Ordinanza telegrafica n. 98 del 7 aprile 1992, prot. n. 1029

Modifiche OO.MM. n. 216 e n. 217 del 15/7/1991

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Viste le OO.MM. nn. 216 e 217 del 15/7/1991, concernenti le elezioni dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali; Visti in particolare, l'art. 3, comma 4, dell'O.M. 216 e l'art. 4, comma 3, dell'O.M. 217 anzidette, che stabiliscono il termine di 30 giorni, pena decadenza, entro il quale effettuare le designazioni dei rappresentanti degli Enti, Associazioni, Organizzazioni sindacali e scuole non statali, in seno ai Consigli scolastici distrettuali e provinciali, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416; Considerato che tale termine è stato posto allo scopo di consentire il tempestivo insediamento dei Collegi, ma non può pregiudicare le rappresentanze di tutte le componenti dell'organo; Visti, inoltre, l'art. 40, comma 4, dell'O.M. 216 e l'art. 38, comma 4, dell'O.M. 217 sopracitati, che prevedono la ripetizione delle elezioni nei seggi contestati, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi avverso i risultati elettorali; Considerato che la ripetizione delle elezioni non risponde ai criteri di economia di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, salvo nei casi in cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa, in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, impugnati con ricorso; Ritenuto che i commi 4 e 3 sopracitati possano generare l'equivoco di estendere a tutti i casi di accoglimento di ricorso la possibilità di ripetere le elezioni; ORDINA Art. 1 Nell'art. 3, comma 4, dell'O.M. 216 del 15/7/1991 e nell'art. 4, comma 3, dell'O.M. 217 del 15/7/1991 la dicitura "pena decadenza" è soppressa. Art. 2 Il comma 4 dell'art. 40 dell'O.M. 216 del 15/7/1991 è così modificato: "In presenza di accoglimento di ricorsi, nei casi in cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa, in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutto il distretto". Art. 3 Il comma 4, dell'art. 38 dell'O.M. 217 del 15/7/1991 è così modificato: "In presenza di accoglimento di ricorsi, nei casi in cui, per le gravi irregolarità riscontrate, la Commissione elettorale non possa in via amministrativa, modificare i risultati elettorali, le elezioni devono essere ripetute, ma soltanto nei seggi contestati e non in tutta la Provincia".
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