CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO COMPARTO SCUOLA ANNI 1998-2001
ART. 58
DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell'ambito
delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel
numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle
istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti
o designati nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti
i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal
contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina
è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano
sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto
dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del
servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs.626/94 prevede l'obbligo da parte del capo di istituto di consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire
la sua effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono
essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.Lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti
di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali;
riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire
tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua
funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista
all'art.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione
sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di
organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di
particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza
oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti
orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l'attività sono
considerati tempo di lavoro.
Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5,
lettera o).