Schema del 17 gennaio 2005
Schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale";
Visto il decreto legislativo
19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione, a norma dell'Art. 2, comma 1, lettera c) della legge
28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Vista la legge 10 marzo 2000,
n. 62;
Vista la legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 21;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...
Acquisito, in data..., il
parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in
data ...;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
Su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Art. 1 - Secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione
1. Il secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione è costituito dai licei e dall'istruzione
e formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si
realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. Lo Stato garantisce i livelli
essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema
educativo sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e
morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale,
alla comunità nazionale ed alla civiltà europea.
4. I licei e le istituzioni
formative nelle quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione
sono di pari dignità e sono dotati di autonomia didattica, organizzativa,
finanziaria e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi dei licei e
quelli di istruzione e formazione professionale perseguono il fine comune
di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di
essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio
e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e
la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese,
secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato
A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e
gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo
ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro, come previsto dal decreto
legislativo attuativo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
7. E' assicurata e assistita
la possibilità di cambiare percorso tra i licei e all'interno dei
licei, come previsto dall'art. 12, comma 4, nonché di passare dai
licei all'istruzione e formazione professionale, e viceversa, come previsto
dall'art. 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell'art. 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
8. La frequenza, con esito
positivo, di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione
di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi
percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative riconoscono,
inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni
pratiche, le esperienze formative e gli stages realizzati in Italia
e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi.
9. Al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione si accede previo superamento dell'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
10. La continuità dei
percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'art.
69 della legge n. 144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede
di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997,
prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
a) artistico;
b) classico;
c) economico;
d) linguistico;
e) musicale e coreutico;
f) scientifico;
g) tecnologico;
h) delle scienze umane.
Ciascuno di essi approfondisce
la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. I licei artistico, economico
e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi.
Art. 3 - Attività
educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio
del diritto-dovere di cui all'art. 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni
nei licei, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121,
ed alle conseguenti Intese, è articolato in attività e insegnamenti
obbligatori, opzionali obbligatori ed opzionali facoltativi, secondo quanto
previsto agli articoli da 4 a 11.
2. Nel quinto anno, i licei
organizzano attività ed insegnamenti opzionali obbligatori destinati
ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi
e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore,
secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
3. I licei, al fine di realizzare
la personalizzazione del piano di studi organizzano, a partire dal secondo
biennio, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, e tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, attività
ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale,
secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività
ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la
loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza
delle attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono
formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare
tale scelta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
Art. 4 - Liceo artistico
1. Il liceo artistico approfondisce
la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di
comprensione del reale. Fornisce allo studente gli strumenti necessari
per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale
e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura
la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il liceo artistico si articola,
a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia,
scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel laboratorio di figurazione,
dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa
la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione
plastica);
b) nel laboratorio di progettazione,
dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce
la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura,
delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche
urbanistiche;
c) nel laboratorio audiovisivo,
dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della
comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'alle-stimento
scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e di 990 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo biennio e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Art. 5 - Liceo classico
1. Il liceo classico approfondisce
la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e
delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo allo studente
gli strumenti per interpretarle. Assicura la padronanza delle metodologie,
delle tecniche e dei linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico,
la sensibilità ai valori anche estetici e l'ampiezza e fecondità
della visione culturale, che consentono di cogliere le radici dell'Umanesimo
nel mondo moderno.
2. L'orario annuale obbligatorio
è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99
ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto
anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo
biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Art. 6 - Liceo economico
1. Il liceo economico approfondisce
la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione
personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici.
Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere forme e regole economiche,
sociali, istituzionali e giuridiche, individuando l'interdipendenza tra
i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale.
Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia
e della cultura dell'imprenditorialità.
2. Il liceo economico si articola,
a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell'indirizzo economico-aziendale
lo studente acquisisce in particolare competenze organizzative, amministrative
e gestionali mirate su specifiche opzioni, quali i servizi, il turismo
e le produzioni agro-alimentari, in relazione alle esigenze espresse dal
mondo del lavoro.
4. Nell'indirizzo economico-istituzionale
lo studente acquisisce in particolare competenze economico-giuridico-istituzionali,
anche nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale.
5. L'orario annuale obbligatorio
è di 891 ore nel primo e nel secondo biennio, e di 785 ore il quinto
anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo
biennio, 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L'orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e
nel quinto anno.
Art. 7 - Liceo linguistico
1. Il liceo linguistico approfondisce
la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più
sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente gli strumenti per
conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue,
per acquisire la padronanza comunicativa di almeno tre lingue dell'Unione
Europea oltre l'italiano, e per rapportarsi in forma critica e dialettica
alle altre culture.
