Piattaforma    c o n t r a t t u a l e     dell'Unicobas        Scuola
(Contratto 1998-2001)

Questo documento, presentato in forma compiuta, sorta di “raccolta sistematica” delle opzioni emerse nelle assemblee di categoria e discusse in sede di Esecutivo, vuole essere la base di un dibattito finale approfondito per arrivare alla definizione del progetto di piattaforma per il prossimo contratto.

PREMESSA

 Le linee essenziali della piattaforma dell’Unicobas Scuola mirano a ribaltare l’impostazione della controparte e delle organizzazioni sindacali filo-governative, tramite l’elaborazione di un progetto fortemente caratterizzato, che imposti in “modo alto” i problemi di trasformazione del servizio e di valorizzazione del lavoro scolastico, ponendoli come elementi fondanti. Occorre ribaltare la logica delle leggi finanziarie di questi anni, tramite le quali si sono tagliati gli investimenti per la spesa pubblica con pesantissime ripercussioni in particolare sull'istruzione. Tutto ciò a partire da una richiesta forte di maggiori stanziamenti per la scuola in grado di permettere l’assunzione della logica della solidarietà e della perequazione contro lo “scambio al ribasso” che caratterizza la linea dei sindacati tradizionali. In particolare con l'ultimo contratto CGIL, CISL e UIL, hanno posto le basi per l'introduzione delle "figure si sistema" per procedere ad una differenziazione strutturale fra gli insegnanti, da con segnarsi nelle mani del (neo) "Dirigente Scolastico".
 Due gli assi portanti della piattaforma:
 a) arrestare e capovolgere, di concerto con gli studenti, con i lavoratori-cittadini-genitori, il processo di dequalificazione/distruzione della scuola e della capacità/dignità lavorativa della categoria (processo che oggi trova gli strumenti più temibili nella privatizzazione e nella "autonomia" - L. 59 / '97 - della scuola intesa come aziendalizzazione), affermando fortemente una linea di valorizzazione dell'istruzione, del lavoro scolastico e della gestione pubblica democraticamente condotta;
 b) arrestare e capovolgere, sia autonomamente che nel rapporto con gli altri lavoratori del pubblico impiego, dei servizi e del privato, il processo di differenziazione selvaggia e quello parallelo di corporativizzazione di settori di lavoratori e di parti
dell’istruzione, di disarticolazione della categoria e della scuola pubblica, puntando fortemente alla radicale eliminazione delle sperequazioni economico-normative tra i lavoratori della scuola e delle discriminazioni sociali e territoriali, praticate attraverso la differenziazione dell'offerta formativa.
 Una nota particolare va aperta sulla proposta di legge sulla "parità" (DDL Berlinguer, presentato nel Luglio '97, approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari). Questo, lungi dall'attuare il dettato costituzionale rimasto inevaso che vorrebbe sottoporre le scuole private a vincoli normativi tali da garantire il rispetto di norme minime di deontologia professionale, tende invece a lasciare al privato la sua connotazione di parte e ad esportare verso il pubblico la logica di "pacchetti formativi" chiusi, confezionati ad uso e consumo della Confindustria. Inoltre "parificherebbe" a tutti gli effetti diplomifici laici o confessionali legittimati ad assumere personale docente con contratti da prestatori d'opera. Nel contempo tale legge, in aperta violazione della Costituzione, sancirebbe il diritto dell'istruzione privata a raccogliere quei finanziamenti pubblici via via "tagliati" alla scuola di tutti, in primo luogo tramite la defiscalizzazione delle spese per l'iscrizione agli istituti privati.
 Sulla stessa linea il disegno relativo alla regionalizzazione (da ultimarsi entro il 31.12.2000), escamotage per subordinare direttamente la libertà d'insegnamento ad un privato che già oggi è stabilmente inserito come committente in quelle agenzie a capitale misto che controllano ad esempio i Centri di Formazione Professionale gestiti dagli Enti Locali. Quegli stessi che dovevano fungere da modello per la trasformazione degli Istituti professionali e degli Istituti d'Arte, prima che la forte protesta che abbiamo molto contribuito a far emergere, congelasse il provvedimento, per ora disposto solo per 18 istituti in Italia.
 Una piattaforma complessivamente progettuale e rivendicativa, centrata sulla trasformazione e riqualificazione sociale della funzione docente e che, nell'ambito di una vera riqualificazione innesti le richieste normative e salariali, disegnate in funzione della duplice trasformazione proposta. Anche attraverso il rilancio in positivo della contrattazione nazionale e decentrata di comparto, in primo luogo tramite la rivendicazione forte dell'uscita della scuola dal DL 29/93 (e quindi dal'area prettamente "impiegatizia" del pubblico impiego e dalla privatizzazione del rapporto di lavoro con le sue "strenne" peculiari: mobilità d'ufficio per evitare la licenziabilità per "esubero" e cassa integrazione), in linea con l'Università, non sottoposta a tale regime. In secondo luogo acquisendo veri strumenti contrattuali non consegnati nelle mani dei dirigenti o subordinati alle politiche concertative dei sindacati pronta-firma. I quali viceversa propongono nella loro bozza di piattaforma una contrattazione integrativa di comparto appiattita sulla miseria del fondo d'Istituto, aumentando peraltro le prestazioni accessorie a costo zero e assottigliando ulteriormente il già esiguo stanziamento per le voci contrattuali nazionali prioritarie. Occorre invece rimpossessarsi dell'indennità di funzione docente (strappata con le lotte sul finire degli anni '80 ed eliminata d'ufficio nel '95).
 Un discorso a parte va fatto per la progressione di carriera. L'eliminazione degli scatti biennali d'anzianità (e la loro sostituizione con gradini e "gradoni") ha infatti consentito la vergogna di un contratto ('95-'98), con "aumenti" (termine quanto mai eufemistico) più poveri di quelli prima previsti dai normali automatismi stipendiali indipendenti dal contratto stesso. Un contratto che quindi ci ha dato meno di quanto avremmo avuto se non fosse stato siglato.
 Una piattaforma opera- tivamente “forte”, socialmente orientata, che punti ad una scuola riformata secondo i bisogni della società civile. L’unica piattaforma capace di creare attorno alla categoria consenso e sostegno sociale e, altresì, di costituire punto di riferimento e collegamento con quelle fasce di cittadini socialmente attivi nella comune lotta contro dequalificazione, pauperizzazione, compressione salariale e normativa, contro la sottocultura dell’opportunismo, dello sfascio e della rassegnazione.
 Una piattaforma parallelamente in grado di restituire dignità e ripetto alla categoria, penalizzata oltre ogni limite persino in materia pensionistica, attraverso ripetuti blocchi delle domande di collocamento a riposo non previsti per il resto del pubblico impiego, e che non ha mai goduto di "scivoli" o favori.
 La scuola che noi vogliamo deve farsi carico del problema dell’abbandono, dell’evasione, della mortalità scolastica, della settorializzazione dei saperi.     La
proposta contrattuale dell’Unicobas ha come obiettivo di fondo una piena scolarizzazione ed un’istruzione di qualità, quindi con l’adeguato riconoscimento e la piena valorizzazione dei soggetti che interagiscono nel processo educativo. La scelta è di operare per la riqualificazione della scuola pubblica, attraverso un progetto che la trasformi - coinvolgendo la comunità nel suo complesso - in centro di rinnnovamento culturale e sociale. Una tale riqualificazione non può prescindere né da un notevole incremento della spesa, con una corretta utilizzazione dei fondi già stanziati, né dal riconoscimento del ruolo centrale della funzione docente, ponendosi perciò in opposizione al decreto delegato sulla scuola (n.° 35, Gazzetta Ufficiale del 17/2/’93), ai decreti "tagliaclassi", ad un contratto indegno, ai decreti "Bassanini" che, grazie sempre al DL 29/93, nell’ambito della privatizzazione del rapporto di lavoro, nella scuola hanno comportato un sostanziale spreco delle professionalità acquisite, tanto attraverso una mobilità di cattedra che non tiene conto delle competenze maturate (riordino delle classi di concorso e corsi/farsa di "riqualificazione"), quanto tramite l'assorbimento in altri ruoli dei docenti (nonché di tutte le figure professionali). Stesso discorso si può fare per il tentativo di favorire la corsa a quei (pochi) posti per "clienti" desiderosi di sganciarsi dall'insegnamento in classe e divenire le cosiddette "figure di sistema", che "si sistemano e ti sistemano". Il tutto sotto l'alto patrocinio del "preside manager" e dei sindacati concertativi, nonché delle loro associazioni professionali. Non potrebbe essere altrimenti, vista l'ottica introdotta con l'ultimo contratto, che ha insinuato nella mente del docente la rincorsa per un "posto al sole", e suscitato ingenui entusiasmi. Non sarà infatti "chi lavora meglio e di più" a fruire del "salto della quaglia". Si dovrebbe aver ormai compreso che i tre elementi contestualmente richiesti per una simulazione di progressione di carriera: "crediti formativi" non meglio definiti, più ore di aggiornamento "istituzionale" e "pubblicazioni", non hanno certo i crismi dell'oggettività. I primi possono significare tutto e nulla, e ci chiediamo se l'acquiescenza supina ad un'ottica di deprofessionalizzazione derivante dalla trasformazione del docente in "tappabuchi" in luogo dei colleghi assenti, in una logica di mero risparmio e non certo di qualità, possa essere definita come "credito professionale", unitamente, magari, all'abitudine a leggere il giornale nel corso dei Collegi dei Docenti. Tutto, purché non si "disturbi il manovratore". In quanto all'aggiornamento (ovvero, ad una sua sottospecie, proposta da formatori che, distaccati altrove, non esercitano da anni in prima linea la funzione docente pur conservando ugualmente gratifiche e incentivazione), si tratta di un ennesimo ascamotage che svela il vero do ut des dell'ultimo contratto fra sindacati ed Amministrazione. Infatti, proprio nel momento in cui più si è ridotto il potere d'acquisto della categoria (penalizzato con un taglio di oltre il 30% dopo quattro anni di blocco illegittimo - mai recuperato -  della contrattazione), si aumentavano gli stanziamenti per i carrozzoni IRRSAE, i cui soci di maggioranza sono certamente CGIL, CISL, UIL  e SNALS. Le pubblicazioni poi, generalmente, si addicono soprattutto ai pochi eletti direttamente affiliati ad Associazioni Professionali dependance dei sopra menzionati sindacati.
 Il problema della formazione in itinere va invece posto una volta per tutte nella sua giusta dimensione. Un vero aggiornamento non è compatibile con la costanza di servizio. Va allora rivendicato per tutti i docenti (a rotazione), l'anno sabatico, con distacco in sede universitaria ogni 3 o 5 anni di servizio (collocazione senzaltro più onorevole anche per i soprannumerari di una DOP intesa come servitù spicciola buona a tutti gli usi ); come pure va rivendicata la fruizione di periodi di esonero dall'insegnamento. I fondi possono essere recuperati anche con l'eliminazione degli stanziamenti per gli IRRSAE. Del resto si tratta di un'operazione che, proprio per l'esistenza dell'esubero, sarebbe oggi quasi priva di costi
 Vanno rivendicate uniformità e specificità del titolo di studio per l’accesso all’insegnamento a tutti gli ordini e gradi di scuola, come recita l’art. 7 del DPR 417/’74 che, pur disatteso, già prevedeva: “una formazione completa da conseguire presso l’Università o altri Istituti di istruzione superiore”. In questo senso è necessaria a tutti gli insegnanti l’acquisizione di competenze non solo culturali, ma anche didattiche e psico-pedagogiche. La continuità del processo formativo, obiettivo qualificante dell’Unicobas, trova la sua realizzazione nella funzione unica docente nei suoi molteplici aspetti: aspetto didattico (adozione del “metodo della ricerca” e delle altre metodologie attive in tutti gli ordini e gradi di scuola); parificazione del piano normativo e dell'orario di lavoro; pari assetto retributivo; pari formazione iniziale. Centrale è la necessità di capovolgere la tendenza alla differenziazione e all’opportunismo, che non solo favoriscono aree di privilegio e clientele all’interno della categoria, ma disgregano le basi collettive dell’azione educativa. Anche attraverso l'introduzione della Giunta di Collegio, nominata discrezionalmente dal Dirigente Scolastico, come vorrebbe il ddl sul "riordino" degli Organi Collegiali. Ecco dove le "figure di sistema" troverebbero vera applicazione: Collegi strutturalmente divisi in commissioni, coordinate da figure indicate dal "manager", alle quali demandare - nell'ottica dei gruppi di potere ristretti - tutte le materie sulle quali attualmente ha potere deliberante solo ed unicamente il Collegio dei Docenti. Occorre invece ribaltare tale logica, con l'istituzione della figura del Coordinatore Didattico elettivo, affiancato da un Coordinatore Amministrativo. E' fondamentale difendere l'autonomia, il potere e le competenze degli Organi Collegiali, ampliando gli spazi di democrazia, facendo si che vengano attribuite risorse aggiuntive (Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo/Istituto), atte a far fronte alle richieste differenziate del territorio e di ogni singola scuola. L'Autonomia non può essere il dominio incontrastabile di una sola figura e della sua piccola cerchia. Le scuole devono invece poter autogestire la didattica e destinare democraticamente l'uso delle risorse a seconda delle capacità pubblicamente riconosciute con il voto dei Collegi, di modo che la gestione dei singoli progetti (mirati prioritariamente all'insegnamento sul campo)  venga assegnata, anche a rotazione, a seconda delle capacità e dell'utilità per la scuola derivante dalle competenze dei singoli colleghi e non dal frutto della sponsorizzazione interessata di picccole corporazioni interne. Va ovviamente rifiutata la reintroduzione della nota di qualifica redatta - come pretendeva lo SNALS nella sua piattaforma già nel '95 - dal capo di istituto ed ogni tentativo di esautorare il Comitato di Valutazione. Non può essere il Dirigente Scolastico a definire in proprio alcuna differenziazione, e non è sull'altare della differenziazione che possono essere sacrificate la dignità e l'autonomia, la libertà della funzione docente. Nella medesima logica va prefigurato il coordinamento tra scuole di ordine diverso per realizzare una visione globale dell’iter formativo degli alunni. La scuola deve prevedere un iter formativo unitario integrato che accompagni l’alunno dai 5 ai 18 anni. Rifiutiamo una limitazione dell’obbligo ai soli 15 anni (come prevede la proposta di riforma, scesa persino sotto i 16 anni in età d'ingresso degli alunni), perchè introdurrebbe un’ulteriore frammentazione, differenziando, nelle superiori, il biennio dal triennio, nella costante logica dell'abbassamento del valore del titolo di studio e del declassamento degli ordini di scuola.
 In questo progetto è altrettanto importante un apporto sempre più qualificato e professionale da parte del personale ATA: perciò l’Unicobas auspica un maggiore coinvolgimento di questi lavoratori a supporto del processo educativo e nelle scelte relative alla gestione della scuola per tutto quanto attiene alle sue competenze specifiche. In tale contesto devono essere previsti: riqualificazione, ridefinizione e relativo riconoscimento dei ruoli acquisiti. Perciò l'Unicobas è contrario allo spostamento del personale ATA sotto l'egida degli Enti Locali, cosa che si è per intanto riuscita a bloccare, ma che era prevista per il 1° Settembre 2000, tramite la "regionalizzazione" (DL 59 / 97). Il motivo è semplice: aumenterebbe la frammentazione del personale scolastico e renderebbe vano ogni progetto di vera autonomia di gestione, oltre a ridurre le tutele contrattuali degli ATA.
 In concreto è necessario che la scuola garantisca processi formativi diversificati, in modo che ogni alunno sviluppi completamente le proprie capacità ed i propri interessi. Presupposto per raggiungere ciò è una maggiore individualizzazione della didattica, scelta in aumento del numero di alunni per classe e con la creazione di una fittizia soprannumerarietà  dei  do-centi. Occorre contrastare anche la subordinazione dei sistemi scolastici alle esigenze del mercato, cosa che ha provocato in altri paesi il degrado dei processi formativi a detrimento della capacità di padroneggiare criticamente le dinamiche del lavoro. Contro il processo di privatizzazione e la “riforma strisciante” a colpi di ordinanze e circolari, il nostro progetto richiede  necessariamente una reale autonomia didattica, amministrativa e finanziaria delle scuole (di segno opposto rispetto alla proposta governativa), che recida gli attuali vincoli di una struttura accentratrice e burocratica. La prospettiva è quella di un decentramento di poteri e risorse che si concretizzi nell’autogoverno di tutti i soggetti. A tale fine si rivendicano trasparenti ed ampi poteri di programmazione e di gestione, potenziando gli Organi Collegiali, a partire dal Collegio dei Docenti. Inoltre, specifici organismi rappresentativi e dotati di poteri decisionali andrebbero istituiti, oltre che per gli ATA (cosa su cui l'ultimo contratto ci ha dato ragione), per studenti (soggetti centrali del processo educativo) e genitori, riformando le attribuzioni e le discrezionalità oggi esistenti nei livelli direttivi dell’amministrazione. Ma tutto ciò assolutamente nel pieno rispetto dei ruoli.
 Non possiamo certo consentire il rientro indolore (dopo che è stato messo in mora dalla Terza Sezione del TAR del Lazio, perchè giudicato lesivo della libertà d'insegnamento) del PEI e, tantomeno, l'assegnazione della redazione dello stesso al "Consiglio d'Amministrazione" - termine aziendalista di nuovo conio per i Consigli di Circolo/Istituto (cose previste dal DDL sulla "riforma" degli Organi Collegiali, presentato in Parlamento). Un Consiglio che verrebbe rivisto anche nel novero dei componenti, con i docenti in minoranza. E' la stessa logica, che abbiamo contrastato con successo, di quella "Carta dei Servizi" che, tradendo la Costituzione (che cita la Scuola quale Istituzione), pretendeva di far giudicare i docenti tramite lettere anonime di studenti, fissare per legge il timbro di voce da usarsi in cattedra, imporre al personale di segreteria  la consegna immediata del certificato di iscrizione (cosa altrettanto assurda, se si considera che la ratio del provvedimento era quello di far immediatamente conoscere allo studente la classe di destinazione che - a causa dei tempi previsti a livello ministeriale per la formazione degli organici - può essere nota al minimo dopo mesi), assegnando, di contro, alla cosiddetta "utenza" - termine spregiativo, come quello di "studente-cliente" ed "operatore", visto che in una istituzione, per definizione, vi sono solo cittadini, "regolati" nei rapporti dall'intersecarsi fra libertà di insegnamento e d'apprendimento - strumenti decisionali di vaglio in ambito metodologico didattico, di stretta pertinenza professionale.
 La logica è sempre la stessa: mettere gli uni contro gli altri, assegnare competenze improponibili a genitori e studenti, perchè non si accorgano dello scippo contestuale operato sulla scuola pubblica ai loro ed ai nostri danni. Intanto i responsabili del disastro restano illesi. Non è prevista "Carta dei Servizi" per quanti sono deputati ad erogare gli unici servizi  previsti nella scuola: la refezione, il pre-scuola, i trasporti, i cui costi invece lievitano mentre ne scade la qualità. Si tratta degli Enti Locali, che spesso dimenticano persino le forniture di gesso e carta igienica. Si tratta dei Provveditorati, che coprono le cattedre ancora nel mese di Gennaio. Tutto ciò non riguarderebbe la cosiddetta "utenza", ne la qualità del "servizio", secondo sindacati di stato ed amministrazione, che infatti non hanno mai pensato ad introdurre vincoli nel merito.
 Si promulga invece uno "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" il quale, mentre non riconosce alla "utenza" il diritto di sciopero, la incita a mettere in discussione persino le scelte orarie definite dal Collegio dei Docenti, tramite l'istituto del referendum vincolante sullo spazio temporale destinato alle materie. Vi si prevede la possi bilità del rifiuto di compiti in classe "non previamente conosciuti", si pensi poi al processo ai docenti che comminassero sanzioni, o alla separazione fra giudizio relativo al merito delle materie e giudizio su attenzione e comportamento.
 Il "missionarismo" dei docenti, sul cui slancio gratuito il più delle volte si regge l'impalcatura fatiscente, diviene quindi elemento di debolezza non più sostenibile per la categoria, soprattutto se lontano da una vera presa di coscienza sindacale. Proprio mentre li si tratta sempre peggio, agli insegnanti si chiede sempre di più: che siano anche psicologi, sociologi, assistenti sociali, figure di attaccamento in surroga di quelle genitoriali. Ma nello stesso tempo si lavora subdolamente per ridurne  il peso specifico persino in ambito professionale:a nessuno verrebbe in mente di pretendere, da esterno alla disciplina della medicina, di imporre diktat su anamnesi o terapie. Il medico è certo più protetto e rispettato e gli si consente addirittura di usare le strutture della collettività per fare visite private, i docenti sono continuamente additati al pubblico ludibrio per lezioni private che peraltro - in assenza di un ordine degli insegnanti - tutti possono dare, neo-laureati, neo-diplomati e quant'altro. Ma proprio perchè la scuola è la meno corrotta fra le istituzioni, mentre essa vive di infantile innocenza, lo scontro in atto è senza esclusione di colpi. La posta in gioco è la stessa libertà d'insegnamento. In realtà ci vogliono "mettere a servizio": mentre la sanità ed i trasporti sono già divenuti merce, la cultura ancora non lo è. E' il sapere critico che vogliono eliminare, perchè non "contagi" gli studenti, non ostacoli la subordinazione al mercato che si vuole imporre loro: un mercato del non-lavoro, o del "lavoro in affitto", dei "contratti d'area" e di formazione, della flessibilità totale, ove sola domina l'ottica dell'impresa che, persino tramite la Riforma dei Cicli, si vuole estenda il suo imperio sulla scuola, cominciando col dare in prestito gli studenti alla piccola e grande industria, anche quale forza  lavoro  non  retribuita,   ricom-prendendo tutto ciò nel curricolo. Ecco uno dei vari motivi per i quali assume importanza centrale anche la critica della riforma. Una critica, sostenuta da puntuali controproposte, che è contenuta organicamente nella presente piattaforma.
 Ma gli strumenti della critica sono strumenti che vanno affinati e la cui cura è determinante. Purtroppo la categoria riduce le proprie prospettive se sottovaluta l'importanza dell'ambito sindacale. Troppe colleghe e colleghi considerano marginale quest'aspetto, un qualcosa che s'incontra "tangenzialmente" e per caso solo in determinate occasioni, per farsi ricalcolare un cedolino stipendiale, per farsi fare il conteggio di una pensione  di la da venire, rivolgendosi magari proprio ad uno di quegli stessi sindacati che - appoggiando la controriforma - ci hanno condannato ad uscire dal cilo sempre più tardi e che si preparano già ad operare il taglio delle liquidazioni. La nostra categoria, che ha dato il via al sindacalismo di base in questo Paese, non ha ancora capito quello che i macchinisti del COMU, nati dopo le prime grandi lotte della scuola, hanno immediatamente compreso: su 20.000 macchinisti delle ferrovie, 10.000 sono iscritti (con trattenuta sullo stipendio) al COMU, gli altri, tutti insieme (CGIL, CISL, UIL e SMA - un sindacato "autonomo" simile allo SNALS) sono 2.500. Nella scuola, invece, la sindacalizzazione è la più bassa (36%) fra pubblico e privato, e la peggiore, visto che la maggioranza di tale relativa percentuale è ancora iscritta a quei sindacati che hanno firmato contratti contro i quali pressoché tutti bofonchiano da anni. Ma una vera svolta nel trattamento a noi riservato non maturerà con inutili lamentazioni, nè con l'ottica miope - e spesso qualunquista - del: "sono tutti uguali". In realtà il sindacato va scelto (altrimenti si "delega" ugualmente), e va scelto sulla base di quello che è e che propone e della coerenza dimostrata nel perseguire gli obiettivi. L'Unicobas, il primo sindacato di base del comparto, è organizzato su una  solida  rete  di delegati di scuola, i soli a determi-narne la politica sindacale, nominati dagli iscritti e non dalle segreterie provinciali o nazionale. L'Uni- cobas ha conquistato un ruolo importante nel panorama sindacale della scuola, senza che gli sia consentito neanche uno solo di quei 3.500 distacchi retribuiti dall'amministrazione di cui godono confederali ed "autonomi" nel pubblico impiego. E', ad esempio, la quarta forza a Roma [voti riportati per il CNPI dalle OOSS trattanti a livello di Provveditorato: CGIL 8813 (23.1%) = 14 distacchi; SNALS 6648 (17.4%) = 39 dist.; CISL 6141 (16.1%) = 26 dist.; UNICOBAS 3760 (9.9%) = ZERO distacchi; Gilda-Unams 2724 (7.1%) = 7 dist.; UIL 2079 (5.5%) = 12 dist.; CISAL 1093  (2.56%) = 1 dist.; UGL 1044 (2.4%) = 1 dist.; USPPI 0 (0%) = 1 dist.; CONFEDIR 0 (0%) = 1 dist.; RdB-CUB 0 (0%) = 1 dist.]. Sono i numeri della democrazia sindacale nel nostro Paese, ove si premiano i fir- matari di contratti-bidone con favori sindacali e si punisce chi è fuori dal coro. Ciò dimostra che abbiamo visto giusto quando, diversi anni fa, uscendo dai vecchi Cobas, abbiamo creato questa struttura sindacale. E' del sindacato alternativo che hanno paura: la discriminazione palese dimostrata dai dati su riportati lo evidenzia chiaramente. L'Unicobas l'hanno comunque dovuto accettare alle trattative decen- trate perchè dimostra, oltre che con i voti, con gli di iscritti (6 % a Roma) la propria esistenza e rappresentatività. Senza gli iscritti esisterebbero solo dei voti validi unicamente ai fini dell'elezione nei Consigli Scolastici Provinciali (dove pure siamo), ma saremmo ancora nella situazione in cui ci trovammo (all'epoca come parte dei Cobas) quando venimmo esclusi dalle trattative nazionali dopo aver portato in piazza 80.000 docenti ed aver raccolto 60.000 voti (pari al 7 %) nelle elezioni dell'88 per il rinnovo del CNPI. Quando, alle interrogazioni parlamentari che chiedevano conto al Governo del perchè non avesse ammesso i Cobas (che pure avevano superato il 5 % richiesto dalle norme), il ministro della  Funzione  Pubblica rispose: "Non  pos-siamo chiamare alle  trattative associazioni professionali - come il CIDI, l'AIMC, la FNISM o l'MCE (ndr) - e  i Cobas non vogliono esse- re sindacato". Per quella scelta fummo attaccati per anni, oltre che dai mestieranti sindacali, anche dai Cobas, che ci rimproveravano la nostra sindacalizzazione e le trattenute, proprio mentre era loro sempre più difficile spiegare ai colleghi il perchè di un'autoghettizzazione consumata all'inutile "riparo" di incomprensibili stilemi politico-ideologici, che nel frattempo li traevano lontano dalla necessità ineludibile di essere presenti "qui ed ora". Ai vecchi Cobas, oggi che paiono addi- venuti a ben più miti consigli, abbiamo proposto un patto federativo che nell'indipendenza e nel rispetto reciproci, già necessari per manifestazioni e lotte in comune, permetta ad entrambi, sommando i voti, di abbattere i limiti sulla "rappresentanza" introdotti nel frattempo dalla vergognosa legge Bassanini, la quale - se non sarà modificata - imporrà nel prossimo futuro che si presentino tante liste per quante sono le scuole italiane, richiedendo poi una media del 5 % estrapolata fra le percentuali di voti validi così ottenuti e la percentuale dei sindacalizzati iscritti (negando addirittura la rappresentanza a livello provinciale e demandando tutto all'ottenimento della percentuale a livello nazionale). Siamo convinti che l'accetteranno, sfuggendo alla tentazione di negare la storia. Comunque sia, l'iscrizione all'Unicobas - sindacato privo di padrini politici e naturalmente di finanziamenti di partito o d'altra natura - il cui costo mensile è pari a quanto tutti spendiamo quando ci accontentiamo di una pizza ed un bicchiere d'acqua, pare l'investimento più consono a garantire la salvaguardia della professionalità dei lavoratori della scuola. Persino della Legge Bassanini possiamo fare uno strumento: l'unica norma positiva che vi si afferma è che non avranno più valore contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali che non rappresentino almeno il 51 % dei sindacalizzati. Il prossimo contratto sarà, quindi, anche un po' il contratto che meriteremo. netto contrasto con il  progressivo

