TRIBUNALE DI LATINA

Il Giudice del lavoro

Letto il ricorso ex art. 28 St. Lav. depositato in Cancelleria in data 17-X-2003 proposto dal Prof. Carmelo Palella quale Presidente della Segreteria Provinciale della Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della scuola, con sede in Terracina, via degli Uffici n° 11, avverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Centro Servizi Amministrativi di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Ritenuta la propria competenza

OSSERVA

L'art. 63 d. lg n. 165/2001 affida alla cognizione del Giudice del Lavoro le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni e quelle promosse da organizzazioni sindacali, dall'Aran o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva.

Il confronto di tale norma con quanto delineato dall'art. 8 L. 12-6-1990 n. 146, da ritenere oramai abrogato per incompatibilità, implica pertanto la cessazione della giurisdizione amministrativa fondata sugli atti differenti dal comportamento  decisionale o dal provvedimento richiesto sulle posizioni individuali dei lavoratori.

Attraverso l'abrogazione stessa degli ultimi due commi dell'art. 28 della legge n. 300/70 operata dall'art. 4 L. 11-4-2000 n. 83, il Legislatore ha ricondotto alla disciplina generale l'attività del datore di lavoro pubblico, attribuendo al giudice adito una incondizionata cognizione in materia di repressione della condotta antisindacale.

Se il comportamento è, poi, costituito da un provvedimento amministrativo, questo rileva come un semplice fatto.

Quanto alla legittimazione ad agire o contraddire, nulla è innovato rispetto allo schema generale dell'art. 28  L. n. 300/70 in virtù del divieto operato dall'art. 63 d. lg. n. 165/2001.

Ne deriva che, dal lato attivo, l'azione può essere esperita esclusivamente dagli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse, a prescindere dall'esistenza di altri criteri di rilievo della rappresentatività sindacale, anche derivanti da speciali disposizioni del lavoro pubblico, come quelli considerati ai fini della contrattazione collettiva dall'art. n. 3 d. lg. n. 165/2001 (Cass. S. U. 17/3/1995 n. 3105 e Cass. 17/6/1998 n. 6058). (Corte cost. 54/74, 334/98; 89/95)

L'art. 63 comma 3 d. lg. 165/2001 regola peraltro, riguardo alle controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva, sia la giurisdizione sia la competenza innovando il regime precedente.

Nel nuovo sistema delle relazioni sindacali non si configurano poteri autoritativi pubblici, in quanto le associazioni sono titolari di veri e propri diritti di libertà e di attività, non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali dell'amministrazione (Cass. S.U. 10.5.2001 n. 192; Cass. S.U. 22.7.1999 n. 7179; Cass. S.U. 14.2.1997 n. 1389).

In applicazione delle regole sopra indicate in tema di repressione della condotta antisindacale nel settore del pubblico impiego, del resto, sulla prima delle modificazioni introdotte dalla L. 12-6-1990 n. 146 si sono riconosciute le situazioni oggettive proprie ed esclusive delle associazioni sindacali (c.d. diritti sindacali in senso stretto), quali diritti soggettivi perfetti, tutelabii innanzi al giudice ordinario.

Si  è considerato irrilevante il fatto che il comportamento lesivo addebitato all'aut. pubblica si sostanzi in un formale provvedimento o invece si traduca in una qualsiasi condotta materiale o in qualsiasi fatto che, per la sua intrinseca essenza o per il suo modo di essere o di manifestarsi, sia tale da assumere carattere antisindacale (Cass. S.U. 26/7/1984 n. 4390; Cass. 28-XI-1990 n.11461) o che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale emesso dal giudice ordinario comporti l'imposizione alla pubblica amministrazione di un "facere" o di un "pati" (Cass. 14/8/1999 n. 582).

L'art. 63, terzo comma, del d. lgs. 30-3-2001 n. 165 ha dunque confermato l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro  alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, demandando al giudice ordinario una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni.

Nel nuovo sistema, infatti, anche l'atto antisindacale del datore di lavoro pubblico ha la connotazione di atto privatistico, omologo a quello scorretto del datore di lavoro privato, come tale suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario, anche se sia richiesta la eliminazione dell'atto stesso e dei suoi effetti.

Dalla documentazione prodotta e non contestata e seguitamente dalla comunicazione in data 13-10-2003 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Centro Servizi Amministrativi di Latina, emerge una illegittima interpretazione della normativa in materia.

Il provvedimento contestato è del seguente tenore:
" Oggetto: convocazione assemblea sindacale
- Con riferimento alla nota del 1 ottobre 2003 per oggetto si fa presente che la richiesta della S. V. non è compatibileai sensi dell'art. 10 comma 1 del OCIR dell'8-9-2003 che testualmente insiste * ".le assemblee sindacali in orario di lavoro sono convocate in modo congiunto o disgiunto dalle OO.SS. rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1 comma 5 del CCNQ del 9-8-2000 sulle prerogative sindacali e, nell'ambito delle singole istituzioni scolastiche, dalla relativa RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dal CCNL 2002/2005"*".

Non esiste, invece, contrariamente a quanto presuppone il provvedimento denunciato, una nozione di "rappresentatività di comparto" distinta da una pretesa "rappresentatività di area", atteso che la stessa attività dei dirigenti scolastici e l'espletamento delle loro funzioni tipiche può espletarsi materialmente, con gli obiettivi che la legge ed il contratto assegnano loro, soltanto nell'ambito del comparto e con riferimento al personale scolastico e al personale ATA, del quale debbono curare e coordinare le funzioni.

Il divieto comunicato dal Centro Servizi di Latina è pertanto illegittimo (art. 42 D.Lgs. n. 165/2001) in quanto volto ad impedire e/o limitare l'attività sindacale della sezione Locale del sindacato ricorrente.

Si ravvisano motivi per la integrale compensazione delle spese di lite, attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

dichiara illegittima e antisindacale la disposizione di cui al comunicato del 13.10.2003 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - C.S.A. di Latina.

Ordina allo stesso Ufficio Scolastico regionale per il Lazio e, per quanto occorre, al C.S.A. di Latina, di consentire il regolare svolgimento di tutte le assemblee di cui al ricorso, così come elencate sub n. 2 nella premessa in fatto.

Compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Latina  lì  10.11.2003

Depositata in cancelleria,
oggi 10 novembre 2003


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999