2. L'orario annuale obbligatorio
è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99
ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto
anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo
biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Art. 8 - Liceo musicale
e coreutico
1. Il liceo musicale e coreutico
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale e coreutico,
alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche
e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche
relative. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il patrimonio
musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di
laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli
aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.
2. L'orario annuale obbligatorio
è di 891 ore nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore
nel primo biennio, e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e
nel quinto anno.
Art. 9 - Liceo scientifico
1. Il liceo scientifico approfondisce
la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione
umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e
delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi
necessari per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle
competenze relative.
2. L'orario annuale obbligatorio
è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99
ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto
anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo
biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Art. 10 - Liceo tecnologico
1. Il liceo tecnologico approfondisce
la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce
allo studente gli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche
e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura
lo sviluppo della creatività e della capacità progettuale
e la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie
di gestione relative.
2. Il liceo tecnologico si
articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) meccanico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico e della comunicazione;
d) chimico e biochimico;
e) sistema moda;
f) agrario;
g) costruzioni e territorio;
h) trasporti.
3. Gli indirizzi si caratterizzano
per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa le proprie
capacità progettuali e l'apprendimento delle tecniche dei processi
tecnologici e delle metodologie di gestione ad essi proprie, relativamente
a ciascuno degli ambiti di cui al comma 2.
4. L'orario annuale obbligatorio
è di 891 ore nel primo biennio e di 759 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di
99 ore nel primo biennio e di 330 ore, dedicato alle attività laboratoriali,
nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo
è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Art. 11 - Liceo delle scienze
umane
1. Il liceo delle scienze
umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza
dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale
e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo all'elaborazione
dei modelli educativi. Fornisce allo studente gli strumenti per cogliere
la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura
la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo
delle scienze umane.
2. L'orario annuale obbligatorio
è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99
ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto
anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo
biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Art. 12 - Organizzazione
educativa e didattica
1. Le attività educative
e didattiche di cui all'art. 3, sono assicurate con la dotazione di personale
docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività
e degli insegnamenti di cui all'art. 3, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i
quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
2. L'organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità
delle istituzioni scolastiche, in costante rapporto con le famiglie e con
le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando
che il perseguimento delle finalità dei licei, così come
previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione
dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio.
A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica
formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività
di cui all'art. 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento
delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con
le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella
sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo
didattico.
4. I licei assicurano ed assistono,
mediante apposite iniziative di orientamento e didattiche, i passaggi a
un diverso indirizzo o ad altro liceo o ai percorsi del sistema di istruzione
e formazione professionale.
5. I licei, d'intesa con le
Università e con le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di
studi, definiscono specifiche modalità per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione
superiore.
6. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma della Costituzione
e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) all'individuazione del nucleo
essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente
agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti
di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline; tale
nucleo essenziale rispecchia la cultura e l'identità nazionale e
prevede una quota riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali; nonché
alle modifiche delle indicazioni di cui all'allegato B;
b) alla determinazione delle
modalità di valutazione dei crediti scolastici.
Art. 13 - Valutazione e
scrutini
1. La valutazione, periodica
e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la
certificazione delle competenze da essi acquisiste sono affidate ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi
educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
2. Ai fini della validità
dell'anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di
cui all'art. 3.
3. Salva la valutazione periodica
e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui
all'art. 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare
l'ammissibilità dello studente, al terzo ed al quinto anno, subordinata
all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti
bienni, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito
negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio,
lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione
al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta solo per
gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine del quinto anno
sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito
scrutinio.
5 All'esame di Stato sono
ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'art.
2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323.
6. Alle classi successive
alla prima si accede anche per esame di idoneità, al quale sono
ammessi i candidati privatisti che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo
della scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono
per il corso normale degli studi.
7. Ai fini della partecipazione
agli esami di idoneità sono equiparati ai candidati privatisti coloro
che, prima del 15 marzo, cessino di frequentare l'istituto. Sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui
al comma 6 i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami
di idoneità. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o
compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
8. Gli esami di idoneità
si svolgono in un'unica sessione estiva.
Art. 14 - Esame di Stato
1. L'esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio dei licei considera e valuta le competenze acquisite
dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline
di insegnamento dell'ultimo anno.
2. All'esame di Stato sono
ammessi gli allievi che hanno conseguito la valutazione positiva di cui
all'art. 13, comma 4.
3. Sono altresì ammessi
all'esame di Stato , nella sessione dello stesso anno, gli allievi del
penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo
periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media
di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale,
una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma
restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento
di educazione fisica.
4. I candidati esterni di
cui all'art. 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità
definite dall'Art. 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.
5. All'art. 4, comma 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425 il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può
superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi
sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali,
commissioni apposite".