CONTENUTI

 1) TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA

 1a) AUTONOMIA

 Prioritaria, rispetto a qualsiasi discorso sull'Autonomia, è oggi la difesa delle istituzioni scolastiche, colpite dai piani di "razionalizzazione" della rete scolastica. Piani che, dal decreto "tagliaclassi" (Jervolino - Agosto '93) ad oggi, hanno subito un inasprimento notevolissimo a colpi di circolari, ordinanze e decreti ministeriali (disposte dalle Leggi Finanziarie). In particolare l'ultimo piano sulla presupposta "autonomia", se attuato, porterebbe alla scomparsa di 6.000 (dei 15.000) istituti di ogni ordine e grado in Italia. A questo punto occorre premettere che il sindacato Unicobas è drasticamente per un diverso (e più compatibile) dimensionamento delle scuole autonome. Contro la logica perversa e ragioneristica che imporrebbe limiti di sopravvicenza per le istituzioni scolastiche, definiti in un minimo di 600 (max 900) alunni, la proposta dell'Unicobas rilancia l'essenzialità dell'istituzione scuola (naturalmente sul versante pubblico) di ordine e grado su ogni parte del territorio. E' prioritario quindi garantire le zone a rischio, le grandi aree metropolitane, isole e comuni montani e disagiati, borgate e periferie, non solo stabilendo che le istituzioni scolastiche ivi presenti vanno garantite al di fuori dei vincoli generalgenerici imposti, ma anche assegnando loro un organico perequativo aggiuntivo, a seconda delle specificità dei rispettivi progetti educatici. Ma s'impone per tutte le istituzioni scolastiche un differente metro di misura, che coniugandosi al reale abbassamento degli alunni per classe previsto in questa piattaforma contrattuale, l'Unicobas colloca nei seguenti parametri, unicamente riferiti ai docenti (complessivamente intesi): 40 (min) / 100 (max), per  Elementari e Materne; 30 / 100 per le Medie; 50 / 180 per le Superiori.

