ed ai rappresentanti e candidati delle liste presentate per le elezioni del consiglio scolastico provinciale. Il personale direttivo statale può riunirsi in una delle scuole statali della provincia.
4. Le riunioni non possono superare per ogni scuola e sede degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione il numero di una per ogni lista.
5. Le richieste per le riunioni sono presentate dai rappresentanti delle liste al direttore o al preside e al Provveditore agli studi o al Sovrintendente scolastico non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
9. Il direttore o il preside e il Provveditore agli studi o il Sovrintendente scolastico stabiliscono il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Art. 30 - Predisposizione delle schede
1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di uguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici, i presidi, i direttori delle scuole non statali ed i Provveditori agli studi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti e uffici i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti e gli uffici scolastici sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la dicitura: «elezione del consiglio scolastico provinciale».
4. I presidenti di seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie degli elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: «Genitori», «Direttori didattici», «Presidi scuole medie», «Personale A.T.A.», «Docenti», «Personale amministrazione scolastica periferica».
5. Le schede debbono recare nella faccia esterna la denominazione della scuola ove il seggio è costituito, con indicazione se trattasi di scuola statale, pareggiata, parificata, legalmente riconosciuta o materna non statale vigilata o Provveditorato agli studi.
6. Tutte le schede debbono, infine, recare nella faccia interna l'indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
7. I fac-simili di scheda, riprodotti nel mod. A, allegato alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
8. Nelle schede elettorali, di colore rosso, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.

Art. 31 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni ufficio scolastico provinciale, per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni, si costituiscono altri seggi, in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. I genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, nonché il personale docente e A.T.A. delle scuole statali votano presso i seggi elettorali costituiti nei circoli didattici e scuole di rispettiva appartenenza.
5. Il personale educativo e A.T.A. dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato vota nei seggi costituiti nelle annesse scuole elementari; il personale educativo e A.T.A. dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, vota nel più vicino circolo didattico, nei cui elenchi è inserito.
6. I genitori degli alunni e gli iscritti alle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne non statali vigilate ed i docenti delle stesse scuole votano presso i seggi elettorali costituiti nelle scuole di rispettiva appartenenza.
7. Il personale direttivo delle scuole statali e vota presso appositi seggi elettorali costituiti in scuole statali scelte dal Provveditore agli studi in modo da ridurre al minimo il disagio di detto personale.
8. Il personale delle amministrazioni scolastiche periferiche vota presso apposito seggio costituito in ogni ufficio scolastico provinciale.
9. Il Provveditore agli Studi comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale distrettuale entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ai fini della formazione degli elenchi degli elettori.
10. Il preside o direttore didattico delle scuole statali e il direttore delle scuole non statali comunica negli stessi termini di cui al comma precedente le sedi dei seggi elettorali alle commissioni elettorali di circolo o istituto e delle scuole non statali ai fini della formazione degli elenchi degli elettori.
11. Qualora contestualmente si svolgano le votazioni per le elezioni di organi collegiali di diverso livello si costituisce un unico seggio elettorale.

Art. 32 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sedi.
2. Nel caso di elezioni contestuali di più organi collegiali di livello diverso il seggio elettorale è composto da un presidente e quattro scrutatori, secondo le disposizioni del comma precedente, salvo che nella scuola, sede di seggio vi siano meno di trecento alunni o comunque il numero degli elettori sia esiguo.
3. I presidi e i direttori didattici e direttori delle scuole non statali, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
4. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
5. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
6. I componenti dei seggi elettorali presso i circoli didattici ed istituti statali e non statali sono nominati dal direttore didattico o preside o dal direttore delle scuole non statali, su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto; quelli dei seggi elettorali per il personale direttivo o per il personale dell'amministrazione periferica dal Provveditore agli studi, su designazione della commissione elettorale provinciale.
7. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
8. Il personale direttivo, qualora l'esiguità del numero degli elettori non garantisca la segretezza del voto, deve votare nel seggio, costituito presso una scuola o circolo, integrato da un rappresentante del personale direttivo statale, nominato dalla commissione elettorale distrettuale.

Art. 33 - Modalità delle votazioni
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle 13.30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie degli elettori.
6. Le commissioni elettorali, prima di inviare ai seggi elettorali gli elenchi definitivi degli elettori, avranno cura di predisporre la dichiarazione sottoindicata, che tutti i genitori dovranno leggere e sottoscrivere con nome e cognome al momento di ricevere la scheda elettorale:
«Il sottoscritto genitore, incluso negli elenchi elettorali di questo seggio, è consapevole di poter votare una sola volta per l'elezione del consiglio scolastico provinciale e delle conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione. Dichiara sotto la propria responsabilità di esprimere il proprio voto soltanto presso questo seggio, costituito nella scuola frequentata dal figlio minore di età, e di non aver votato in altra scuola di questa provincia».
7.Tale dichiarazione, dattiloscritta, costituisce la prima pagina degli elenchi elettorali della componente genitori e deve essere cura dei componenti del seggio attirare su di essa l'attenzione di chi si reca a votare, prima di farla sottoscrivere.
8. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
9. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.
10. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato, quando il numero dei posti da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze, quando il numero dei posti da attribuire non sia superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo dei seggi da attribuire.
11. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
12. I ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta costatare succintamente nel verbale.
13. Alle ore otto del giorno in cui sono fissate le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
14. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
15. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
16. Dalle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