Art. 15 - Livelli essenziali
delle prestazioni
1. L'iscrizione e la frequenza
ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli
essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in
relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresenta assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'art.
2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
2. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione
professionale e nella
organizzazione del relativo
servizio, le regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni
definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di
cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1.
4. Le modalità di accertamento
del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite
con il regolamento previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c, della legge
28 marzo 2003, n. 53.
5. I titoli e le qualifiche
rilasciate dalle istituzioni di istruzione e formazione professionale,
di seguito denominate istituzioni formative, a conclusione dei percorsi,
di durata almeno quadriennale, rispondenti ai requisiti di cui al comma
2, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e
competenze previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche
conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'Università e all'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, previa frequenza di apposito
corso annuale, realizzato d'intesa con i licei, con le università
e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
7. Le qualifiche professionali
conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 costituiscono l'espletamento del diritto dovere
di istruzione e formazione a norma dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo
concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione
e alla formazione.
Art. 16 - Livelli essenziali
dell'offerta formativa
1. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
le regioni organizzano i relativi percorsi assicurando, quale livello essenziale
dell'offerta formativa, il soddisfacimento della richiesta di frequenza.
Art. 17 -Livelli essenziali
dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi
1.Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
le regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale
e dell'articolazione dei percorsi formativi, l'avvio dell'anno formativo
contemporaneo all'avvio dell'anno scolastico, un orario complessivo annuale
obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue, di cui tre
quarti a frequenza obbligatoria, destinando almeno il 25 per cento all'apprendimento
in contesti di lavoro. Le regioni assicurano inoltre, agli stessi fini,
l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale,
che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale;
b) percorsi di durata quadriennale,
che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.
Art. 18 - Livelli essenziali
degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e professionale
1. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
e nell'organizzazione del servizio relativo, le regioni assicurano, quali
livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale
e professionale:
a) che i percorsi di istruzione
e formazione professionale siano personalizzati con riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale del secondo ciclo, individuato all'art.
1, comma 5 e che essi forniscano allo studente, attraverso l'esperienza
reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti
culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella
società e nel mondo del lavoro e delle professioni;
b) che i percorsi di cui alla
lettera a) siano riferiti a figure di differente livello, relative ad aree
professionali, definite
mediante intese in sede di
Conferenza Unificata a norma dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e recepite con decreti del Presidente
della Repubblica. Tali figure possono essere articolate in specifici profili
professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio;
c) che in relazione a ciascuna
delle figure individuate come previsto alla lettera b), siano rispettati
gli standard minimi formativi di cui all'art. 19, richiesti per la spendibilità
nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito
dei percorsi, come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione.
Art. 19 - Standard minimi
dei percorsi formativi
1. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
e nell'organizzazione del servizio relativo, le regioni assicurano, quali
livelli essenziali i seguenti standard minimi dei percorsi formativi:
a) l'acquisizione di competenze
essenziali di base, nonché linguistiche come previsto dall'art.
1, comma 5, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed
economiche, così come individuate dall'accordo in Conferenza Stato-regioni
del 15 gennaio 2004, allegato al presente decreto;
b) l'acquisizione delle competenze
professionali relative alle figure professionali definite a sensi dell'art.
18, comma 1, lettera b), mirate in relazione al livello della qualifica
o del titolo cui si riferiscono;
c) l'insegnamento della religione
cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato
Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività
fisiche e motorie;
d) la destinazione all'acquisizione
delle competenze di cui alla lettera a) della quota oraria prevalente dell'orario
complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi;
e) gli interventi di orientamento
e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento
nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università
o nell'alta formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero
e sviluppo degli apprendimenti dello studente;
f) la definizione di specifiche
modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore;
g) la permanenza dei docenti
nella stessa sede per l'intera durata del corso ovvero, per la durata di
almeno un periodo didattico qualora il corso stesso sia articolato in periodi
didattici.
Art. 20 - Livelli essenziali
dei requisiti dei docenti
1. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
e nell'organizzazione del servizio relativo, le regioni assicurano, quali
livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative
e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all'insegnamento, ovvero ad
esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque
anni nel settore professionale di riferimento.
Art. 21 - Livelli essenziali
della valutazione e certificazione delle competenze
1. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
e nell'organizzazione del servizio relativo, le regioni assicurano, quali
livelli essenziali della
valutazione e certificazione
delle competenze:
a) che gli apprendimenti e
il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale
e di certificazione,
periodica e annuale, da parte
dei docenti;
b) che a tutti gli studenti
iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata
certificazione periodica e
finale delle competenze, che
documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento
di appositi esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale,
a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei
percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;
d) che nelle commissioni per
gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti
con i requisiti di cui
all'art. 20.