 1a.1) AUTONOMIA DIDATTICA ED ORGANI COLLEGIALI
 a) Autonomia didattica per una scuola non più intesa come strumento di selezione, né come riproduttrice della legge del mercato, ma globalmente formativa; non area di parcheggio, ma luogo di preparazione effettiva e qualificata, secondo i cardini del diritto allo studio ed al lavoro. Una scuola nella quale il docente, non più custode di valori astratti o mero trasmettitore di nozioni, ritorni al ruolo creativo di elaboratore di cultura, costruttore di progetti educativi, ricercatore, nuovo protagonista critico di un processo empatico e di interazione aperta, non oggetto di manipolazioni, demagogie, percorsi imposti senza confronto.
 Autonomia didattica del singolo docente e di ciascun istituto che nasca dal confronto e dall’intesa con gli alunni, si articoli attraverso la partecipazione negli organi collegiali, con pienezza di decisionalità e totale rispetto dei partecipanti al processo formativo.
 b) Autodeterminazione ed autogestione del monte-ore riservato ad ogni materia da parte dei Collegi dei Docenti, nella piena tutela degli indirizzi di studio e del carattere formativo globale che la scuola deve assumere nell’ambito di un nuovo progetto di utilizzo flessibile in risposta ad abbandono, evasione e mortalità scolastica. Identificazione di obiettivi, percorsi e strategie didattiche pienamente autonome, in stretta dipendenza con le esigenze della realtà sociale del territorio e dei singoli individui. In quest’ambito assume valore anche il momento della copresenza, come attuazione di lavori interdisciplinari, recupero dello svantaggio, lavoro di ricerca individualizzata con gli alunni. In netta controtendenza rispetto al trand di aumento forzato del numero di alunni per classe. Nell’ambito dell’apertura delle scuole a tempo pieno e prolungato (vd. punto in piattaforma) la scuola, come avviene in altri paesi europei quali ad esempio Belgio e Danimarca, deve offrire materie o discipline (seconda lingua straniera, informatica, meccanica, fotografia, tecnica teatrale, arti visive, corsi di musica, attività sportive, etc.), la cui scelta sia opzionale per gli studenti. Tali attività vengono svolte (senza aumenti di carichi orari) dal personale della scuola (incrementato per l'apertura a tempo pieno) e dalla Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo/Istituto.
 Il Collegio dei Docenti è sovrano nel decidere del piano annuale di aggiornamento, a garanzia di una formazione globale,  per un miglioramento della qualità dei risultati finali. Tale organo è momento decisionale ultimo su tutto ciò che attiene all’organizzazione della didattica, al “progetto mirato” della scuola ed alle sperimentazioni, ivi compresa la gestione e la quantificazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo/Istituto (vd. punto specifico).
 Il Collegio Docenti elegge annualmente il Coordinatore Didattico, indicato a sostituire la figura del Capo di Istituto. Il Collegio dei Docenti deve avere la possibilità di superare le rigide scansioni del gruppo-classe e di dar vita ad aggregazioni aggiuntive su altri parametri ed anche su materie non strettamente curricolari. Sempre al Collegio deve essere avocata la gestione democratica e trasparente del fondo di Istituto, della formazione delle Commissioni di lavoro e della nomina e revoca dei docenti coinvolti, come referenti o coordinatori, per particolari progetti per il miglioramento dell'offerta formativa.
 c) Istituzione del “Consiglio del Personale Docente ed ATA” di Istituto che riunisca gli addetti dell’unità scolastica considerata (docenti e collaboratori educatvi ed amministrativi), per l’impostazione complessiva dell’organizzazione operativa, concretizzando anche in tale forma sia l’inserimento del personale ATA nell’interazione educativa che l’intervento come parte attiva dei docenti negli aspetti organizzativi incidenti sull’erogazione del servizio. Tale organo è momento di raccordo, di proposta ed analisi sulle esperienze e sui bisogni della scuola e del personale. Il monte ore a disposizione del Consiglio è da inserire in quello riservato agli Organi Collegiali; il personale ATA verrà retribuito con compenso  straordinario.
 d) Pur permanendo gli attuali Consigli di Classe ed Assemblee Studentesche di Istituto, viene istituita l’Assemblea Plenaria di Istituto, come luogo aperto alla comunità sociale intesa come comunità educante. In tale ambito le componenti del processo educativo, dell’unità classe e del complesso della scuola possono recepire le indicazioni di tutti gli interessati, fermo restando il rispetto delle competenze decisionali ed operative del personale scolastico rispettivamente preposto alle stesse. Il monte ore a disposizione dell’Assemblea Plenaria è da inserire in quello riservato agli Organi Collegiali; il personale ATA verrà retribuito con compenso straordinario.
 e) L'Assemblea degli ATA, ove si discute della ripartizione delle funzioni di detto personale, della partecipazione dello stesso alla vita della scuola e si decide in merito all’aggiornamento collettivo, dovrebbe eleggere il referente definito all'uopo. L'Assemblea dovrà venire convocata almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, in prima istanza nel mese di Settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni. Un'assemblea dovrà esere prevista per la verifica del rispetto degli accordi o per variarne la sostanza, previa richiesta di una delle parti. In tale occasione viene stabilita la data della (o delle) successiva(e) convocazione.
 f) Democratizzazione dei criteri generali della rappresentanza e della gestione negli attuali OO.CC. e soprattutto nei Consigli di Circolo o Istituto. Le ore svolte dal personale docente eletto in tale organo devono venire retribuite come ore aggiuntive, quelle svolte dal personale ATA devono venire retribuite come straordinario.
 g) Nuove figure professionali, soprattutto come referenti di progetti (non solo psicopedagogista, operatore tecnologico, bibliotecario, etc.), docenti eletti fra coloro che abbiano i requisiti richiesti, non sganciati dall’attività di insegnamento (proporzionalmente ridotta). Qualora il progetto richieda ore aggiuntive, queste devono venire retribuite secondo importi tabellari definiti non soggetti a riduzioni come avviene con il riferimento al fondo d'istituto.

 1a.2) AUTONOMIA  DI GESTIONE
 a) Occorre riportare la scuola al sociale, facendola uscire dall’isolamento e dalla ghettizzazione in cui si trova allo stato attuale, senza cadere nell'ottica aziendalistica. Il collegamento con le forze economiche e produttive non può muoversi nella direzione del soddisfacimento delle esigenze e degli interessi imposti unilateralmente da una delle due parti, né canalizzarsi esclusivamente verso “settori chiave” centrali solo nella logica della produzione. Possibilità di identificare momenti specifici di interazione didattica con il territorio (“territorio come scuola”), onde riuscire a mettere a disposizione della scuola anche le competenze di figure produttive ed artigiane specifiche (“mastro d’arte”, artigiano, meccanico, etc.).
 b) Decentramento non burocratico ma democratico: trasferimento dei poteri decisionali dal Ministero e dai Provveditorati agli organismi elettivi (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Consigli Scolastici Provinciali, Consigli Scolastici Distrettuali), oggi con competenze unicamente consultive. Aumento della rappresentanza ATA in tali organi, calcolata in base allo stesso criterio proporzionale usato per i docenti.
 Tali richieste vanno nella direzione opposta rispetto a quanto si propone la controparte. In particolare occorre impedire che la riforma degli OOCC riduca l'eleggibilità dei Consigli Scolastici Provinciali, sottraendola alla categoria e destinandone la titolarità ai soli eletti nei Consigli Distrettuali. Ai CSP vanno mantenute le competenze in ordine ai piani di "razionalizzazione", che la "regionalizzazione" sottrae loro, consegnando il tutto ai soli Enti Locali. Inoltre il CNPI, già trasformato in CNI (è decaduto, con il collegato alla Finanziaria del '97, il termine "Pubblica"), deve venire riorganizzato in modo tale da eliminare le ingerenze del settore privato.
 Per quanto attiene al Collegio dei Docenti, è essenziale che ad esso, nella sua composizione piena, rimanga la titolarità a decidere su ogni materia di carattere didattico. La proposta di riforma degli OOCC, appoggiata da CGIL, CISL, UIL e SNALS, prevede invece la riduzione del CdD a mero organo consultivo, espropirandogli  i poteri deliberativi, che si vorrebbe venissero consegnati in parte alla Giunta del CdD (di nuova istituzione), nominata discrezionalmente dal Dirigente Scolastico (così come i suoi "collaboratori"). Il Disegno di Legge prevede inoltre la suddivisione del CdD in Commissioni coordinate da "figure di sistema", sempre nominate dal DS, titolate a decidere su tutto. L'Unicobas ritiene che il patrimonio di democrazia e partecipazione espressosi dall'epoca dell'istituzione dei Decreti Delegati, vada, nonostante limiti e problemi da risolvere, salvaguardato e non disperso, poiché unica garanzia di vera "Autonomia" e della libertà d'insegnamento.
 Stesso discorso va fatto per  la nostra opposizione alla trasformazione del Consiglio di Circolo/Istituto in Consiglio di Amministrazione (logica aziendalistica). L'Unicobas è contrario anche alla revisione del numero di posti assegnati alle diverse componenti, soprattutto perchè con il DDL sulla "riforma" degli OOCC verrebbe ridotta e messa in minoranza la partecipazione dei docenti, mentre, parallelamente, si vorrebbe assegnare a tale Consiglio (e non più al Collegio) addirittura la definizione del Piano Educativo di Istituto, che si farebbe così - tra l'altro - rientrare per legge dopo la sua messa in mora da parte del TAR del Lazio che lo ha considerato pervasivo e lesivo della libertà d'insegnamento. Le competenze in ambito metodologico-didattico vanno riservate comunque a chi ne ha le prerogative professionali e non distratto demagogicamente verso altre figure, alle quali si attribuiscono status e competenze, peraltro non richieste, ma certamente improponibili, solo perchè si dimentichino che stanno (a loro come ai lavoratori della scuola) sfilando la scuola pubblica di sotto i piedi. L'ambito di carattere "Formativo", sul quale va allargato il confronto istituzionale fra le varie figure presenti nella scuola, deve rimanere separato da quello professionale.
 c) Autonomia di produzione e ricerca come valorizzazione delle strutture scolastiche ad uso sociale. Apertura delle strutture (palestre, laboratori, etc.) al territorio, in concorrenza con il privato. La scuola come polo di trasformazione del modello di produzione, senza escludere la socializzazione delle remunerazioni o la possibilità di gestire da parte della scuola gli introiti per le proprie necessità o per ampliare le strutture (si veda ad esempio la rete di monitoraggio dell’atmosfera realizzata dagli ITIS di Roma).
 Relativo controllo in itinere e di merito gestito da tutti gli organismi elettivi presenti nell’Istituto.
 d) Collaborazione di docenti di ruolo provenienti da altri Istituti, e non come "esperti" o figure con contratti da prestatori d'opera, solo a titolo di scambio o con gettoni di presenza e con l’assenso degli stessi. Intervento di esperti o consulenti su chiamata del Consiglio di Classe, di Istituto o di Circolo e del Collegio dei Docenti.
 e) Organizzazione del lavoro degli ATA non più ad esclusiva competenza del Direttore Amministrativo Contabile (attuale Responsabile Amministrativo), ma con consulta finale vincolante dell’Assemblea degli ATA e del Consiglio di Istituto.
 f) COORDINATORE DIDATTICO ELETTIVO. SDOP- PIAMENTO DELLA FIGURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: COORDINATORE DIDATTICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (vd. capitolo ATA).
 In tutti gli ordini e gradi di scuola, compresa la Scuola dell’Infanzia (ex Scuola Materna), trasformazione della figura del Capo di Istituto in Coordinatore eletto tra i docenti di ruolo. Un singolo collega potrà venire rieletto per un massimo di tre volte consecutive. Il Vicario dovrà essere obbligatoriamente il docente che ha riportato il secondo maggior numero di voti. Il Vicario eletto non potrà venire riconfermato per più di due volte consecutive. La figura del capo di istituto è eliminata: le indennità aggiuntive oggi concesse al preside vanno corrisposte al Coordinatore (per il quale sarà ovviamente disposto l’esonero dal servizio), che rimane però inquadrato nel ruolo docente. La sua retribuzione viene però equiparata a quella relativa all'attuale nona qualifica funzionale per il periodo relativo alla durata della carica elettiva. Nel periodo transitorio viene eliminato il tetto di classi per ottenere il semiesonero da parte del Vicario. Dall’istituzione del meccanismo elettivo in poi il Vicario otterrà un esonero automatico in caso di assenza del Coordinatore. Istituzione di appositi corsi di formazione per poter accedere alla carica elettiva di Coordinatore Didattico, ruolo al quale si potrà aspirare dopo aver frequentato tali corsi e dopo almeno 5 anni di servizio.  Tale proposta è anche tesa a sostituire la figura del Dirigente Scolastico (con indubbio risparmio per l'erario) e ad eliminare tutte le prerogative ad esso assegnate, ivi compresa la eventualità di assumere parte del corpo docente con criteri discrezionali al di fuori delle graduatorie pubbliche, ventilata  nell'ambito del progetto di “autonomia” governativa. "Autonomia" che assegna al Dirigente Scolastico la differenziazione discrezionale del corpo docente all'interno del piano relativo alle "Figure di Sistema".

 1a.3) AUTONOMIA FINANZIARIA
 a) Personalità giuridica a tutti gli Istituti ed i Circoli.
 b) Aumento delle cifre di bilancio degli stanziamenti pubblici, con esclusione dell’autofinan- ziamento a carico degli alunni e dell’intervento del privato in quanto committente, previsto invece dal progetto di autonomia che, inizialmente, oltre a far entrare lo “sponsor” privato nelle Giunte degli Istituti al posto della componente studentesca, dava addirittura facoltà alle singole scuole di aumentare a discrezione (per ora si è parlato di un massimo del 15%) le tasse di iscrizione.
 c) Partecipazione di forze sociali non aventi fini di lucro (Associazioni, Cooperative, Enti, etc.).
 d) Abolizione delle tasse a carico delle famiglie per la fruizione della mensa scolastica nell'obbligo (elevato a 18 anni - età d'uscita dello studente).

1b) POLITICA DELLE RIFORME

 1b.1) RIFORMA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (OGGI SCUOLA “MATERNA”)
 a) Obbligatorietà dell’ultimo anno e forti stanziamenti pubblici, a partire dalla Legge Finanziaria '98, per la creazione di Scuole dell'Infanzia statali su tutto il teritorio nazionale, atteso che attualmente solo il 20 % dell'offerta è garantita dal sistema pubblico. Statalizzazione della Materna comunale. L'anno di obbligo è da considerare prescolare e socializzante.
 b) Forte riduzione del numero di alunni per classe (stessi tetti stabiliti per gli altri ordini e gradi di scuola: vedi punto specifico).
 c) Istituzione di apposite Direzioni Didattiche (Coordinamenti Didattici) scorporate da quelle della Scuola Elementare. Nel periodo intermedio, conteggio degli alunni della Scuola dell'Infanzia nel novero previsto per il mantenimento in essere dei Circoli Didattici (parametri relativi all'autonomia delle scuole).
 d) Chiusura dell’anno scolastico contestualmente alle elementari.
 e) Obbligatorietà della creazione di nuove sezioni su richiesta dell’utenza, con l'immediato assorbimento di tutte le liste d'attesa.
 f) Nella prospettiva del ruolo unico docente (18 h. dalla Scuola dell'Infanzia alle Superiori), dal presente contratto l'orario di funzione docente della Scuola dell'Infanzia viene ridotto a 20 ore settimanali.
 1b.2) RIFORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - IL CICLO PRIMARIO: 6 / 12 ANNI
 Non siamo contrari all'unificazione della scuola di base in un unico segmento formativo, suddiviso in scansioni temporali anche biennali, e comprendente 3 bienni.
 Tale divisione - a patto che il ciclo sia di esclusiva competenza dei colleghi che oggi vi appartengono (gli attuali insegnanti della scuola elementare che la riforma vorrebbe mandare in esubero uno su cinque, confinandoli nel primo quadriennio e mettendo al loro posto nell'ultimo biennio i due terzi degli insegnanti dell'attuale media) - avrebbe la funzione di dilatare la programmazione in 6 anni, visto che attualmente si ha invece un'eccessiva compressione che impedisce un'adeguata assimilazione delle abilità e dei contenuti.
 1° BIENNIO (6 / 8 ANNI)
 Biennio di formazione nel quale si provvederà ad una prima scolarizzazione, tramite alfabettiz- zazione specifica e culturale, anche in relazione all'apprendimento della prima lingua straniera.
 2° BIENNIO (8 / 10 ANNI)
 Biennio dell'istruzione di base, con una articolazione dei contenuti per aree disciplinari e delle abilità relative all'uso degli strumenti. In tale biennio si può inserire il primo avvicinamento alle tecnologie informatiche.
 3° BIENNIO (10 / 12 ANNI)
 Biennio di consolidamento e preorientamento, consolidamento con approfondimento delle discipline. Alla fine di tale biennio, si avrà il passaggio al ciclo secondario, con esame finale integrato dal giudizio che biennio per biennio sarà stato formulato.

 La strutturazione in bienni permette, da un lato, una definizione più precisa degli obiettivi da raggiungere livello per livello, dall'altro agili forme di verifica di tali obiettivi, con la possibilità di individuare più celermente situazioni di disagio o difficoltà, ed attivare forme di sostegno e recupero.
 Per i diplomati delle elementari si prevede l'utilizzo dell'anno sabatico per il conseguimento di un titolo equivalente alla laurea, e comunque l'utilizzazione su tutto il sessennio (mentre la proposta Berlinguer li congelerebbe sul primo quadriennio).

 Per ogni ordine e grado di scuola si prevede la mobilità solo a domanda e la possibilità del passaggio fra un ordine e l'altro a parità di condizioni (laurea per tutti), rompendo le gabbie delle attuali classi di concorso divise per ordini di scuola, ma mantenendo le compatibilità di base atte agli insegnamenti de svolgere.