Art. 34 - Validità delle deliberazione dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente

Art. 35 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare risultare i seguenti dati:

a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es.: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto o presso il Provveditorato agli studi in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es. «elezioni del consiglio scolastico provinciale» - Provincia di...) va rimesso subito alla commissione elettorale provinciale per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art. 36 - Attribuzione dei posti
1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte di tutti i seggi della provincia la commissione elettorale provinciale somma i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati.
2. Indi determina per ciascuna componente la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della provincia. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
3. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio (1).
4. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
6. In caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
7. Ai fini dell'attribuzione dei posti riservati ai genitori delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, qualora nessuno di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di tutti i posti, si individua la lista comprendente candidati appartenenti alle predette scuole non statali che abbia avuto il maggior numero di voti.
8. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di riserva.
9. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia come candidati genitori delle scuole non statali, viene tolto un posto alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, escludendo in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.
10. Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono almeno un candidato appartenete alle scuole non statali. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze.
11. In ogni caso non può essere sostituito il candidato avente diritto alla riserva a norma dell'art. 44.

(1) Esempio
Liste
I
II
III
IV
Voti
1
9.000
16.000
13.000
6.000
2
4.500
8.000
6.500
3.000
3
3.000
5.333
4.333
2.000
4
2.250
4.000
3.250
1.500
5
1.800
3.200
2.600
1.200

L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II lista (16.000); 2° posto alla III lista (13.000); 3° posto alla I lista (9.000); 4° posto alla II lista (8.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità. In caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.

Art. 37 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la commissione elettorale provinciale procede alla proclamazione degli eletti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo del Provveditorato agli studi in cui ha sede la commissione elettorale provinciale.

Art. 38 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale provinciale.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione elettorale provinciale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
4. In presenza di accoglimento di ricorsi, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutta la provincia.

TITOLO III
NOMINE, DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DEI POTERI ELEZIONI SUPPLETIVE ESONERI DAL SERVIZIO - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 - Nomina dei componenti del consiglio scolastico provinciale
1. Il Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, emana i decreti di nomina dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, nonché i decreti di surrogazione dei consiglieri, che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

Art. 40 - Prima convocazione del consiglio scolastico provinciale - Presidenza del Consiglio scolastico provinciale
1. La prima convocazione del consiglio scolastico provinciale è disposta dal Provveditore agli studi.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei Ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Provveditore agli studi, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, nel proprio seno, il presidente. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
4. Gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati anche nel caso di mancanza dei rappresentanti eletti o designati da enti ed organismi competenti.

Art. 41 - Permanenza in carica e decadenza dei componenti del consiglio scolastico provinciale - Proroga dei poteri
1. Il consiglio scolastico provinciale scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.
2. Decadono altresì dalle cariche elettive i membri del consiglio scolastico provinciale, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche.
3. Decadono dalla carica i componenti del consiglio scolastico provinciale assenti ingiustificati a tre sedute consecutive ai senti dell'art. 29 del D.P.R. 416/74.
4. Gli enti e le associazioni non possono revocare le designazioni effettuate. I membri del consiglio scolastico provinciale hanno diritto a svolgere la funzione rappresentativa per l'intera durata in carica dell'organo di appartenenza e decadono solo nel caso previsto dal citato art. 29 del D.P.R. 416/74 o per perdita del diritto di elettorato (sospensione della carica rappresentativa), ovvero, se trattasi di rappresentanti delle Regioni o degli enti locali, per effetto di sostituzioni intervenute a seguito di nuove elezioni amministrative.
5. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. Essi possono restare in carico soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio, anche in altra scuola della stessa provincia.
6. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studente, per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita di qualità di studente dei propri figli.
7. Il rappresentante dei genitori degli alunni delle scuola non statali, eletto nel consiglio scolastico provinciale perché beneficiario della riserva, decade per perdita dei requisiti di eleggibilità, allorquando il figlio viene iscritto in una scuola statale.

Art. 42 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative al Consiglio scolastico provinciale
1. I componenti del consiglio scolastico provinciale, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.
2. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
3. Anche per le elezioni suppletive vale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste.

Art. 43 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto.
1. Il personale della scuola e dell'Amministrazione scolastica periferica nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio di un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale della scuola assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.

Art. 44 - Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e Bolzano
1. Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e nelle provincie di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta e delle Provincie di Trento e Bolzano.
2. Per i consigli scolastici provinciali delle provincie di Trieste e Gorizia si applica l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, integrato dall'art. 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1; tali norme dispongono che nei predetti consigli un quarto dei rappresentanti del personale docente e un quinto sono riservati, rispettivamente, ai docenti e ai genitori degli alunni dei rappresentanti genitori degli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
3. Il posto spettante a ciascuna delle indicate categorie viene attribuito nel seguente modo: risulta eletto per ciascuna delle scuole sopra indicate il candidato appartenente alla relativa scuola con il maggior numero di preferenze, che appartenga alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dalle scuole di lingua slovena.
4. All'assegnazione dei posti riservati si procede prima dell'assegnazione dei posti in via ordinaria.
5. Nel conteggio dei seggi spettanti a ciascuna lista deve essere computato il posto già assegnato per la riserva.


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