Art. 22 - Livelli essenziali
delle strutture formative e dei relativi servizi
1. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
e nell'organizzazione del servizio relativo, le regioni assicurano, quali
livelli essenziali delle strutture e dei servizi, che le istituzioni formative
abbiano i seguenti requisiti:
a) adeguatezza delle capacità
gestionali e della situazione economica;
b) rispetto dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) accettazione del sistema
dei controlli pubblici;
d) completezza dell'offerta
formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'art. 17, comma
1, lett. a) e b);
e) svolgimento, presso le
istituzioni formative, del corso annuale integrativo di cui all'art. 15
comma 6, realizzato d'intesa con i licei, con le Università e con
gli istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
f) adeguatezza dei locali,
in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative,
sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) adeguatezza didattica,
con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con
relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa
intende operare;
h) adeguatezza tecnologica,
con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti
rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i) disponibilità di
attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
j) capacità di progettazione
e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con
gli indirizzi formativi attivati.
2. I requisiti di cui al comma
1 sono conformi a quanto definito dal decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali 25 maggio 2001, n. 166 e sono ridefiniti a cadenza
triennale previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto
legislativo n. 281 del 1997 e recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica.
Art. 23 - Livelli essenziali
dei passaggi tra i sistemi
1. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
e nell'organizzazione del servizio relativo, le regioni assicurano, per
quanto di loro competenza, quale livello essenziale dei passaggi tra i
sistemi, la possibilità di passaggio dal sistema dell'istruzione
e formazione professionale a quello dei licei, e viceversa.
2. Ai fini di quanto previsto
al comma 1, le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come previsto
dall'Art. 12, comma 6, lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai
sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), sono stabilite mediante intesa
in sede di Conferenza Stato-regioni ovvero mediante specifiche intese tra
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
singole regioni, in conformità alle disposizioni della legge n.
53 del 2003.
Art. 24 - Valutazione
1. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi
formativi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni
formative forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da
esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul
sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro, dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca presenta al Parlamento a norma dell'art.
7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 25 - Passaggio
al nuovo ordinamento
1. I percorsi liceali di cui
al presente decreto sono gradualmente attivati a partire dall'anno scolastico
2006/2007.
2. I corsi avviati entro l'anno
scolastico 2005/2006 negli istituti di istruzione secondaria superiore
di cui all'art. 191 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, proseguono fino al loro completamento.
3. I percorsi del sistema
dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale
possono essere realizzati in un'unica sede, sulla base di apposite convenzioni
tra le istituzioni scolastiche e formative interessate.
Art. 26 - Trasferimento
di competenze alle regioni
1. Dall'anno scolastico 2006/2007
le competenze relative ai percorsi che si concludono con i titoli e le
qualifiche di cui all'art. 15, comma 5, non rientranti tra i licei di cui
al Capo II del presente decreto, sono gradualmente trasferite alle regioni.
2. Il trasferimento di cui
al comma 1 è subordinato all'assicurazione dei livelli essenziali
di cui al Capo III e alla definizione dei livelli del servizio da mantenere
da parte delle regioni, attuata mediante intese in sede di Conferenza Stato-regioni
nonché con specifiche intese tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e singole regioni, che comunque devono assicurare i livelli
occupazionali, il soddisfacimento delle richieste dell'utenza, il rilascio
dei diplomi di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali,
il biennio post-qualifica, preordinato all'esame di Stato conclusivo, previsto
dal precedente ordinamento.
3. Al trasferimento di cui
al comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, d'intesa con le singole regioni interessate.
Art. 27 - Gradualità
dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Nell'anno scolastico 2005/2006,
il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto
legislativo ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del
19 giugno 2003, allegato al presente decreto.
2. Fino alla completa attuazione
del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'Art.
1 del relativo decreto legislativo continua ad applicarsi l'art. 8, commi
2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.
3. Dall'anno scolastico 2006/2007
i percorsi sperimentali di cui al comma 1 vengono gradualmente potenziati
ed ampliati, sulla base delle intese di cui all'art. 26, nonché
di apposite intese in sede di Conferenza Stato-regioni ovvero di specifiche
intese tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e singole regioni, in conformità alla legge 28 marzo 2003,
n. 53.
4. La sperimentazione di cui
al comma 3 è oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale
di valutazione di cui al
decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286 e cessa, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza
Stato-regioni, ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e singole regioni, a seguito della
completa attuazione del diritto-dovere di cui all'art. 1 del relativo decreto
legislativo, e a condizione che venga pienamente assicurato agli studenti
l'accesso ad entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta
e che vengano
definiti gli standard di costo
dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Art. 28 - Disposizioni particolari
per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
1. All'attuazione del presente
decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento
e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.