 Nell'immediato, ed intersecandoli con la riforma, si propongono i punti seguenti:
 a) Abolizione dei moduli organizzati con 4 insegnanti su 3 classi e dei moduli verticali e "a scavalco" (tra plessi differenti).
 b) Sostituzioni obbligatorie pur per assenze inferiori a gg.6, anche nei moduli e piena utilizzazione delle ore di contemporaneità per progetti volti al recupero dello svantaggio ed all'individualizzazione della didattica. Eliminazione del CCDN del Dicembre '97, firmato da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda, CISAL ed RdB-CUB, che congela in un massimo di 110 h.la contemporaneità utilizzabile per progetti, destinando tutto il resto del monte orario alle supplenze.
 c) Istituzione obbligatoria del tempo pieno dietro richiesta dell’utenza.
 d) Ritiro delle disposizioni ministeriali, emanate a seguito di accordo decentrato nazionale, relative alla perdita della titolarità di plesso.
 e) Nell’ambito della riduzione d’orario a 18 h. frontali:
 - nel tempo pieno si garantisce un tempo scuola di 40 h. con l'intervento dei due docenti di classe, a cui si aggiungono l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua dal primo ciclo nella misura di 3 ore per classe, oltre all'intervento dell'ex IRC, titolare per 2 h. di storia delle religioni (vd. nuovi programmi scuola elementare) e di eventuali docenti di progetto per il miglioramento dell'offerta formativa;
 -  nei moduli a tempo determinato, oltre ai 3 insegnanti sulle due classi, insegnamento obbligatorio della seconda lingua dal primo ciclo nella misura di 3 ore per classe, oltre all'intervento dell'ex IRC, titolare per 2 h. di storia delle religioni (vd. nuovi programmi scuola elementare) e di eventuali docenti di progetto per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - nei moduli a tempo determinato non abbinabili, onde evitare la creazione di formule verticali o "a scavalco", l'orario sarà garantito da un insegnante di classe, al quale si affiancheranno gli interventi dell'ex IRC (Storia delle Religioni), dell'insegnante di lingua straniera, del/dei docente/i di progetto, per un tempo scuola di complessive 27/29-30 h., con permanenza antime- ridiana su 5 gg., comprensiva di due permanenze pomeridiane.
(continua nella pag. seguente)

 f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto individuale rispetto al portatore di handicap indicato dalla segnalazione degli organi competenti. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (Finanziaria '98).
 g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno ogni Circolo Didattico, per specifici interventi in campo psico-pedagogico, nella prevenzione e nel recupero degli alunni in situazione di difficoltà, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto).
 h) Obbligatorietà dell'assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 6 classi per Circolo Didattico, per l’introduzione generalizzata dell’insegnamento della lingua straniera,a partire dalla prima elementare.
 i) Esonero totale dal servizio per la partecipazione ai corsi di formazione per l'insegnamento della seconda lingua. Idoneità per l'insegnamento della seconda lingua per i docenti laureati nel relativo corso universitario, senza bisogno di frequenza dei corsi provveditoriali. Anche per quanto riguarda la riforma, per l'insegnamento della seconda lingua, la competenza prioritaria deve rimanere agli insegnanti dell'attuale scuola elementare, laureati in lingue o specializzati nei corsi provveditoriali
 l) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 9 classi per Circolo Didattico, per specifici interventi in campo motorio, fisico e sportivo nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto).
 m) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 9 classi per Circolo Didattico, per specifici interventi in campo tecnologico e informatico, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Circolo (come uno dei docenti di progetto). n) L’assegnazione degli ambiti disciplinari in ciascuno dei moduli organizzativi e del tempo pieno viene deciso all’interno del rispettivo team docente, valorizzando al massimo competenze ed esperienze professionali degli insegnanti.
 o) Il Collegio dei Docenti definisce le linee generali per gli accorpamenti fra le diverse aree disciplinari: il team, verificate le proprie competenze, ha la facoltà di decidere ultimativamente. In caso di controversie la decisione passa al Coordinatore Didattico.
 p) Lo svolgimento dell’orario delle attività didattiche nei moduli a tempo determinato, tenuto conto della proposta di 18 h. di servizio frontali, prevede le seguenti soluzioni:
 - orario antimeridiano e pomeridiano (con due permanenze a scuola), ripartito su 5 gg. settimanali;
 - nelle scuole ove non sia possibile installare un servizio mensa, orario antimeridiano continuato su 6 gg. della settimana.
 q) Istituzione della DOA di Circolo, nella misura del 15 % in più rispetto ai limiti dell'organico funzionale di Circolo, per una reale attuabilità delle cosiddette "quote perequative", che altrimenti resterebbero lettera morta. Tale DOA viene utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti di progetto su mandato esclusivo del Collegio Docenti, anche in "scambio" con i titolari di classe, e per supplenze superiori ai tre mesi).
 r) Ripristino del finanziamento per garantire la gratuità dei libri di testo. Fondi per le biblioteche di classe, anche onde poter dare seguito alla non obbligatorietà del libro di testo (testo libero).
 s) Possibilità, nell'ambito della discrezionalità del team, di utilizzare fondi di bilancio del Consiglio di Circolo per dotarsi di biblioteca di classe, anche in presenza del libro di testo.
 t) Scansioni della programmazione e monte ore decisi dal Collegio dei Docenti nell'ambito dell'ex art. 42 ultimo CCNL, senza gli inutili fiscalismi della normativa attuale.
 1b.3) RIFORMA DELLA SCUOLA MEDIA
 La Scuola Media, assieme alla Superiore, deve essere concepita come unico sessennio, articolato in 3 bienni, proposta che s'inserisce perfettamente nel quadro dell'istruzione europea (che comprende due soli cicli). Sempre nella prospettiva del riordino dei Cicli Scolastici, si propone per gli insegnanti dell'attuale Scuola Media, l'utilizzo di massimo un terzo dei docenti nell'ultimo anno, a regime nell'ultimo biennio, del Ciclo Primario, ma solo a domanda. Per i rimanenti, nella misura minima di due terzi,  si prevede la collocazione nel Ciclo Secondario, di modo che afferiscano alle attuali fasce d'età di riferimento, senza venire gettati "d'ufficio" in una situazione per la quale non sono preparati. La cosa impedisce la creazione dell'esubero nelle attuali Elementari ed assorbe l'esubero nelle attuali Medie.

 Nell'immediato, ed intersecandoli con la riforma, si propongono i punti seguenti:
 a) Istituzione di appositi piani di scambio ed interazione con la scuola elementare e la secondaria superiore. Momenti di formazione in itinere autogestiti con esonero dal servizio per un monte-ore deciso dai rispettivi Collegi dei Docenti in comune con gli insegnanti di scuola elementare, onde mettere a confronto ed uniformare nei limiti del possibile l’approccio alle aree disciplinari.
 b) Possibilità di incrementare il tempo prolungato.
 c) Per gli insegnanti delle classi di concorso attualmente in esubero, in particolar modo per gli insegnanti delle ex applicazioni tecniche ed educazione fisica - cosi come per la scuola elementare - si propone l'utilizzazione come docenti di progetto per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa.
 d) Istituzione della DOA di Istituto, nella misura del 15 % in più rispetto ai limiti dell'organico, per permettere anche in tale ordine di scuola l'assegnazione di "quote perequative". Tale DOA viene utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti di progetto su mandato esclusivo del Collegio Docenti, anche in "scambio" con i titolari di classe sul modello dell'ex art. 14/L.270/82, e per supplenze superiori ai tre mesi).   e) Istituzione obbligatoria del tempo prolungato dietro richiesta dell’utenza.
 f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto individuale rispetto al portatore di handicap indicato dalla segnalazione degli organi competenti. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (Finanziaria '98).
 g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno ogni Istituto, per specifici interventi in campo psico-pedagogico, nella prevenzione e nel recupero degli alunni in situazione di difficoltà, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto (come uno dei docenti di progetto).
 h) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 6 classi per Istituto, per specifici interventi in campo tecnologico e informatico, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto (come uno dei docenti di progetto).

 1b.4) RIFORMA DELLA SCUOLA SUPERIORE ED ELEVAZIONE DELL’OBBLIGO. SECONDO CICLO DELL'OBBLIGO, UNIFICATO CON L'ATTUALE SCUOLA MEDIA.

 Questo ciclo, a nostro giudizio, deve essere concepito come segmento unico da inserire a pieno titolo nella fascia dell'obbligo, articolato - come il ciclo precedente - in 6 anni divisi in 3 bienni.
 Un ciclo secondario unitario, anche se suddiviso in bienni, si inserirebbe perfettamente nell'istruzione europea. Questa infatti è nella sua totalità comprensiva di due soli cicli di istruzione(apputo primario e secondario) e non conosce la divisione, presente nel sistema italiano, tra secondaria di primo e secondo grado. Tale divisione è infatti priva di vera logicità, sia sotto il versante didattico che sotto quello professionale ed è gestita dall'Amministrazione per differenziare impropriamente gli stipendi fra docenti con analoghi titoli. Gli insegnanti provengono infatti da stessi corsi universitari i cui curricola non conoscono alcuna differenziazione interna, nè per quanto riguarda i contenuti nè per quanto riguarda l'aspetto metodologico didattico.
 Unificare il ciclo secondario, rendendolo obbligatorio sino a 18 anni (età d'uscita dello studente - non 19, età nella quale si consegue attualmente il titolo, perchè questo produrrebbe sperequazioni con gli studenti europei, diplomati a 18 anni), e suddividendolo in 3 bienni, permetterebbe di recuperare un aspetto affermato a parole ma negato  nella sostanza dal progetto di riforma. L'affermazione della necessità di superare la riserva cui sono sottoposti determinati contenuti culturali, accoppiati solo a determinati tipi di studi, senza possibili interconnessioni fra preparazione cosiddetta "culturale" e cosiddetta "professionale". Ciò è possibile solo costruendo un sistema che consolidi un quadro di conoscenze fondamentali, favorendo l'approfondimento esplicito delle scelte solo da una certa età in poi. Ciò non è consentito nè con l'attuale sistema, che prevede una media dell'obbligo chiusa a 14 anni, comportando in ciò una precoce scelta degli indirizzi e conseguente dispersione, nè sarebbe consentito dalla scuola dell'orientamento voluta da Berlinguer. Questa, pur alzando l'obbligo scolastico (ma solo sino ai 16 anni in età d'uscita - e non più sino ai 16 in età d'ingresso, come si diceva sino a soli 2 anni fa), attiva nei fatti una scelta ancora più precoce sugli indirizzi futuri dell'alunno, anticipando addirittura    la    professionaliz-  zazione, senza l'indispensabile consolidamento della cultura di base. Berlinguer infatti prevede che lo studente - dopo un primo anno di orientamento - debba "scegliere", alla "tenera" età di 12 anni! In più, nel caso manifesti "attitudini tecnico-pratiche", potrà successivamente uscire dal ciclo scolastico ed inserirsi nella formazione professionale gestita da aziende esterne (leggasi industria privata), con la presenza di un tutor, unico collegamento fra scuola e mondo del lavoro (leggasi studenti in appalto, anche per un intero anno di lavoro gratuito, al privato inteso come committenza).
 La nostra proposta invece prevede che lo studente, alla fine del secondo biennio del ciclo secondario (a 16 anni di età), scelga il proprio indirizzo, in maniera conseguente e motivata.
 Il Ciclo è articolato in 3 bienni.

 PRIMO BIENNIO (12 / 14 anni). BIENNIO DI APPROFONDIMENTO.
 Nel primo anno avverrà il consolidamento e lo sviluppo delle competenze ed abilità acquisite nel ciclo primario.
 Nel secondo anno il programma verrà articolato in base ad una programmazione pluriennale, onde evitare ripetizioni di segmenti di programma già svolti.

 SECONDO BIENNIO (14 / 16 anni).  BIENNIO DI ORIENTAMENTO.
 Inserimento di un ulteriore nucleo di materie fondamentali, supportato dall'offerta di moduli di tipo tecnico-pratico, per sviluppare l'abilità del "fare e saper fare", a prescindere dalle scelte del futuro indirizzo. Lo studente che evidenziasse difficoltà o carenze, potrebbe compensarle tramite l'istituzione del "debito scolastico" (si accoglie così un elemento della Riforma Berlinguer che pare positivo).
 TERZO BIENNIO. BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE.
 Dopo il biennio di orientamento, gli studenti opereranno la scelta dei vari indirizzi. Dopo un trimestre, nel caso in cui permanessero carenze nelle discipline fondamentali dell'indirizzo prescelto (nonostante la possibilità di seguire stages di recupero non episodici e nell'ambito di una scuola aperta a tempo pieno con personale aggiuntivo), lo studente potrà cambiare indirizzo senza essere penalizzato (tutto ciò al posto degli attuali risibili "corsi di recupero"). Alla fine del biennio si sosterrà un esame per il conseguimento del diploma che darà la possibilità di accedere ad un anno professionalizzante o preuniversitario post-obbligo.

 ISTRUZIONE SECONDARIA NON OBBLIGATORIA
 Un anno professio- nalizzante o pre-universitario (18 / 19 anni).
 Anche sotto questo aspetto, la Riforma da noi proposta si inserisce perfettamente nel quadro dell'istruzione europea, che prevede, nella quasi totalità, un anno di  istruzione secondaria non obbligatoria. Per le Superiori, l'estensione dell'obbligo a 18 anni e la restituzione degli anni cancellati di fatto da Berlinguer, eliminano il tentativo di creare esubero strutturale e di espellere decine di migliaia di docenti.

 Nell'immediato, ed intersecandoli con la riforma, si propongono i punti seguenti:
 a) Innalzamento dell’obbligo sino a 18 anni (età d'uscita) e non a 15 (età d'ingresso). Attualmente in Europa l’Italia è l’unico paese a prevedere 8 anni di obbligo scolastico contro i 12 di Germania, Belgio ed Olanda, gli 11 della Gran Bretagna, i 10 della Francia.  b) Esami di maturità.  Per la scuola parificata si richiede un esame conclusivo su tutte le materie davanti ad una Commissione esterna nominata dal Ministero ed integrata da un Commissario Interno. Il calendario degli esami di maturità deve essere concomitante con quello degli esami di licenza media e prevedere comunque la pubblicazione dei quadri finali entro il 30 Giugno. c) Istituzione di appositi piani di scambio ed interazione con la scuola del Ciclo Primario. Momenti di formazione in itinere autogestiti, con esonero dall'insegnamento, per un monte ore deciso dai rispettivi Collegi dei Docenti, in comune
con gli insegnanti del Ciclo Primario, onde mettere a confronto ed uniformare nei limiti del possibile l'approccio alle aree disciplinari.
 d) Utilizzo degli insegnanti in esubero come docenti di progetto per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa.
 e) Istituzione della DOA di Istituto, nella misura del 15 % in più rispetto ai limiti dell'organico, per permettere anche in questo ordine di scuola l'assegnazione di "quote perequative". Tale DOA viene utilizzata in base alle specifiche delibere del Collegio Docenti (docenti di progetto, su mandato esclusivo del Collegio, anche in "scambio" con i titolari di classe, sul modello ex art. 14 / L. 270 / '82 e per supplenze superiori ai tre mesi).
 f) Assegnazione degli insegnanti di sostegno in ragione del rapporto individuale rispetto al portatore di handicap, indicato dalla segnalazione degli organi competente. Eliminazione del blocco delle assegnazioni in ragione di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (L. Finanziaria '98).
 g) Assegnazione di un posto di insegnamento in ragione di uno ogni Istituto, per specifici interventi in campo psicopedagogico, nella prevenzione e nel recupero di alunni in situazione di difficoltà, nell'ambito della creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva di Istituto (come uno dei docenti di progetto).
 h) Assegnazione di un posto di insegnamento, in ragione di uno ogni 5 classi per Istituto, per specifici interventi in campo tecnologico ed informatico, nell'ambito della creazione della DOA d'Istituto (come uno dei docenti di progetto).

 ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
 Si tratta di un settore strategico per la scuola pubblica degli anni a venire, in più di un senso:
 - da una parte si tratta di un significativo banco di prova per l'attivazione di una sinergia strutturale tra ordini di scuola, attivazione che è premessa di ogni progetto educativo compiuto, globale e perciò efficace, di educazione permanente e ricorrente;
 - dall'altra, questa attivazione efficace può misurarsi in questo ambito con un complesso di esigenze e problemi di grande attualità e rilevanza, che impongono di rivisitare e rinnovare la vocazione socio-culturale della scuola pubblica, nella continua - ma non subordinata - relazione col mondo del lavoro;
 - infine è proprio tramite l'istruzione per adulti che la società civile può rispondere all'esigenza di sviluppare un vero trand inter e multiculturale.
 La recente istituzione dei Centri Territoriali Permanenti (OM n.° 455 del 29.7.'97), è senzaltro un passo in avanti nella direzione auspicata. Si tratta ora di dare a tale disposizione condizioni di piena attuazione e compiuta, nonché di migliorarne gli aspetti ancora insoddisfacenti.
 Se veramente i Centri si propongono la realizzazione di un sistema integrato e flessibile il cui scopo sia la progettazione di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità della vita, e se questo è possibile a patto che il Centro sia davvero il luogo della concertazione tra ordini di scuola e tra differenti soggetti, si tratta allora di garantire le condizioni elementari di integrazione.
 Pare allora necessario:
 a) individuare delle tipologie di offerta formativa - oltre naturalmente al recupero degli inadempimenti scolastici - da promuovere nel più vasto numero di Centri (ad esempio: lingue straniere, informatica, italiano per immigrati, educazione alla salute), avviando un tempestivo e concreto processo di aggiornamento e riqualificazione del personale impegnato nei Centri;
 b) adeguare progressivamente, nel tempo più breve possibile, gli organici reali dei Centri (tramite un'effettiva maggiorazione degli stessi) alle proporzioni stabi-lite dalla citata OM (rapporto 5 a 3 tra docenti provenienti dalla Scuola Media e dalla Scuola Elementare), per garantire che la sinergia strutturale non si realizzi in nessun caso per "annessione" e subordinazione, il che - oltre ad essere professionalmente dequalificante - significherebbe l'azzeramento di ogni effettiva concertazione paritaria e la perdita netta della duttilità metodologica;
 c) salvaguardare, nello stesso tempo, i Centri  dalla  continuarotazione dei docenti - e dalle inevitabili conseguenze che questa comporta in ordine a dispersione della professionalità, da un lato, e da quel bricolage didattico che ne è l'attuale limite, dall'altro - mediante l'istituzione di una graduatoria separata (e naturalmente del ruolo unico docente), predisponendo nel contempo dei percorsi formativi specifici post-lauream, fino alla definizione di una classe di concorso ad hoc. a) OBIETTIVI PRIORITARI   GENERALI
 - riaffermare la scelta dell’integrazione degli alunni handicappati nella scuola pubblica contro il tentativo sempre più esplicito di riaprire istituzioni-ghetto pubbliche e private;
 - sottrarre alla contrattazione e alla logica economica della "razionalizzazione" la concessione del sostegno agli alunni portatori di handicap e della determinazione degli organici del personale specializzato;
  -  istituire una classe di concorso sul sostegno distinta negli ordini di scuola e per le diverse tipologie dell’handicap (psicofisici, non udenti e non vedenti), perché l’introduzione di canali regolari di reclutamento é l’unica garanzia per la qualità e la difesa del diritto allo studio nonché alla preparazione professionale del personale docente di sostegno;
 - riconoscere il valore abilitante del titolo di specializzazione ex DPR 970/75, D.M. 226/95 e regolamentare i titoli di accesso alla classe di concorso, stabilendo le equipollenze e facendo chiarezza sui corsi e i titoli di studio fino ad oggi disposti per svolgere l’attività del sostegno;
 - modificare la normativa che ha istituito i corsi intensivi di specializzazione inferiori all’anno destinati a riconvertire sul sostegno gli esuberi, al fine di annullare gli atti amministrativi e i disposti normativi che prevedono l’utilizzo su posti di sostegno in Organico di Diritto di docenti che hanno frequentato i corsi e di sospendere per il sostegno il rilascio di titoli a conclusione degli attuali corsi di 450 ore i quali, in quanto “crediti formativi”, dovranno essere completati ai sensi del D.M. 26/95 e della O.M. 72/96;
 - emendare l’art. 7 del D. Leg.vo 932, nel testo deliberato dal Senato: a) nel senso sopra descritto e quindi riproponendo l’art. 8 approvato a maggioranza in sede referente; b) per respingere l’opportunità di una provvisoria abilitazione su una classe di concorso inesistente che può risolvere, al più, solo il problema della collocazione di docenti precari provenienti da classi soppresse o ad esaurimento; c) per confermare la possibilità di valutare il servizio sul sostegno ai fini dell’accesso sia alla classe di concorso specifica, sia alla classe di concorso sul sostegno (poiché fino ad oggi non prevista); d) per destinare il 100% dei posti/cattedra a personale docente in possesso del titolo di specializzazione biennale;
 - individuare criteri per stabilire la titolarità di sede dell’insegnante di sostegno, finalizzati alla stabilizzazione degli organici nell’istituto a garanzia della continuità didattica e della realizzazione delle programmazioni definite nei PEI, nonché della realizzazione di progetti finalizzati per i quali sia previsto personale specializzato (per la durata del progetto e comunque non inferiore ad un intero ciclo di studi).
  - definire le competenze e il   campo di intervento di eventuali   figure (es. AEC) e persone estra  nee al corpo docente, impegna  te in attività non di insegnamen  to  o  altro   (ma  non  di soste-
 gno), su progetti di    integrazio  ne e di formazione professiona  le finalizzati all'inserimento nel   mondo del lavoro degli alunni in   situazione di handicap.
 b) NUMERO DI ALUNNI PER   CLASSE CON PORTATORI DI   HANDICAP
 - ridefinire il tetto massimo di alunni per classe in presenza di alunni portatori di handicap in ogni ordine e grado di scuola, comunque non superiore a 20 e ridotto a 15 nella prospettiva di un abbassamento proporzionale del numero di alunni per classe;
 - prevedere un solo inserimento per classe in ogni ordine di scuola;

 c) ORGANICI SOSTEGNO
 - definire criteri di ripartizione dell’organico provinciale del sostegno tra i vari ordini di scuola, correlati ai dati previsionali e statistici percentuali sull’handicap in essi ripartiti, a criteri omogenei al consolidamentop almeno del 97% dell’organico cpmpèlessivo funzionante nell’a.s. 97/98 per ogni ordine di scuola ed a criteri di compensazione individuati allo scopo di rispondere agli specifici bisogni dell’utenza
 - definire criteri di ripartizione dell’organico del sostegno tra i vari istituti, stabiliti sulla base dei dati statistici riferiti ad un periodo significativo (es. cinque anni per il ciclo elementare, ecc.) e alle esigenze specifihe della scuola: l’assegnazione dei posti cattedra oltreché a rientrare nei criteri di ripartizione suddetti, deve infatti tenere conto dei bisogni individuali evidenziati dalle documentazioni e dai progetti educativi;
 - definire procedure di determinazione dell’organico di sostegno di istituto e delle deroghe destinate sia al fabbisogno previsto dalla legge 104/92 che alla necessità di personale di sostegno destinato a progetti finalizzati;
  - superare definitivamente il   doppio organico (di Diritto e di   Fatto);

 d) DEROGHE SOSTEGNO
 - l'attribuire le deroghe incluse nel budget di ore di sostegno concesse alla scuola deve riferirsi ai singoli alunni segnalati e ai progetti finalizzati, qualora questi prevedano personale di sostegno specializzato;

 e) PROCEDURE PER L’ATTI  VAZIONE E L’ASSEGNAZIO  NE DEL SOSTEGNO
 - stabilire procedure corrette per l’attivazione del sostegno e delle deroghe attraverso una normativa chiara e non sottoposta a contrattazione annuale. Tale normativa deve prevedere;
 - a) segnalazioni basate sul parametro dell’apprendimento e accertamenti diagnostici (D.F.) dissociati dall’individuazione dell’handicap e dell’invalidità civile, estese ad alunni che, pur non avendo una minorazione stabilizzata, progressiva o certificabile ai sensi della L. 104/92, necessitano di percorsi metodologico didattici personalizzati o interventi individualizzati e specialistici perché presentano problemi di apprendimento, carenze strumentali gravi o disturbi dell’area relazionale ed affettiva tali da compromettere i processi scolastici e di sviluppo e condizionare od inibire, non necessariamente in maniera irreversibile, le condotte;
 - b) segnalazioni per cicli di scuola, basate sulla programmazione definita nei PEI e sulla continuità educativa e didattica, da confermare annualmente ed aggiornare in relazione alla frequenza, al trasferimento degli alunni, a cambiamenti significativi ed accertati delle condizioni inziali che li giustifichino;
 - c) obbligatorietà della delibera del Collegio Docenti (su proposta dei Consigli di Classe e dei GLH) di accompagnamento alla previsione di organico annuale per il sostegno richiesto dal Provveditorato e, per quanto riguarda le scuole superiori, dell’eventuale individuazione delle Aree;
 - d) obbligatorietà della delibera del C.D., previo parere del GLHI e dei Consigli di Classe, per l’assegnazione delle deroghe richieste ed ottenute dal Provveditorato;
 f) INDIRIZZI - STRUTTURE E    FUNZIONAMENTO
 - uniformare gli indirizzi di base sui problemi dell’integrazione e del recupero, dalla materna alla superiore in base ai seguenti punti:
  - a) garantire la continuità educativa da un ordine all’altro di scuola e rendere applicative le norme laddove sono già previste;
 - b) salvaguardare nel passaggio la continuità del P.E.I. a garanzia e testimonianza del processo di integrazione in corso;
 - c) rispettare le indicazioni contenute nel PEI, in particolare le ore e le deroghe richieste per il sostegno;
 - d) salvaguardare l’attuazione delle programmazioni degli OO.CC e dei GLH con norme chiare in ogni ordine di scuola, sull’impossibilità di utilizzare l’insegnante di sostegno per compiti di sorveglianza, supplenze, attività diverse da quelle programmate;
 - e) emanare circolari applicative in attuazione delle norme che prevedono la costiituzione e il funzionamento dei GLH nelle scuole; rendere obbligatoria la verbalizzazione delle sedute;
 - individuare soluzioni chiare e definitive per gli Accordi di Programma interistituzionali (Provveditorati, UU.SS.LL., Enti Locali) orientate al superamento delle difficoltà che compromettono il funzionamento dei GLH nelle scuole in ordine soprattutto all’obbligatorietà della presenza delle componenti previste al loro interno e alla compatibilità degli orari.  Raccordare le esigenze delle scuole e delle strutture territoriali prevedendo finanziamenti, organici, assegnazione degli AEC, orari, adeguati;
 - prevedere la partecipazione di rappresentanze sindacali del settore di sostegno all’interno dei GLIP istituiti ai sensi dell’art.15 della L.104/92;
 g) ABILITAZIONE  -  ACCESSO   AI   RUOLI  -  NOMINE    SUL  SOSTEGNO  -  VALUTA-   ZIONE DEI  TITOLI
 - riaprire i corsi e i moduli di specializzaione biennali statali ai sensi del D.M. 226/95 ove necessario, apertI anche al personale docente non laureato, finalizzatI all’acquisizione di titolo abilitante per l’accesso ai ruoli per l’insegnamento del sostegno; prevedere una riserva di posti destinati al personale soprannumerario che ne faccia esplicita richiesta e al persona     le precario inserito nelle graduatorie a esaurimento (ex doppio canale);
 - abolire l’art. 27 dell’O.M. 72/96 che prevede l’obbligo di riconversione dei titoli monovalenti psicofisici in polivalenti;
 - rivedere la normativa sui corsi biennali  di specializzazione universitari post-laurea istituiti con i DD.PP. 470 e 471 per comprendere moduli aggiuntivi equiparabili ai corsi biennali di specializzazione attuali, parzialmente ridotti ai sensi del D.M. 226/95 e dall’O.M. 72/96;
  - prevedere la contemporaneità tra le operazioni di nomina su posti di sostegno e su cattedre curricolari dei diversi ordini di scuola.
  - riconoscere ai titoli di specializzazione conseguiti con i corsi biennali monovalenti e polivalenti D.P.R. 970/75 e D.M. 27/6/95 (questi ultimi solo se frequentati per intero), un valore ed una valutazione, in quanto titoli che aggiungono un incremento di professionalità e titoli prescritti obbligatoriamente per svolgere il lavoro richiesto; pertanto: a) attribuire  punteggio valutabile ai fini del trasferimento a domanda e dell’utilizzazione, b) riconoscere la possibilità del riscatto ai fini di quiescenza, del biennio relativo al conseguimento della specializzazione.
 - Continuità didattica anche per       gli insegnanti di sostegno.
loro attuale funzione, rischiando di trasformarli per maggiore disgrazia in "agenzie" private, portando alla rinascita del famigerato avviamento professionale.
 b) Omogeneizzazione degli orari. Sempre nell'ambito della richiesta del Ruolo Unico Docente, è indispensabile uniformare l'orario di insegnamento di qualsiasi settore dell'istruzione pubblica alle 18 ore settimanali, superando qualsiasi arzigogolata "organizzazione annuale" dell'orario di servizio (vd. CCNL Formazione Professionale, ove è comunque prevista una "media" di 36 h. settimanali, tramite un un monte ore pari a 1590 annuali, delle quali 800 di docenza frontale "canonica" e 790 divise fra supplenze, ore a disposizione e riunioni).

 1b.7) RELIGIONE

 - L’insegnamento della religione cattolica deve venire trasformato in insegnamento di Storia delle Religioni (non più a carattere confessionale). Per gli attuali Insegnanti di Religione Cattolica occorre prevedere forme di assunzione stabile, volte a coprire le cattedre di Storia delle Religioni. Per tale insegnamento andrà poi creata specifica classe di concorso.

 1b8.1) EX ART. 113

 - Per i docenti ex art. 113, a differenza dell'attuale prevalente utilizzazione in compiti amministrativi, si rivendica (a domanda) l'utilizzazione in attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (biblioteca, cineteca, etc.), con il mantenimento dell'orario di servizio del personale docente.

     1c)TRASFORMAZIONEDELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEL SERVIZIO

 1c.1) DOTAZIONE ORGANICA AGGIUNTIVA (DOA) DI CIRCOLO O ISTITUTO
 a) Istituzione della Dotazione Organica Aggiuntiva per Circolo o Istituto, sia per i docenti che per gli ATA,  quali  quote  perequative funzionali all'allargamento dell'offerta formativa, onde coprire sia le esigenze didattiche della scuola (docenti di progetto, attività culturali varie, supplenze temporanee superiori ai tre mesi per ogni ordine e grado) che quelle amministrative ed ausiliarie, permettendo l’impiego di personale già interno ai processi educativi ed amministrativi dell’unità scolastica ed impedendo che si riproduca il dato, oggi strutturale, del precariato.
 Un progetto che voglia riqualificare la scuola pubblica deve muovere da una politica degli organici innovativa rispetto ai processi in atto, a partire da obiettivi generali, definiti dai singoli Collegi dei Docenti, pensati per far fronte alle caratteristiche del territorio, ai progetti su cui si intende operare, alle difficoltà che si devono affrontare per garantire continuità didattica e qualità del servizio. L’organico di scuola viene determinato dal Collegio dei Docenti entro la fine dell’anno scolastico per il successivo, con ciò eliminando la differenza tra organico di fatto ed organico di diritto, ma garantendo comunque l’organico previsto per la durata dei progetti pluriennali. Tutto questo onde raggiungere anche una maggiore omogeneità tra i docenti nella partecipazione al processo formativo e la possibilità di svolgere un lavoro collettivo di progettazione da parte degli insegnanti di ogni materia, senza più l’attuale disparità dei ruoli.
 Per poter incidere sulla rigidità dei tempi scolastici e sull’organizzazione frammentata, nonchè per giungere al superamento dello straordinario, si rende necessario un aumento dell’organico di scuola di almeno il 15% rispetto all’attuale. Così potenziato, l’organico perequativo viene impiegato per progetti educativi, attività interdisciplinari o di sperimentazione, recupero dello svantaggio.
 Attualmente gli insegnanti DOP hanno un ruolo secondario e mortificante rispetto alla funzione docente: tutti devono essere invece inseriti in eguale misura ed a pieno titolo, stabilmente nel progetto educativo.   1c.2) RIDUZIONE DEL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE
 In relazione alle ultime circolari ministeriali per la determinazione delle classi e degli organici per gli aass '98/'99-'99-2000 e 2000/2001, tendenti ad operare il definitivo taglio di classi, sezioni, plessi e scuole (già falcidiati a partire dal famigerato decreto Jervolino), occorre una netta inversione di tendenza.  L'operazione di "pulizia etnica" che ha avuto il suggello nella riduzione del diritto allo studio dei portatori di handicap e con le ultime disposizioni in materia di "autonomia", può essere fermata solo con una sola scelta: quella di affermare precise indicazioni sulla formazione delle classi a partire da una nuova politica, più lungimirante, proponendo in Italia, finalmente, la linea seguita in altri Paesi.
 Cogliere l'occasione fornita dal calo delle nascite per aumentare l'individualizzazione della didattica ed il recupero dello svantaggio. Per fare fronte  tassi da Terzo Mondo in termini di abbandono (rilanciare le scuole - aperte a tempo pieno - come agenzie di risocializzazione nel territorio), mortalità, analfabetismo (non più solo "di ritorno", ma oggi di nuovo strutturale) che si attesta di nuovo sui tassi dei primissimi anni '70.

 a) Massimo di 20 alunni-classe per ogni ordine e grado di scuola, 15 in presenza di un portatore di handicap, onde garantire migliori condizioni di lavoro e di professionalità del servizio. Il numero di 20 deve venire acquisito come divisore per la formazione delle classi su base di scuola.
 b) Una classe formata con tali criteri non può essere smembrata per la durata di tutto il ciclo di studi, salvo che non siano previste differenti ed intermedie scelte di indirizzo.

 1c.3) RAFFORZAMENTO ED ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO.
 a) Estensione del tempo pieno e prolungato curricolare come effettivo arricchimento della didattica e veicolo di riassorbimento nella scuola pubblica di quanto oggi delegato al privato, e di piena individualizzazione della didattica.
 b) Apertura comunque delle unità scolastiche a tempo pieno onde permettere:
 - un uso sociale del patrimonio-scuola, di attrezzature e laboratori, palestre etc., e  per formazione ed educazione permanente e ricorrente;
 - la creazione di ambiti specifici di recupero scolare;
 - la realizzazione ex novo di momenti specifici di didattica integrata,  di  laboratori  ad  hoc,    di attività didattiche extracurricolari ed altre sperimentazioni, alle quali possano  afferire gli alunni per gruppi di interesse e di lavoro, indipendentemente dalla  collocazione nel gruppo-classe curricolare o dall’età anagrafica.

