Ordinanza ministeriale n. 82 del 24 marzo 1993

Determinazione organici personale docente di istruzione secondaria di I grado A.S. 1993/94
 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


Vista l'O.M. n. 356 del 21/12/1990 relativa al testo coordinato e integrato dell'O.M. 30/10/1984 e delle OO.MM. 12/3/1988, 13/2/1989, 28/1/1990 concernente la determinazione degli organici del personale docente dell'istruzione secondaria di primo grado;
Vista l'O.M. n. 34 del 17/2/1992 con la quale si sono apportate modifiche all'O.M. n. 356 del 21/12/1990;
Visto l'art. 12 della legge 5/12/1992, n. 104;
Ritenuta la necessità di modificare e integrare la sopracitata O.M. n. 356/90;
Acquisita l'intesa del Ministro del Tesoro;

ORDINA


Per la determinazione degli organici del personale docente dell'istruzione secondaria di primo grado si confermano per l'anno scolastico 1993/94 le disposizioni a carattere permanente impartite con l'O.M. n. 356/90, salvo le modifiche degli articoli appresso indicati che vengono integrati e/o modificati come segue:

Premesse all'ordinanza


All'ultimo Visto vanno tolte le parole "per l'anno scolastico 1991/92".

Art. 1
Al terzo comma vanno aggiunte le parole "e quelle funzionanti ai sensi del 9° comma dell'art. 12 della legge n. 104/92".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Le cattedre formate con le ore derivanti dalle autorizzazioni di cui al precedente comma non dovranno comunque comportare incremento organico superiore al 4% della media delle dotazioni organiche corrispondenti ai corsi ordinari funzionanti nella medesima provincia nel triennio percedente a quello cui si riferisce la rilevazione organica".

Art. 2
Il primo, secondo e terzo comma sono così sostituiti:

"1. I provveditori agli Studi debbono prevedere il numero delle classi che, secondo una rigorosa valutazione delle singole situazioni, funzioneranno nell'anno scolastico 1993/94, attenendosi, a tal fine, ai criteri sulla formazione delle classi stabilite dall'annuale Decreto Interministeriale previsto dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, tenendo presente, soprattutto, la necessità di graduale adeguamento ai rapporti tendenziali medi provinciali stabiliti nella tabella D allegata al Piano Pluriennale di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412".

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

"La previsione del numero delle prime classi è effettuata sulla base degli alunni preiscritti, tenuto conto degli alunni portatori di handicap e del tasso di ripetenza degli alunni delle prime classi, in conformità dell'annuale D.I. di cui all'art. 2 del D.L. 6/8/1988, n. 323, convertito nella legge 6/10/1988, n. 426".

L'undicesimo comma è così sostituito:

"Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai competenti Provveditori agli Studi solo nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare e non vi siano nella provincia docenti di ruolo soprannumerari in attesa di sede definitiva, non licenziabili, o docenti aventi comunque titolo a nomina in ruolo.
Per le cattedre di lingua inglese o di lingua francese, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, le trasformazioni non potranno superare il 2% della dotazione organica dell'anno precedente e relativa alla classe di concorso di appartenenza della cattedra che si intende trasformare.
Al fine di cui sopra si arrotondano all'unità le frazioni superiori a 0,50.

Il dodicesimo comma è così sostituito:

"In modo distinto tra tempo normale e tempo prolungato, qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e quindi una delle cattedre normali della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti".


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