Ordinanza ministeriale n. 277 del 17 giugno 1998 prot. n. 4417

Elezioni organi collegiali


Visto il decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", parte I, Titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2/3/1998, n. 157, "regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore";
Vista l'ordinanza ministeriale 15/7/1991, n. 215, "testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto;
Ritenuta l'esigenza di modificare ed integrare la sopra citata ordinanza ministeriale al fine di armonizzarla con le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 2/3/1998, n. 157;

ORDINA

L'ordinanza ministeriale 15/7/1991, n. 215 sulle elezioni per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto è modificata ed integrata con le disposizioni che seguono:

Art. 1
1. L'art. 5 è sostituito dal seguente:
1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici d'istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297.
2. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del preside di cui all'art. 7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, avendo cura di assicurare per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il preside sceglie il vicario avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.
3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche dell'aggregazione.
4. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio d'istituto di cui al successivo art. 26.
5. In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.
6. Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d'istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d'istituto, quest'ultimo decade ed il Provveditore agli Studi nomina, fino all'insediamento del nuovo consiglio d'istituto, il commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975.
7. Qualora, invece, ad un'istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d'istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d'istituto. Fino all'insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d'istituto uscente.
8. Nel consiglio d'istituto viene riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole comprese nell'aggregazione.

Art. 2
All'art. 44 sono aggiunti i seguenti commi:
8. Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente ad una o più di dette scuole si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
9. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di riserva.
10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.
11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto a riserva, questa non opera ed il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.

Art. 3
L'art. 52 è sostituito dal seguente:
1. I consigli di circolo e d'istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni - in più o in meno - della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994 n. 297, il consiglio d'istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno d'insediamento e l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi - o siano stati aggregati ad altre istituzioni scolastiche - plessi, sezioni staccate o succursali. Parimenti rimangono in carica i consigli dei circoli didattici e delle scuole medie a cui siano stati aggregati plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l'autonomia perdono il consiglio d'istituto.
4. Si procede, invece, all'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell'ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.
6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.


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