 1c.4) STRUTTURE MATERIALI
 Per una reale politica di investimenti sulle strutture, riteniamo indispensabile un forte stanziamento di denaro pubblico. L'Italia ("quinto paese industrializzato del mondo") non può continuare a spendere rispetto al proprio Prodotto Interno Lordo meno del Messico per la pubblica istruzione. Occorre invertire la linea seguita dal '77 ad oggi, che ha visto diminuire progressivamente e senza pause gli stanziamenti. Abbiamo calcolato in almeno 20.000 miliardi la spesa necessaria per avviare una vera rivalutazione della scuola. Di questi, la metà dovrebbero venire destinati alle strutture.
 a) Realizzazione in tempi brevi di strutture edilizie ed attrezzature didattiche e di sostegno tali da garantire innanzitutto il completo superamento dei doppi turni sull’intero territorio nazionale e la collocazione in luoghi adeguati di tutte le sedi scolastiche attualmente inidonee.
 b) Risanamento dell’ambiente di lavoro, con l’effettiva attuazione delle norme generali di igiene e sicurezza (Dlgs 19.9.'94 n.° 626 - salute e sicurezza; DM 26.8.'92 - prevenzione incendi nell'edilizia scolastica; L 5.3.'90 n.° 46 - sicurezza impianti; DPR 29.7.'82 n.° 577; DM 18.12.'72 - norme sull'bitabilità degli edifici scolastici).
 c) Cura delle dotazioni, degli arredi e dei colori secondo le più moderne ed attuali acquisizioni, anche in ordine alle ricadute sulla salute psichica degli operatori e degli alunni.

 2) INQUADRAMENTO

 2a) PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA Negli ultimi anni, i governi che si sono succeduti hanno pesantemente modificato in peggio il sistema di garanzie in materia di diritto alla salute. In particolare il DL 16.9.'96 n.° 564 ha ridotto del 50 % ai fini pensionistici il riconoscimento di ogni giorno di malattia oltre i 365 nell'ambito dell'intero iter lavorativo (a partire dal 16 Novembre '96). Primo obiettivo della battaglia contrattuale deve essere quindi l'abolizione di tale vergogna, che salva soltanto i malati terminali.

 Inoltre il contratto del '95, dopo le sperimentazioni degli anni precedenti, ha sterilizzato il diritto del lavoratore ad usufruire di periodi di permessi, ferie e malattie. Per tali ragioni rivendichiamo in questo contratto anche i seguenti punti:

 a) Aspettativa o assenza per motivi di salute pagata interamente per i primi 12 mesi, pagata all'80 % per altri 12 mesi sul quadriennio contrattuale (parte normativa). In attuazione della sentenza 1593/98 della Corte di Cassazione, cessazione dell'obbligo di avvisare per recarsi dal medico curante.
 b) Permessi giornalieri per motivi di famiglia o personali elevati a 12 gg. annui sottratti a qualunque discrezionalità ed autocertificati.
 c) Anticipo ferie elevato a 12 gg. annui, con sostituzione per il personale docente tramite la DOA di circolo/istituto.
 d) Permessi brevi sino a 36 h. annue anche per i docenti (in considerazione del lavoro sommerso), così come attualmente è per gli ATA.
 e) Recupero delle festività infrasettimanali, quando cadono di domenica, nel monte-ore a disposizione del Consiglio di Circolo / Istituto (analogamente a quanto avviene per il recupero delle festività dei Santi Patroni) o doppia retribuzione delle stesse, così come previsto nella maggioranza dei contratti di natura privata.
 f) Fruibilità dei 4 gg. di festività soppresse, nel corso delle attività didattiche e retribuzione  delle stesse in caso di mancata concessione.
 g) La permanenza in servizio non potrà protrarsi per più di 6 h., se continuative, o di 8 h. se “spezzate”, nell’arco della giornata lavorativa.
 h) DIRITTO ALLO STUDIO
 Piena fruizione di 150 h. annue per chi è iscritto a corsi di studio legalmente riconosciuti, con sostituzione e per un massimo di anni pari al doppio di quelli richiesti (ad es: laurea 4 anni = 8 anni di permesso). Unica documentazione richiesta: certificato di avvenuto sostenimento di uno o più esami, da consegnarsi a fine anno solare. In analogia a quanto previsto dal contratto decentrato vigente nella provincia di Roma, siglato dall'Unicobas Scuola.
 Estensione di tale diritto al personale precario incaricato o supplente annuale, nonché agli insegnanti di religione.

 2b) INQUADRAMENTO DEI DOCENTI
 2b.1) RUOLO UNICO DOCENTE
 Con riferimento anche alla riforma dei cicli prospettata nella presente piattaforma (ma lo stesso Berlinguer avrebbe dovuto considerare la cosa, sostenendo l'afferenza di docenti provenienti da ordini di scuola diversi all'interno dei cicli riformati), questo deve essere il contratto del ruolo unico docente. Peraltro gli insegnanti delle scuole elementari e materne, nonché gli ITP, hanno già aspettato troppo tempo (vd. decreti delegati del 1974) la dovuta parificazione, assegnata 24 anni fa ai docenti diplomati di educazione tecnica e fisica delle scuole medie. E' anacronistico ed antistorico, poi, che con eguali titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli (è il caso dei docenti laureati di scuola media), permangano a fine millennio differenziazioni salariali e normative.
 Gli stessi insegnanti delle elementari sono, peraltro, laureati nella misura del 55 %, ma tale titolo non viene riconosciuto neanche ai fini della  ricostruzione pensionistica e di carriera.  La formazione di base oggi richie-sta finalmente ai docenti (laurea per tutti), completa il quadro di una vertenza doverosa ed ineludibile. Anche se, paradossalmente, gli attuali corsi di laurea non sono ancora garanzia di adeguata formazione (ed infatti se ne chiede una significativa modifica - vd. in proposito la questione della formazione di base dei docenti nel punto relativo della piattaforma). Per tale motivo la laurea non è stata, sino ad oggi, utile elemento di discrimine. Come dimostra il fatto che proprio la scuola elementare, per l'accesso alla quale è stato paradossalmente richiesto sino all'ultimo concorso solo il diploma magistrale come titolo di accesso, è stata al primo posto nel mondo sino al '90, scendendo al quinto posto solo a causa della controriforma (meglio nota come L. 148/90) che ha introdotto la vergogna dei moduli "verticali" ed "a scavalco", colpito l'utilizzazione delle ore di contemporaneità, fatto soffrire il tempo pieno. In ogni caso, vanno riconosciuti  gli anni spesi per la laurea. L'Unicobas pensa ad una doppia opzione a scelta dell'interessato: a) il riconoscimento degli anni universitari ai fini pensionistici senza riscatto; b) l'inquadramento stipendiale nel segmento raggiungibile sommando gli anni di laurea a quelli di servizio.
 a) Ruolo unico senza alcuna differenza, né  fondata sull’inquadramento precedente, né rispetto alla percorrenza di carriera, né rispetto alla condizione retributiva attuale, con decorrenza economica dall’1/1/’99 e decorrenza giuridica dall’1/1/’90 (a parziale recupero del mancato rinnovo contrattuale).
 b) Ruolo unico inteso come totale parità fra tutti i docenti dall’immediato, sia di orario che di retribuzione, a parità di anzianità di servizio. Inquadramento di tutti i docenti, dalla Scuola dell'Infanzia alle Superiori, nell'ottava qualifica.
 c) Ruolo unico non come “sanatoria” o semplice perequazione, ma come totale  ri-conoscimento della pari funzione svolta e della pari dignità degli  in- segnamenti e dei vari gradi di scuola sino all’Università. Per una scuola europea, fluida e senza barriere gerarchiche al suo interno, proiettata verso il futuro, nell’ambito del riconoscimento dell’unitarietà del ciclo formativo.
 d) Seconda professione. L’Unicobas Scuola ritiene che una riforma della scuola, non più "corpo separato" all’interno della società, debba poter usufruire delle competenze e capacità di figure che possano assicurare un costante autoaggiornamento attraverso l’esercizio della libera professione. Ciò premesso, ritiene che la possibilità di esercitare una seconda professione per figure che operano nella scuola debba essere collocata in una logica rovesciata rispetto all’attuale: la scuola usufruisce di specifiche competenze e non come  oggi i professionisti   usufruiscono della scuola. In questo quadro (professionisti che lavorano nella scuola, e non insegnanti che esercitano la professione), l’impegno nella scuola può venire obbligatoriamente impostato sul part-time e la sua conferma è sottopposta a verifica annuale da parte del Collegio dei Docenti e non più del preside. Sulla base di parametri  qualitativi e quantitativi (utilità didattica e partecipazione alle attività collegiali).

 2b.2) ORARIO
 a) Orario unico di 18 ore frontali settimanali, dalla materna alle superiori. Per la scuola dell'Infanzia, possibile fase intermedia a 20 h. settimanali.
 b) Per i docenti di progetto (vd. restante parte normativa), possibilità di articolazione dell'orario settimanale in 12 h. frontali, più 6 di attività funzionali al progetto. Qua-lora il progetto richiedesse più ore, si prevede un innalzamento massimo settimanale di 6 h. per complessive 24 h. (ivi comprese attività di organizzazione non frontali). Tali ore eccedenti dovranno avere gratifica oraria secondo una tabella unica riformata, equiparabile nella retribuzione a quella prevista attualmente per le attività aggiuntive di insegnamento relativamente ai docenti di scuola Superiore (art. 43 CCNL). Appare indispensabile legare tale richiesta allo sganciamento del budget necessario dall'attuale fondo di istituto, delegandone il pagamento al Tesoro.

 2b.3) RECLUTAMENTO E  FORMAZIONE INIZIALE
 a) LAUREA ABILITANTE per accedere all’insegnamento in ogni ordine e grado di scuola. Infatti negli stati membri della Comunità Europea il sistema di formazione degli insegnanti prevede ovunque - uniche eccezioni Italia e Spagna - l’abilitazione alla docenza tramite laurea. Durante gli ultimi due anni di studio accademico deve essere previsto un corso a carattere pedagogico-didattico parallelo a quello accademico, con un anno di tirocinio pratico nella scuola ed esami specifici, mirati anche alla metodologia generale e della singo-la disciplina, e tesi finale ad indirizzo didattico.
I titoli specifici conseguiti per l'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola, dovranno venire valutati (ad es: vd. titolo Montessori).
 b) Abolizione dei concorsi per esami e graduatorie uniche provinciali permanenti a scorrimento alle quali si potrà accedere nell’immediato con almeno 180 gg. di servizio cumulati ed al cui interno dare valore ai concorsi superati ed ai titoli culturali. Con il nuovo meccanismo l’accesso sarà garantito, senza limiti di età, al momento del conseguimento della laurea abilitante: i titoli culturali aggiuntivi ed il servizio eventualmente svolto, insieme all’anzianità di permanenza in graduatoria, garantiranno l’acquisizione di punteggio.
 c) Nella fase transitoria, istituzione di corsi  abilitanti  (o per il  conseguimento della idoneità), con tirocinio pratico, senza limiti di età, riservati a chi, pur avendo accumulato servizio (360 gg tra gli aass '89 / '90 e '97 / '98), è sprovvisto di abilitazione. Riapertura graduatorie incarichi e supplenze.

 2b.4) AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE IN ITINERE
 Premesso che, battaglia fondamentale per l'Unicobas Scuola è lo sganciamento dalla (falsa) progressione di carriera dall'aggiornamento, si rivendica innanzitutto l'anno sabatico di aggiornamento per tutto il personale docente (non solo per Accademie e Conservatori, come vorrebbero i Confederali nella loro attuale piattaforma), finanziato anche con i fondi attualmente dirottati sui carrozzoni IRRSAE.
 a) ANNO SABATICO a scadenza fissa per i docenti (al momento attuale ogni 5 anni), in sede universitaria con esonero dal servizio. Specifici piani sabatici di aggiornamento possono essere previsti in altro ambito nella logica di progetti che individuino una relazione stretta fra scuola e territorio.Utilizzazione di una percentuale DOA e dell'esubero per consentire la fruizione dell'anno sabatico.
 b) Riconoscimento (anche economico - vd. voce salario) dell’autoaggiornamento individuale, rivendicato come parte integrante della preparazione dell’insegnante, produttiva di momenti di socializzazione educativa e/o di intervento didattico.
 c) Aggiornamento collettivo autogestito dal Collegio dei Do- centi, al di fuori di ogni imposizione (vd. IRRSAE) e di ogni figura istituzionalizzata (vd. “formatori”) ester na.
 d) L’aggiornamento è parte integrante della libertà di insegnamento. Si respinge pertanto l’aggiornamento imposto o gestito dall’alto, spesso veicolo di clientele e favoritismi. L’aggiornamento collettivo in itinere (necessariamente retribuito in modo ben diverso dall’attuale e per tutte le ore svolte) deve essere deciso ed autogestito direttamente dai Collegi dei Docenti, ai quali devono essere assegnati i fondi attualmente a disposizione degli IRRSAE, nell’ottica del progetto didattico elaborato da ogni singola scuola nell’ambito della propria autonomia. Periodi pieni di aggiornamento intensivo sono peraltro necessari, ma incompatibili con il servizio.
 e) PERMESSI SABATICI BREVI
 Ad ogni docente spettano 10 gg. per anno scolastico, con sostituzione, per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento, convegni, seminari di studio, non necessariamente deliberati dai Collegi Docenti.

 2b.5) RESTANTE PARTE NORMATIVA

 2b.5.1) ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
 a.1) Su delibera del Collegio Docenti, fissazione di un massimo di 40 ore annue per Collegi Docenti, Consigli di classe ed Interclasse, ricevimento collegiale famiglie, consegna schede e pagelle, riunioni di plesso o succursali, riunioni per materie e per adozione libri di testo, incontri preliminari e finali di programmazione/verifica. a.2) Su delibera del Collegio Docenti, fissazione di un ulteriore monte ore (max 40) per le attività  non di insegnamento, nelle quali siano conteggiate prioritariamente le ore di programmazione, decise su base annua in modo flessibile dai Collegi dei Docenti (nelle scuole di ogni ordine e grado), e quelle connesse con il funzionamento degli organi collegiali. Viene evidenziata la necessità di prevedere in egual misura la programmazione in tutti gli ordini e gradi di scuola.
 Qualora venga superato il suddetto monte ore annuo, le ore eccedenti devono essere retribuite come straordinario.
  Nel monte ore annuo devono rientrare tutte le operazioni di scrutinio.
 2b.5.2) NOMINA E REVOCA DOCENTI DI PROGETTO
 Sulla base dei progetti approvati dal Collegio Docenti, il Collegio stesso affida mandato agli insegnanti necessari all'attuazione dei medesimi. Le verifiche in itinere e/o finali e le eventuali proroghe o revoche del mandato, sono di competenza esclusiva del Collegio Docenti.
 2b.5.3) GETTONE PER GLI ELETTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI
 Le ore impegnate nelle attività relative a Consigli di Circolo ed Istituto, Comitati di Valutazione, Commissioni nominate dal Collegio Docenti, vanno retribuite col fondo di Circolo/Istituto.
 2b.5.4) INGRESSO GRATUITO A MUSEI, MOSTRE, EVENTI ARTISTICI E CULTURALI, TEATRI E CINEMA.
 2b.5.5) RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI LIBRI tramite bonus pre-definiti e/o con detrazioni sui modelli 730 / 740 relativo alla dichiarazione dei redditi.
 2b.5.6) Ripristino delle forme di recupero previste per i donatori di sangue (abolite dal CCNL '95).
 2b.5.7) Sui 10 minuti precedenti l’ingresso degli alunni è il Collegio dei Docenti a decidere se mantenerne l’onere per gli insegnanti o eliminarlo, deliberando per il contestuale ingresso a scuola di alunni ed insegnanti. La responsa-bilità di vigilanza nel periodo successivo la fine delle lezioni è affidata unicamente al personale in servizio (docente o ATA che sia) e non a chi ha terminato il proprio orario.
 2b.5.8) TRASFERIMENTI, UTILIZZAZIONI E GRADUATORIE RELATIVE
  - L'assegnazione del punteggio per la continuità di scuola, deve rivalutare l'attività svolta continuativamente nella sede di servizio, indipendentemente dalla sede di titolarità.
 2b.5.9) COLLOCAZIONE FUORI RUOLO
 I distaccati presso gli IRRSAE e le Associazioni Professionali (ex art.31 CCNL), al quarto anno di utilizzazione continuativa, vengono collocati fuori ruolo.

