Parere del Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione II - n. 1529 del 13 dicembre 2000

Quesito in merito all'applicazione legge 12/3/1999 n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili alle graduatorie permanenti per il reclutamento del personale scolastico

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 7/11/2000, pervenuta il 16/11/2000, con cui l'Amministrazione chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore, cons. Armando Pozzi;

PREMESSO

Con la relazione in epigrafe il Ministro della Pubblica Istruzione rileva che la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ha abrogato, all'art. 22, la legge n. 468/1968, innovando in termini di categorie di riservatari, le aliquote a ciascuno di esse riservate e i requisiti per il conseguimento del beneficio.
La nuova normativa suscita perplessità sulla sua applicazione in sede di nomine in ruolo da disporre sulle basi delle graduatorie permanenti, compilate ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
La citata legge agli artt. 1, 2, e 6, prevede l'istituzione di graduatorie permanenti del personale docente, educativo e dei responsabili amministrativi della scuola, ai fini dell'assegnazione deI 50% dei posti vacanti e disponibili per le nomine a tempo indeterminato.
Il Regolamento applicativo emanato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000 e il successivo D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, stabiliscono distinte fasce di personale, da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, in stretto ordine di precedenza - quattro fasce per i docenti, tre fasce per i responsabili amministrativi - a seconda della data di conseguimento dei requisiti previsti per l'inserimento nelle graduatorie stesse.
Tale suddivisione in scaglioni esclude la possibilità di passaggio da una fascia all'altra, tant'è che le integrazioni nelle graduatorie permanenti, che saranno disposte periodicamente in tempi successivi - a seguito del superamento di procedure concorsuali - andranno a costituire ulteriori fasce di personale.
Dalle citate disposizioni verrebbero a configurarsi graduatorie di personale di fatto indipendenti, rilevanti, pertanto, ai fini dell'individuazione dei destinatari delle quote di riserva, con la conseguenza che la nomina "dei riservatari", inseriti nelle fasce successive potrà avvenire solo dopo aver effettuato tutte le nomine dei candidati "non riservatari" inseriti negli scaglioni precedenti.
Una diversa interpretazione, considerato che il personale scolastico inserito nelle varie fasce è in possesso della stessa tipologia di requisiti - titolo di abilitazione e titolo di servizio - si farebbe ipotizzare che la suddivisione in fasce costituisca una mobilità interna di strutturazione delle graduatorie stesse, le quali andrebbero utilizzate come un'unica graduatoria, in cui il riservatario avrà titolo all'assunzione, nei limiti della quota assegnata, prescindendo dalla sua collocazione nelle fasce.

