Alcuni articoli di legge riguardanti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO COMPARTO SCUOLA ANNI 1998-2001

ART. 58

DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell'ambito

delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel

numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle

istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti

o designati nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti

i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal

contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina

è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano

sulle seguenti indicazioni:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto

dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende

effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del

servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

b) laddove il D.Lgs.626/94 prevede l'obbligo da parte del capo di istituto di consultare il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire

la sua effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di

consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono

essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Questi conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli

addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione

e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione

della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.Lgs.626/94;

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la

documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti

le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti

di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali;

riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

d) il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire

tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è

tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua

funzione;

e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista

all'art.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione

sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di

organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di

particolari esigenze;

f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello

svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le

rappresentanze sindacali;

g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza

oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti

orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai

punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l'attività sono

considerati tempo di lavoro.

Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94

Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la

sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15

dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito

territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori

nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di

riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza

è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il

tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di

contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi

dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le

amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono

stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi

previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.

Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità

produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione

incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli

impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a

tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione

dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la

sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento

dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e

delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione

collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento

della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le

rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento

di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5,

lettera o).