 2c) INQUADRAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (ATA)

 2c.1) NORMATIVA GENERALE
 a) Riguardo agli elementi confrontabili,  perequazione con i docenti in materia di:
 - sostituzione assenze (abolizione dell'art. 7 della L. 426 / 90 e delle successive modificazioni dello stesso, sino alla sostituibilità anche per solo gg. 6);
 - trasferimenti;
 - giorno libero, festività e periodi estivi (per gli ausiliari chiusura delle scuole non sedi  di direzione o presidenza, per le altre figure retribuzione straordinaria);
 - per i non residenti nel comune di servizio, istituzione di indennità specifiche di viaggio o di missione, nonché di buoni pasto;  2c.2) ORARIO
 a) Orario di 30 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, per la valorizzazione del servizio in relazione all’accresciuta componente educativa del lavoro ATA riformato secondo gli obiettivi della presente piattaforma ed alla partecipazione alle attività collegiali.
 2c.3) ORGANICI
 a) Ampliamento degli organici, vincolandoli al numero delle classi, alle dimensioni complessi  ve dell’edificio scolastico e delle strutture annesse, all’eventuale istituzione di corsi sperimentali e del tempo pieno, alla presenza di portatori di handicap, al numero del personale in servizio, con la creazione della Dotazione Organica Aggiuntiva ATA di Circolo ed Istituto.
 b) Istituzione di organici per i Distretti Scolastici.
 c) Istituzione di una Dotazione Organica specifica di Collaboratori Tecnici in ogni grado di scuola, in funzione delle strutture di laboratorio da attivare;
 d) Determinazione degli organici degli Assistenti Tecnici, sulla base del numero dei laboratori sui quali sono impegnati e non come avviene oggi a seguito di una delibera della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.
 2c.4) PROFILI PROFESSIONALI
 a) Passaggio dalla Terza alla Quarta qualifica funzionale dei Collaboratori Scolastici (o equiparati);
 b) Passaggio dalla Quarta alla Quinta qualifica funzionale degli Assistenti Amministrativi e degli Assistenti Tecnici (o equiparati);
 c) Istituzione della figura del Direttore Amministrativo Contabile in tutti gli Ordini e Gradi di scuola, compresi Conservatori ed Accademie, collocato nell'Ottava qualifica funzionale (titolo di accesso: laurea in economia e commercio). In prima istanza, inserimento nella qualifica tramite corsi di formazione di livello universitario e graduatoria per titoli. Il Direttore Amministrativo Contabile applica le norme di contabilità generale dello Stato, anche nell'ambito di norme e regolamenti specifici di settore e della gestione dei capitoli di bilancio. Dirige i servizi contabili per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Istituzione scolastica. Ha responsabilità dirette in atti amministrativi relativi a stipendi per il personale non di ruolo, ricostruzioni di carriera, ricongiunzioni dei periodi assicurativi, riscatto e calcolo di pensioni e buonuscite;
 d) Istituzione della figura del Vice Direttore Amministrativo (attuale Responsabile Amministrati-vo), inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Sanatoria per il personale in servizio, previa frequenza di corsi ad hoc.
  2c.5) RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE
 a) Diploma di qualifica e/o di maturità per le nuove assunzioni. Istituzione di corsi specifici mirati alle funzioni dei coadiutori educativi o degli amministrativi. Laurea per l'accesso ai ruoli di Direttore Amministrativo Contabile.
 b) Abolizione dei concorsi per esami e graduatorie uniche provinciali permanenti, il cui accesso sia riservato a chi ha cumulato almeno 180 gg. di servizio. Il servizio prestato e l’eventuale superamento di concorsi devono dare titolo all’acquisizione di punteggio.
 2c.5) AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE IN ITINERE
 a) Da definire in relazioneall’accresciuto grado di partecipazione al processo educativo ed alle nuove mansioni amministrative, in considerazione degli obiettivi della presente piattaforma.
 2c.6) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ATA
 a) Inserimento pieno - pur nella necessaria distinzione dal ruolo docente - nel processo educativo delle figure attualmente in diretto rapporto con esso (Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici), attraverso la loro definizione complessiva di Collaboratori Educativi (Collaboratori Tecnici Educativi e Collaboratori Ausiliari Educativi);
 b) Individuazione di un preciso ruolo di coadiuzione educativa;  c) Passaggio del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello stato (scuole di ogni ordine e grado sino all’Università);
 d) Istituzione dell'indennità di rischio per gli assistenti tecnici, per le responsabilità derivanti dall L. 626 su igiene e sicurezza nei posti di lavoro;
 e) Istituzione di un'indennità aggiuntiva per gli Assistenti Amministrativi, proporzionale al numero degli alunni;
 f) Istituzione di un'indennità per i Collaboratori Scolastici pro- porzionale alla planimetria della scuola in cui prestano servizio.

 2d) PRECARIATO DOCENTE ED ATA
  Per tutto il personale, sia docente che ATA:
 a) totale perequazione normativa e salariale fra il personale di ruolo e quello precario (guarentigie su procedimenti disciplinari);
 b) sia ai fini della ricostruzione della carriera che pensionistici, riconoscimento  di tutto il periodo pre-ruolo;
 c) ripristino della retribuzione estiva dopo 180 gg. di servizio (cumulabili nel corso dell’anno scolastico);
 d) diritto a fruire di giorni di malattia retribuiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico, indipendentemente dal servizio precedentemente prestato;
 e) diritto a fruire di 30 gg. di malattia per anno scolastico  interamente retribuiti per i supplenti temporanei di ogni ordine e grado di scuola;
 f) diritto per gli incaricati annuali a fruire della piena retribuzione dei giorni di malattia, anche se alla prima nomina;
 g) ripristino della retribuzione del giorno di riposo settimanale, dopo la maturazione di 6 gg. lavorativi, come previsto dal diritto del lavoro;
 h) nella fase transitoria, precedente l’istituzione della DOA di Istituto/Circolo, nomina dell’insegnante supplente per assenze oltre i 5 gg. nella secondaria e per assenze giornaliere nella primaria.
 i) Salario di anzianità anche per il personale precario, come avviene attualmente già per gli insegnanti di Religione Cattolica.

 2e) PRECARIATO DOCENTE
 a) Eliminazione dell’obbligo dell’anno di prova e del corso di formazione per chi è già inserito nel canale per titoli del Doppio Canale e per quanti entreranno nel canale unico a scorrimento previsto dalla presente piattaforma (vd. punto relativo a formazione iniziale e reclutamento);
 b) Creazione di corsi gratuiti polivalenti di specializzazione sul sostegno dei portatori di handicap, per i precari inseriti nel canale per  titoli. Eliminazione dei corsi-farsa per la riconversione del personale di ruolo. Libero accesso per i precari ai corsi finalizzati all’insegnamento della lingua straniera nella Scuola Elementare, oggi riservati al personale di ruolo.

 2f) PRECARIATO ATA
 a) Sostituzione dell’art. 7 della L. 426 e delle successive modificazioni dello stesso, con la conseguente possibilità di ottenere la retribuzione delle ferie natalizie e degli altri periodi di chiusura delle scuole;
 b) Validità, al fine del punteggio, del servizio prestato in altre Amministrazioni (Ministeri, Enti Locali, etc.)

 3) SALARIO

 3a) RIVALUTAZIONE DELLO STIPENDIO BASE DI DOCENTI ED ATA
 a) Si chiede una sostanziale rivalutazione dello stipendio base tabellare rispetto all’inflazione reale che ha già falcidiato in modo pesante il potere d’acquisto dei salari del comparto scuola nel periodo di “latitanza contrattuale” (anni ’91, ’92, ’93). A ciò s'è aggiunta la scomparsa dell'indennità di funzione (introdotta nell'88 ed eliminata nel '95) e la trasformazione degli scatti biennali in "gradini" e "gradoni", cosa che ha ridotto pesantemente le garanzie di tenuta dello stipendio. L’inflazione reale, tenuto conto dell’aumento del costo del denaro (e della vita), dei tassi di interesse bancario e della fluttuazione della lira fuori dal Serpente Monetario Europeo, si attesta oggi sul 5 %: a tale cifra occorre riferirsi per calcolare la rivalutazione richiesta per l'ultimo anno, mentre per i periodi precedenti occorre attestarsi su richieste di recupero pari all'11% su base annua. Il salario va agganciato alla media europea tramite la reintroduzione dell'indennità di funzione docente. Parimenti     vanno seconda delle competenze del personale ATA, e per tutti vanno ridisegnati e reintrodotti gli scatti biennali di anzianità.
 b) Parità di trattamento economico tra precari docenti ed ATA e personale di ruolo a parità di anzianità e funzione (scatti di anzianità anche per i precari).
 c) Indennità speciale aggiuntiva per chi lavora fuori comune. Eliminazione dell’obbligo di residenza nel comune. Trattamento con indennità di trasferta come per i commissari degli esami di maturità. Riconoscimento danni in itinere riportati in prossimità dell’orario scolastico, subiti per raggiungere la scuola.

 3b) SALARIO DELL'AREA DEL RUOLO UNICO DOCENTE L'area della funzione docente è ridisegnata in modo unitario, dalla Scuola dell'Infanzia all'attuale Secondaria Superiore.
 Gli elementi rispetto ai quali si rivendicano aumenti salariali in paga base, sono i seguenti:
 3b.1)SALARIO BASE TABELLARE
 a) posizione stipendiale tabellare adeguata alla media europea, secondo allegata tabella A, e mantenimento dell'indennità integrativa speciale (senza IRPEF, come da sentenza);
 b) indennità di funzione docente di £. 500.000 nette mensili a parziale riconoscimento del lavoro sommerso, che in termini orari e di carico di lavoro rimane comunque non quantificabile;
 c) scatto biennale di anzianità di £. 1.628.000 nette (equivalenti ad un aumento mensile di £. 62.615) dall'inizio carriera al 20° anno di attività. Ulteriore scatto biennale per gli anni successivi, pagato al 50% del precedente, per un importo di £. 814.000 nette (vd. tab. A);
  d) ricadute salariali del rilancio e della ricomposizione della funzione docente, rivendicata in sede progettuale e normativa: totale unificazione stipendiale fra tutti i docenti di pari anzianità, a partire dall’1/1/’94 (ruolo unico docente), con riconoscimento del titolo di laurea ai fini pensionistici. 3b.2)SALARIO AGGIUN- TIVO, per attività continuative svolte come docente di progetto, pagato dalle DPT, interamente pensionabile ed in busta paga, non più legato alla proprietà privata di alcuni sul fondo di istituto (vd. tab. B). Le cifre di riferimento tabellari sono  quelle previste nell'ultimo contratto scuola ('95) rivalutandole alla luce degli aumenti proposti e la retribuzione delle stesse va garantita senza deroghe, superando però la distinzione fra attività aggiuntive d'insegnamento ed attività funzionali, equiparando la retribuzione a quella prevista per le prime ed al livello degli attuali docenti laureati della scuola Secondaria Superiore. Anche per questo occorre sganciarne il pagamento dal budget di istituto: infatti le tabelle previste non avrebbero altrimenti attuazione pratica. Così è successo in questi anni: dal momento che le ore aggiuntive sono state pagate con i residui del fondo, sono state pagate forfettariamente e il quantum tabellare non è stato rispettato. Il lavoro aggiuntivo viene invece, con la presente ipotesi di piattaforma, liquidato secondo le tabelle appena menzionate (vd. tab. B).
 - Il residuo fondo di Circolo/Istituto continua a venire formato secondo i parametri vigenti e ridefinito per la retribuzione secondo l'allegata tab. C.
 - L'assegnazione del fondo dovrà avvenire seguendo criteri di massima trasparenza e pubblicità, garantendone - entro il primo mese dell'anno successivo alle attività retribuite - la pubblicazione all'albo della scuola con l'indicazione dell'ammontare complessivo del fondo, dei nominativi del personale coinvolto e delle rispettive ore retribuite. Il Collegio Docenti fissa in piena autonomia i criteri per l'assegnazione del fondo.
  3b.3) SALARIO ACCESSORIO
 a) Salario integrativo, legato al rimanente fondo di istituto, per ulteriori attività collegiali, didattiche, funzionali, di aggiornamento, pagate dalla rispettiva scuola di servizio.
 3b.4) COORDINATORE DIDATTICO
 Viene eletto ogni 3 anni dal Collegio Docenti fra gli insegnanti con almeno 5 anni di anzianità di servizio che abbiano frequentato un corso specifico da istituirsi e viene inquadrato secondo una posizione stipendiale analoga a quella dell'attuale nono livello. Inquadramento che viene conservato solo per gli anni di durata della carica.

 3c) SALARIO DEL PERSONALE ATA

 Gli elementi rispetto ai quali si rivendicano aumenti salariali si articolano sui seguenti profili:
 a) Direttore Amministrativo Contabile
- inquadramento economico pari all'attuale ottavo livello, previa  rivalutazione prevista per il resto del personale.
 b) Responsabile Amministrativo (Vice Direttore Amministrativo):
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza );
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari a £. 500.000 nette mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A;
- ulteriore salario aggiuntivo (indennità di funzione), legato al fondo di istituto (vd. tab. B).
 c) Assistenti Amministrativi ed equiparati:
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari a £. 300.000 nette mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- indennità integrativa di £. 200.000 nette mensili per il riconoscimento delle eventuali mansioni superiori svolte;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A;
- ulteriore salario aggiuntivo legato al fondo di istituto (vd. tab. B).
 d) Assistenti Tecnici:
- si differenziano dagli Assistenti Amministrativi per l'indennità integrativa di £.150.000 per il riconoscimento di quella mansione di supporto didattico prevista nella presente piattaforma;
 e) Collaboratori Scolastici:
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari a £. 300.000 nette mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A;
- indennità integrativa di £.150.000 per il riconoscimento di quella mansione di supporto didattico prevista nella presente piattaforma;
 f) Guardarobieri e Aiuto Cuochi:
- posizione stipendiale secondo l'allegata tab. A e mantenimento dell'indennità integrativa speciale al netto senza ritenute IRPEF (come da sentenza);
- indennità di vacanza e recupero contrattuale e rivalutazione della funzione, pari a £. 300.000 nette mensili sulla rispettiva posizione stipendiale;
- scatto biennale di rivalutazione secondo l'allegata tab. A.
 Per tutti:
 a) indennità per l’aggiornamento collettivo deciso, per quanto riguarda la parte di sussidio didattico dal Consiglio del Personale docente ed ATA e per quanto attiene all’aggiornamento amministrativo dall'Assemblea degli ATA;
 b)  perequazione stipendiale tra ATA della scuola ed ATA dell’Università (ex contratto ’88/’90) e degli Enti Locali nelle condizioni economiche e normative più vantaggiose.
 3c.1) SALARIO ACCESSORIO
 a) salario integrativo legato
 
 
 

al rimanente fondo di istituto per ulteriori attività collegiali, di servizio, pagate dalla rispettiva scuola, secondo la tab. D allegata alla presente piattaforma (voci rivalutate di almeno un terzo rispetto a quelle vigenti).

  3d) LIQUIDAZIONI
 a) Dovranno essere calcolate anche su tutta l'indennità integrativa speciale (I.I.S.), oltre che su tutto lo stipendio-base, comprensivo dell'indennità di funzione docente, del salario aggiuntivo, dell'indennità di vacanza contrattuale e degli scatti biennali di anzianità.
 b) ANTICIPI SULLA LIQUIDAZIONE
 Possibilità, anche per il personale della scuola, di fruire di anticipi sulla liquidazione pari al 75% del maturato, dopo 5 anni di servizio.
 c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 Il passaggio al TFR dovrà prevedere la opzionalità di scelta da parte di ciascun lavoratore del comparto, ribadendo comunque che il passaggio a tale regime comporta la scelta conseguente di abbinarsi al fondo pensioni gestito dagli "amici" dei sindacati cosiddetti "maggiormente rappresentativi".