CONSIDERATO

Con il quesito in oggetto l'Amministrazione chiede di sapere quale sia il criterio applicativo della legge n. 68/1999 - che ha innovato la precedente disciplina delle preferenze e precedenze per il collocamento delle c.d. categorie protette ex lege n. 482/1968 - alle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999, le quali secondo l'Amministrazione, sono articolate in "fasce" ai fini dell'immissione in ruolo, le quali, anche secondo quanto previsto dai DD.MM. nn. 123 e 146 del 27 marzo e 18 maggio 2000, costituirebbero vere e proprie sub-graduatorie indipendenti, dalle quali attingere separatamente le categorie aventi precedenza all'assunzione.
Attesa la stringatezza del quesito, al quale, peraltro, non è allegata alcuna documentazione e fonte normativa, neppure quella di natura interna che, forse, potrebbe avere rilievo ai fini dell'espressione del parere (si consideri che sulla nuova legge n. 124 il Ministero della P. I. ha già emanato dal giugno 1999 al marzo 2000 circa ben sedici circolari, che avrebbero potuto avere una qualche rilevanza per l'espressione del parere) la Sezione si vede costretta ad una ricostruzione del quadro normativo entro cui si colloca la domanda posta a questo Consiglio.
La legge 3 maggio 1999, n. 124, dettante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha introdotto profonde modifiche sul sistema del reclutamento dello stesso.
L'art. 1, infatti, ha innovato l'articolo 399 del D.L.vo n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione scolastica), relativo all'immissione nei ruoli. Nella nuova versione la norma dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei
posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al successivo articolo 401.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone, ulteriormente, che nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente e vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
A sua volta l'articolo 401 deI citato Testo Unico del 1994, anch'esso novellato dalla legge del 1999, introducendo il meccanismo delle graduatorie permanenti, prevede che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
Tali graduatorie, secondo il comma 2, sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente, salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria (comma 3).
Del medesimo art. 401 rileva anche il comma 5, secondo cui le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3 maggio 1988, n. 140 (convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246) e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8/bis del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, ecc.
Vale ricordare, ancora, che l'art. 2 della legge n. 124/1999, dettante norme transitorie relative al personale docente, dispone che nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 sopra ricordato, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, una serie di altre categorie di aspiranti e cioè:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.
E' da rilevare, ancora, che l'art. 2 del D.M. n. 123 del 27/3/2000, contenente il regolamento attuativo della legge n. 124, nel dettare disposizioni relative al personale docente, peraltro sostanzialmente ripetute anche per il restante personale, per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ha previsto che le graduatore dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base e che nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3 (il comma 1 aggiunge una previsione ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali, che qui non interessa).
Il comma 2, poi, prevede che: in tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3; può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione; il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le province per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento; nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il successivo cornma 4, detta poi, una specifica disciplina per la prima integrazione delle graduatorie base, che avviene con I'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:

a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta);
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo, considerandosi in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 7, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale.
Aggiunge il comma 5 del medesimo articolo 2 del regolamento che coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie; ed il comma 6 che "all'interno dei singoli scaglioni" gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo regolamento.
Dall'esposta normativa sembra dunque che le graduatorie permanenti siano articolate in distinti "scaglioni", in relazione alle varie categorie di personale in essi inserite in virtù di titoli diversi o conseguiti in tempi diversi, ciascuno dei quali rappresenta, rispetto alla "graduatoria base", una sorta di sub-graduatoria collocata, rispetto alle altre, in un ordine decrescente di "precedenza".
A tale quadro normativo occorre correlare, ai fini che qui interessano, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, la quale, innovando alla precedente normativa della legge n. 482/1968, ha dettato nuove norme per il diritto al lavoro dei
disabili.
Di tale normativa in questa sede rileva, da quanto sembra emergere dalla relazione ministeriale, l'art. 7, comma 2, il quale dispone che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 - relativo alle assunzioni obbligatorie ai sensi della (ormai abrogata, legge n. 482/1968) - del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge (relativo alle più favorevoli modalità di utilizzazione, anche mediante richiesta nominativa, dei disabili mediante apposite convenzioni tra Uffici del lavoro e datori di lavoro). Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 (cioè quelle mediante procedure selettive per la copertura dei posti per i quali occorra un titolo superiore alla scuola dell'obbligo), lo stesso comma 2 prevede che i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 (cioè l'elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati), della legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
La legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei disabili aspiranti a lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle Pubbliche Amministrazioni; procedimenti nei quali vanno ricompresi quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente collocazione in un ordine di graduatoria, che è un ordine di merito.
Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è unita ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 rilevano all'interno di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile ad una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro. Infatti il principio delle precedenze conseguenti all'appartenenza a categorie c.d. protette opera all'interno dell'unica graduatoria concorsuale, nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i rispettivi titoli di merito e dalla quale vengono attinti i disabili ed equiparati, anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi disabili.
D'altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. afferma il principio del previo esaurimento delle precedenti graduatorie e della salvaguardia delle posizioni di chi sia inserito nelle graduatorie stesse: princìpi ben applicabili a coloro che siano inseriti nelle sub-graduatorie specificamente riservate alle categorie protette.

P.Q.M

nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Visto
Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Stenio Riccio


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