Elezioni organi collegiali
Visto il decreto legislativo 16/4/1994, n. 297,
"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado", parte I, Titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
2/3/1998, n. 157, "regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1,
comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, concernente l'aggregazione di
istituti scolastici di istruzione secondaria superiore";
Vista l'ordinanza ministeriale 15/7/1991, n. 215,
"testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi
collegiali a livello di circolo-istituto;
Ritenuta l'esigenza di modificare ed integrare la
sopra citata ordinanza ministeriale al fine di armonizzarla con le disposizioni
introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 2/3/1998, n. 157;
L'ordinanza ministeriale 15/7/1991, n. 215 sulle elezioni per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto è modificata ed integrata con le disposizioni che seguono:
Art. 1
1. L'art. 5 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici
d'istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di
sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio
dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti
nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal preside per
pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche
riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano
annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione
didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario,
ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297.
2. Il collegio dei docenti plenario elegge i
collaboratori del preside di cui all'art. 7, comma 2, lett. h, del decreto
legislativo 16/4/1994, n. 297, avendo cura di assicurare per quanto possibile,
la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti
il preside sceglie il vicario avendo cura che, in caso di aggregazione
tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente
ad ordine di scuola diverso dal proprio.
3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì,
il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando,
per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate
tipologie scolastiche dell'aggregazione.
4. Il collegio dei docenti plenario esercita
anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle
per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione
del consiglio d'istituto di cui al successivo art. 26.
5. In tutti i casi di aggregazione di scuole
e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell'art.
1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni
del consiglio d'istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte
le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di
candidati contrapposte senza distinzione di scuole.
6. Qualora nella nuova istituzione confluiscano
scuole e istituti d'istruzione secondaria superiore presso le quali era
in carica il consiglio d'istituto, quest'ultimo decade ed il Provveditore
agli Studi nomina, fino all'insediamento del nuovo consiglio d'istituto,
il commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 9 del
decreto interministeriale 28/5/1975.
7. Qualora, invece, ad un'istituzione scolastica,
presso la quale sia in funzione il consiglio d'istituto non ancora giunto
alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole
coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d'istituto.
Fino all'insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il
consiglio d'istituto uscente.
8. Nel consiglio d'istituto viene riservato almeno
un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle
scuole comprese nell'aggregazione.
Art. 2
All'art. 44 sono aggiunti i seguenti commi:
8. Ai fini dell'attribuzione del posto riservato
a ciascuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole secondarie
di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica,
di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni
di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente
ad una o più di dette scuole si individua, per ciascuna delle componenti
in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole
medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
9. Nell'ambito di detta lista viene eletto il
candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior
numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista
con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione
in mancanza di riserva.
10. Qualora la lista comprendente il candidato
da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun
posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari,
che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due
o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto
il minor numero di voti.
11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti
candidati con diritto a riserva, questa non opera ed il relativo posto
viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura
di assegnazione.
Art. 3
L'art. 52 è sostituito dal seguente:
1. I consigli di circolo e d'istituto restano
in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell'ipotesi in
cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni - in più o in
meno - della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli,
ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica
in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all'art.
8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994 n. 297, il consiglio d'istituto
rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno d'insediamento
e l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione
del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato
in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento
numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono in carica nei
circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi
- o siano stati aggregati ad altre istituzioni scolastiche - plessi, sezioni
staccate o succursali. Parimenti rimangono in carica i consigli dei circoli
didattici e delle scuole medie a cui siano stati aggregati plessi, sezioni
staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è
soppressa l'autonomia perdono il consiglio d'istituto.
4. Si procede, invece, all'indizione delle elezioni
del consiglio d'istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione
scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o
scuole medie.
5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici
comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni
del consiglio d'istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza
integrate con quelle dell'ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.
6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono
indette le elezioni del consiglio d'istituto in tutti i casi di provvedimenti
adottati nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica,
secondo quanto precisato nel precedente art. 5.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.
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