 4) PENSIONI

 4a) RIFIUTO DELLA CONTRORIFORMA PENSIONISTICA
 Premesso che l'Unicobas scuola si oppone alla continua rideterminazione dell'assetto pensionistico, operata anno dopo anno in sede di legge finanziaria (e le ultime due sono state le più pesanti, discriminando in particolare i lavoratori della scuola con il blocco operato su decine di migliaia di docenti ed ATA), rivendichiamo per la scuola lo stesso trattamento riservato dallo stato ad altre categorie del pubblico impiego (ad es. i ferrovieri), tramite il meccanismo del prepensiona mento: abbuono facoltativo di 7 anni di contribuzioni ai fini pensionistici per gli insegnanti con almeno 16 anni di anzianità di servizio.
 Rifiutiamo l’elevazione obbligatoria dell’età pensionabile a 65 e 60 anni: in particolare in una professione come quella dell’insegnamento significa negare la specificità di un impegno lavorativo atipico in quanto estremamente “concentrato” e l’esigenza per gli utenti di poter fare riferimento ad un personale sempre motivato.
 Rifiutiamo la riduzione della pensione ad una pensione sociale, derivante dal calcolo dell’indennità per i nuovi assunti sull’intero iter lavorativo (anni dal '91 in poi). Rivendichiamo invece, come pensione giusta dopo un impegno lavorativo pluriennale, un’indennità pari all’ultimo stipendio (garanzia vigente, fra i pubblici dipendenti, per i dipendenti della Banca d'Italia).
 Si ribadisce il rifiuto del decreto legge del 16.9.'96 n.° 564, che prevede il taglio pensionistico del 50 % dopo 365 gg. di malattia a partire dal 16.11.'96.
 Si rivendica per tutti la pensione d'anzianità con 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.
 4b) RIAGGANCIO DELLE PENSIONI ALLE DINAMICHE SALARIALI
 4c) BENEFICI CONTRATTUALI
 a) Benefici contrattuali con valore perenne, anche dopo i termini di scadenza dei contratti.
 4d) MAGGIORAZIONE DEL CALCOLO PENSIONISTICO
 Ai docenti che volontariamente garantiscano la CONTINUITA' DIDATTICA per un triennio (in analogia con il trattamento dei docenti in servizio all'estero) viene riconosciuto un anno figurativo valido ai fini pensionistici, con particolare riguardo alle scuole cui afferiscano alunni con alto tasso di disagio socio-economico o che siano inserite in zone a rischio. Stesso trattamento viene riservato ai docenti perdenti posto e privi di titolarità per almeno un triennio. Viene rifiutata la triennalizzazione dei trasferimenti richiesta dai Confederali (o la quinquennalizzazione che vorrebbe lo SNALS).

 5) ASSISTENZA
 a) Assicurazione per il personale su tutti i momenti lavorativi, estesa anche come copertura dei tragitti necessari per raggiungere il posto di lavoro, a carico dello Stato, così come avviene per le altre categorie.
 b) Libera adesione ad Enti mutualistici: fine della trattenuta obbligatoria per l’ENAM.

 6) STATO GIURIDICO

 Si chiede la revisione dello stato giuridico alla luce dell'uscita dal DL 29 / 93. Va rivisto il Testo Unico (297/94), riportando la situazione normativa allo stato precedente la privatizzazione del rapporto di lavoro. Anche le dizioni vanno ricorrette. Per il personale assunto a tempo indeterminato va reintrodotto il termine "di ruolo".

 7) NORME E PROCEDURE DISCIPLINARI

 a) PRECARI. Il personale precario (non di ruolo, ex incaricato a tempo determinato) non può più venire sanzionato tramite censura direttamente dal dirigente scolastico, bensì la proposta di sanzione deve seguire l'iter previsto per il personale di ruolo (ex incaricato a tempo indeterminato).
 b) CONTESTAZIONI D'ADDEBITO
 I termini per le controdeduzioni da parte del lavoratore a seguito di contestazione d'addebito, salgono a gg. 15.
 c) SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO A 6 MESI
 Le competenze in materia disciplinare, per tutti gli insegnanti, area del ruolo unico docente, passano integralmente alle relative Commissioni ed ai relativi Consigli istituiti presso i Consigli Scolastici Provinciali (da istituirsi per la Scuola Superiore, oggi insediati presso il CNI).
 d) SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO PER PERIODI SUPERIORI AI 6 MESI E DESTITUZIONE
 Sono vagliate ed eventualmente disposte da apposita Commissione da istituirsi presso il CNPI. e) COMMISSIONI PARITE- TICHE PER DOCENTI ED ATA
 Si chiede l'attuazione delle norme del Dlgs 297 / 94 in relazione alla creazione delle Commissioni paritetiche, oggi istituite solo per il personale ATA.
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 8) RICORSI  -  GRADUATO- RIE TRASFERIMENTI - NOMINE

 I termini per la presentazione di ricorsi avverso le graduatorie affisse (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, etc.), salgono a gg. 15, in analogia con i tempi già previsti per i ricorsi gerarchici a seguito di incarichi e supplenze.
 L'assegnazione di supplenze ed incarichi superiori a gg. 7, vanno comunque comunicate all'interessato tramite telegramma. Tale assegnazione va disposta tramite nomina del Provveditore o del Coordinatore Didattico (non più tramite contratti a termine).

 9) RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 a) Il Consiglio Nazionale dell'Istruzione (CNI) recupera il termine "Pubblica" sottratto nel Febbraio '97 dalle disposizioni Bassanini (collegato alla Finanziaria). Esso torna ad essere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) e viene riformato allargando la quota di rappresentanti del personale ATA, presenti oggi in misura percentualmente inferiore a quella prevista per il corpo docente. Il CNPI acquisisce competenze decisionali su tutto quanto in materia scolastica, mentre oggi ha competenze meramente consultive.
 b) I Consigli Scolastici Provinciali (CSP) vengono riformati allargando la quota di rappresentanti del personale ATA, presenti oggi in misura percentualmente inferiore a quella prevista per il corpo docente. Il CNPI acquisisce competenze decisionali su tutto quanto in materia scolastica, mentre oggi ha competenze meramente consultive. Vengono restituite ai CSP le competenze relative ai piani di razionalizzazione oggi tolte loro dal DL 59 / 97 e viene accordata ai CSP la titolarità a decidere nel merito.
 c) Il Consiglio di Circolo/Istituto, mantiene le attuali competenze. Si rifiuta la proposta di legge cosiddetta di riforma degli OOCC, in particolare laddove assegna al Consiglio la definizione del PEI. La composizione del Consiglio deve conservare l'attuale composizione relativamente alle componenti. Si esclude la partecipazione, anche a titolo consultivo, di rappresentanti di aziende ed enti privati.
 d) Il Collegio dei Docenti, mantiene l'attuale struttura e le attuali competenze. Si rifiuta la creazione della Giunta nominata dal Dirigente Scolastico e la suddivisione strutturale dell'organismo in Commissioni coordinate da "figure di sistema" dallo stesso designate. Si afferma che spetta al Collegio la designazione del Collaboratore Vicario/Vice Preside - per noi Vice Coordinatore Didattico -  (indicato dal maggior numero di voti conseguiti) e degli altri collaboratori. Tali funzioni non possono venire assunte per più di un triennio. Il Collegio nomina il Coordinatore Didattico (che secondo la presente piattaforma sostituisce la figura del Dirigente Scolastico). Il Collegio nella scuola elementare decide sull'assegnazione delle aree (come era prima della L 148 / 90). Per la convocazione straordinaria di un Collegio si stabilisce che occorra un quinto di firme dei docenti.

 10) DIRITTI SINDACALI

 L’Unicobas Scuola, realtà di base, ma al contempo organizzazione sindacale a tutti gli effetti, si pone l’obiettivo di portare le richieste di categoria in sede di trattativa nazionale e di far contare le istanze del personale della scuola senza distinzioni in tutti i momenti istituzionalmente deputati ad accoglierle. L’Unicobas Scuola, in virtù delle proprie prerogative, riconosciute anche dalla magistratura del lavoro, ha ottenuto la fruizione di fondamentali diritti sindacali, quali il diritto di assemblea in orario di servizio ed in talune province il rico-noscimento dei permessi brevi, la possibilità di occupare locali nelle scuole per le proprie sezioni sindacali e di affiggere bacheche. L'organizzazione è presente nelle trattative decentrate provinciali in numerosi Provveditorati. L’Unicobas Scuola vuole infine veder riconosciuto il proprio diritto all’ammissione alle trattative contrattuali, nazionali e decentrate, per poter far contare la rappresentatività conquistata nelle iniziative di lotta e nelle elezioni di categoria (vd. i risultati conseguiti nelle elezioni per il rinnovo del CNPI, dei CSP e dei Comitati ENAM).
 a) DIRITTO DI ASSEMBLEA
 - Ore per assemblee sindacali in orario di servizio da 10 a 20 annue pro-capite, a fruizione individualmente decisa, senza massimo mensile disposto per scuola. Possibilità per il personale di recuperare nell'a.s. successivo le ore residue non utilizzate nel corso dell'anno scolastico.
 - Tempi e durata. Per le riunioni distrettuali, territoriali e provinciali, l'assemblea può essere convocata anche per h. 4.
 - Indizioni. Le OOSS devono comunicare l'indizione di assemblee in orario di servizio almeno 5 gg prima della data prevista e per le assemblee territoriali, distrettuali e provinciali, con un anticipo di almeno gg. 3. Le note di indizione devono essere portate a conoscenza nel giorno di arrivo e controfirmate da tutto il personale che dovrà essere chiamato ad esprimere la propria adesione o meno sulla medesima comunicazione scritta. Nessuna attestazione di partecipazione è richiedibile da parte del Dirigente Scolastico.
 b) DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI
 - Bacheca sindacale. Deve essere assegnata a qualsiasi OS, gruppo di lavoratori, etc., ne faccia richiesta, ed affissa in luoghi ben visibili ed accessibili, da tutto il personale della scuola, nonché da studenti e genitori.
 - Permessi ed aspettative annue. Le aspettative annue vanno ripartite secondo la rappresentatività conseguita dalle OOSS nelle elezioni di   categoria (CNPI-CSP), in ragione di una ogni 5.000 voti validi riportati, anche convertibili in monte ore annuo. Un ulteriore monte ore di permessi (convertibili in aspettative annue) spetta ad ogni singola OS sulla  base della propria rappresentatività a livello provinciale. Il novero globale delle aspettative viene computato nella misura di una ogni 1000 addetti e garantendo la fruizione di almeno una aspettativa per le liste sindacali che abbiano raggiunto il 5% dei voti validi.  Inoltre ai rappresentanti sindacali di scuola, spettano i permessi sindacali connessi allo svolgimento di assemblee di istituto, contrattazioni di istituto e riunioni degli organismi statutari della propria OS, per un monte ore annuo di 120 h. Stesso monte ore va garantito ai rappresentanti per l'igiene e la sicurezza nei posti di lavoro, eletti ai sensi della L. 626 / 94.
Il godimento dei distacchi sindacali, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è deciso in proprio dalle OOSS cui sono assegnati. Ai rappresentanti sindacali va garantita, a richiesta, la possibilità di ottenere il part-time.
 c) CONTRATTAZIONE DI CIRCOLO/ISTITUTO
 - Informazione ed esame (richiedibili su tutti i seguenti punti):
 * contingenti personale necessario per le prestazioni indispensabili in caso di sciopero (docenti ed ATA) e di assemblea (ATA);
 * distribuzione del fondo di istituto: criteri e priorità;
 * criteri di utilizzazione del personale (anche in ordine alla mobilità interna) docente ed ATA;
 * criteri di attuazione delle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, comprensivi dei periodi sabatici brevi;
 * criteri di fruizione dei permessi sindacali e relativi alla L 626 / 94;
 * criteri di utilizzazione delle risorse della scuola (palestre, laboratori, etc.);
 * criteri generali in materia di orario di lavoro del personale;
 * interpretazione delle disposizioni dei contratti decentrati; * criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti;
 * criteri in merito alle graduatorie di istituto in caso di contrazione dell'organico,   accorpamenti, fusioni, soppressioni e verticalizzazioni;
 * criteri e modalità  organizzative per l'assunzione ed il mantenimento in servizio del personale non di ruolo.
 - L'informazione è sempre richiedibile preventivamente. Ogni OOSS accreditata ha diritto ad avere copia di tutto quanto venga prodotto dalla scuola in ambito amministrativo, contabile ed in materia di organici, nonché per quanto su elencato.
 - L'organico è materia di contrattazione scuola per scuola.
 d)CONTRATTAZIONI DECENTRATE NAZIONALI E PROVINCIALI
 Oltre a quanto già previsto dal CCNL del '95, sono materia di contrattazione:
 - Circolari ministeriali e provveditoriali (al rispettivo ambito di contrattazione);
 - Determinazione degli organici e formazione delle classi.
 e) INDICI DI RAPPRESEN- TATIVITA' AI VARI LIVELLI - TRATTATIVE NAZIONALI E DECENTRATE
 Nel ribadire, quale punto fondamentale della piattaforma dell'Unicobas, l'uscita del comparto scuola dal dl 29 / 93, si riafferma la perversità del meccanismo che ha portato alla creazione dell'ARAN, sorta di agenzia privata per la contrattazione nazionale, della quale si chiede la soppressione.
 Devono venire ammesse alle TRATTATIVE NAZIONALI e DECENTRATE le OOSS che abbiano riportato almeno il 3% dei voti validi su base nazionale nelle elezioni del CNPI, o con la stessa consistenza rispetto al totale delle deleghe sindacali, indipendentemente dalla firma dei contratti.
 Devono venire ammesse alle TRATTATIVE DECENTRATE PROVINCIALI le OOSS che abbiano riportato almeno il 5%  dei  voti validi su base locale nelle elezioni dei CSP, o con la stessa consistenza rispetto al totale delle deleghe sindacali, indipendentemente dalla firma dei contratti.
 f) LEGGE 146/90 SULLA "REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO"
 Tale legge, introdotta appositamente per sterilizzare il diritto di sciopero e mettere "in condizione di non nuocere" il sindacalismo alternativo - nato in questo Paese nella scuola - mostra la sua anticostituzionalità nel modo in cui "regolamenta" secondo un'ottica di parte e nelle deleghe che vi sono contenute. E' stato a causa di questa legge che nella scuola si sono introdotti divieti un tempo inconcepibili, ed indotti "bisogni primari" (come quello della pagella) realmente singolari. E' per questo che, ad esempio, i docenti possono scioperare meno degli addetti alle unità coronariche degli ospedali. Occorre quindi una riforma radicale.
 E' inaccettabile che non si possano prorogare gli scrutini di  fine anno, vietandone lo sciopero persino per un giorno, così come l'assurdo limite di 5 gg. per la procastinazione di quelli del primo quadrimestre (cose introdotte nell'interpretazione lasciata dal legislatore ai sindacati cosiddetti "maggiormente rappresentativi" ed al loro accordo con la controparte, nonché alla Commissione di "Garanzia" sul diritto di sciopero ed al suo inverecondo "Lodo"). Gli scrutini vanno reinseriti nel monte ore delle attività funzionali e scorporati dagli obblighi di funzione.
 La rivendicazione dell'Uni- cobas si basa sul ripristino della legalità, tramite:
 a) (SCRUTINI) la reintroduzione della possibilità di esercitare il diritto di sciopero (costituzionalmente garantito) su qualsiasi delle attività legate alla funzione docente. Si chiede pertanto che venga ritenuto legittimo il blocco degli scrutini del primo quadrimestre almeno per un mese e di quelli finali per almeno 15 gg.;
 b) la parificazione del mon-te giorni di sciopero per  l' area  del ruolo unico docente (attualmente  materne ed elementari - considerate evidentemente scuole di "baby sitters" -  possono scioperare solo per gg. 8, contro i 12 di medie e superiori). Si chiede per tutti l'innalzamento di tale assurdo limite (non previsto per gli ATA, ma neanche nei trasporti) a gg. 30 annui;
 c) il superamento del limite di max gg. 2 consecutivi di sciopero, previsto persino nel caso di scioperi orari o di attività non di insegnamento, nonché dell'intervallo di gg. 10 fra un'iniziativa di sciopero e l'altra;
 d) il superamento della ritenuta ultrattiva che consente all'amministrazione di trattenere l'equivalente di una giornata di lavoro per uno sciopero di h. 2;
 e) la riduzione a gg. 10 del termine di preavviso richiesto alle OOSS per l'indizione di scioperi (nell'accordo confederali, SNALS - amministrazione, portato a gg. 15 nonostante la L 146/90 ne prescrivesse appunto 10);
 f) lo svincolo degli scioperi sulle attività non d'insegnamento dal limite assurdo di max gg. 2, rendendo possibile su ciò lo sciopero a tempo indeterminato;
 g) l'abolizione del contingentamento a livello di singola istituzione scolastica, per personale docente ed ATA, nel caso di adesione significativa allo sciopero e nella sua applicazione solo superati i limiti di giorni imposti;
 h) l'affermazione piena del principio costituzionale che garantisce il diritto di aderire ad uno sciopero, non condizionando tale diritto ad alcun tempo di adesione. Tale concetto va ribadito eliminando il marchingesno pensato da Confederali ed Amministrazione con l'ultimo contratto, tramite il quale il Dirigente Scolastico potrebbe "contingentare" (negando in toto il diritto di sciopero) il personale che non si è preventivamente dichiarato in sciopero, persino se si è avvalso del diritto di non rispondere.