SENT. 124/05
CONT. 987/04
CRON. 290/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Livorno
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'udienza del 10.02.2005 nella causa iscritta al n. 590 R. G. 2004 promossa da

UNICOBAS SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI  LIVORNO
in persona del Segretario Provinciale Patrizia Nesti  con l'avv. Claudio Altini

contro

SCUOLA MEDIA STATALE "G. BARTOLENA"
in persona del Dirigente scolastico in carica

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

OGGETTO: opposizione ex art. 28 l. 300/1970

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26.08.2004, UNICOBAS SCUOLA proponeva opposizione avverso il decreto ex art. 28 l. 20.05.1970, n. 300, comunicato il 25.08.2004, con il quale il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, aveva escluso l'antisindacalità della condottadel dirigente scolastico convenuto, che aveva negato il diritto di indire assemblea in orario di servizio da parte del componente della r.s.u. facente capo al sindacato ricorrente.

A sostegno dell'opposizione UNICOBAS Scuola ha allegato il carattere minoritario dell'interpretazione seguita dal giudice di prime cure e la non condivisibilità della relativa opzione ermeneutica, contrastante con la lettera dell'art. 10 CCNQ del 7 agosto 1998.

L'o. s. ricorrente, pertanto, ritenendo il comportamento dell'amministrazione illegittimo in quanto lesivo della libertà e della rappresentatività sindacale (non consentendo all'associazione di rappresentare efficacemente gli interessi dei propri iscritti, con conseguente caduta di credibilità nei loro confronti, ne chiedeva la cessazione, con l'eliminazione dei relativi effetti.

Si costituivano in giudizio il MInistero della pubblica Istruzione e l'Istituto convenuto, facendo proprie le argomentazioni del Giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Istruita documentalmente, all'udienza del 10.02.2005 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

L'opposizione va accolta.

La convocazione delle assemblee in orario di servizio in ambito scolastico è disciplinata dalla legge (arttt. 19 e 20 St. Lav.) dal contratto collettivo nazionale quadro (di seguito: CCNQ) del 7.8.1998  e dal coevo accordo collettivo nazionale quadro (di seguito: ANQ).

In base agli artt. 19 e 20   l. 300/1970   "le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva" (art. 20) e che queste ultime "possono essere costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva" (art. 19).

La norma, anche dopo la modifica referendaria del 1995, risulta fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perchè riconosce ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale ed estende detti poteri anche a quelle associazioni, per le quali la stipula di contratti aziendali dimostra una non marginale capacità di consenso.

Come è  noto, su tal normativa si è innestata la disciplina sulle "rappresentanze sindacali unitarie" (r.s.u.), previste per il settore privato dal Protocollo di Intesa trilaterale (Governo - Confindustria - Sindacato) del 23 luglio 1993 ed estese anche al pubblico impiego con accordi successivi.

In particolare, quanto al settore della scuola, per effetto dell'accordo collettivo quadro 7.8.1998 (art. 5)  "le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti".

Se dunque è pacifico che l'associazione sindacale ricorrente,  organismo locale dell'associazione sindacale nazionale denominata UNICOBAS Scuola, non è firmataria del contratto collettivo attualmente applicato nell'Istituto Scolastico convenuto, occorre verificare se essa sia legittimata ad indire singolarmente assemblea in orario scolastico in forza della propria partecipazione alla r.s.u.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, cit. "le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell' art 10".

In tale articolo vengono indicati espressamente, tra i dirigenti sindacali, i componenti delle r.s.u.

Dal momento che la partecipazione alla r.s.u prescinde dalla sottoscrizione del contratto aziendale, il CCNQ introduce indirettamente una deroga in melius rispetto alla legge, in quanto, nel prevedere il "subentro" della r.s.u. nelle prerogative legislativamente riconosciute alle rr.ss.aa. amplia la titolarità delle prerogative sindacali collettive (tra cui in primisi il diritto di indire assemblea), estendendole ad organizzazioni sindacali che, pur partecipando alla r.s.u., difettano della rappresentatività qualificata (essere firmatarie dei contratti collettivi aziendali) necessaria per costituire una r.s.a.

Si tratta di una deroga migliorativa che si fonda sul principio di libertà sindacale, protetta dall'art. 39 Cost. in una dimensione pluralistica, che prescinde dal tasso di "rappresentatività" del singolo sindacato e che non contrasta con l'art. 19 St. Lav. quale norma puramente "definitoria" e non "permissiva" (cfr. C. Cost. 6 marzo 1974, n. 54).

Così delineato il quadro sistematico di riferimento, sorge il problema del significato da attribuire all'accordo collettivo del 1998, che espressamente limita la legittimazione ad indire assemblee in orario di lavoro, riconoscendola vuoi alla r.s.u.  nel suo complesso(art. 8 lett. a), vuoi ai singoli componenti se esponenti di associazione sindacale firmataria del contratto collettivo aziendale (art. 8 lett. b), con esclusione - si deve ritenere - delle singole componenti della r.s.u. facenti capo a oo. ss. non firmatarie del contratto applicato nella u.p.

La decisione presa dal Dirigente dell'Istituto convenuto si è basata infatti proprio sull'applicazione dell'art. 8, lett. a) e b) CCNL 2002/2003 che è chiara nell'escludere il diritto di indire assemblea in capo al singolo componente della r.s.u.

Sennonchè la disposizione collettiva da ultimo citata, risulta chiaramente in contrasto con quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.1998.

Per impostare una soluzione occorre rilevare, in primo luogo, che il comma 1° dell'art. 2 (diritto di assemblea) del CCNQ 7.8.1998 cit. fa salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore in materia di diritto del dipendente pubblico di partecipazione ad assemblee sindacali (ed è evidente che non siano disposizioni migliorative quelle che limitano, con qualsiasi strumento, anche indirettto, il diritto di partecipazione suddetto).

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello stesso CCNQ, gli art. 2 2 e 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998/2001 (peraltro, perdurando l'applicabilità del CCNLQ 1998, posto che in caso di mancata disdetta, lo stesso deve intendersi rinnovato tacitamente di anno in anno, è evidente che i suddetti articoli costituiscano linee di indirizzo anche nei confronti dei contratti collettivi di comparto e area successivi).

Del resto, la funzione dei contratti collettivi quadro è quella di disciplinare in modo uniforme istituti comuni a tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, ovvero a tutte le pubbliche amministrazioni (cfr. art. 41, 6° comma d. lgs. 165/2001) e che tali contratti sono stipulati dall'Agenzia e dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul Piano nazionale sulla base degli indirizzi provenienti dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore (artt. 43 4° co. e 41, 6° co. d. lgs. 165/2001).

Deve pertanto ritenersi, secondo un criterio gerarchico mutuato dal sistema delle fonti del diritto che appare appropriato anche in tema di contrattazione collettiva, la "prevalenza" del contratto collettivo nazionale quadro rispetto al contratto collettivo nazionale di comparto, con conseguente disapplicazione delle clausole del secondo in contrasto con il contenuto del primo.

Peraltro, la finalità del contratto collettivo nazionale quadro e la funzione dello stesso, legislativamente sancita, non consentono alla contrattazione collettiva di settore di introdurre deroghe laddove non ne sia prevista la possibilità (cfr. in termini, Tribunale Milano sezione Lavoro 12.3.2002  Tribunale Pinerolo sezione Lavoro 29.11.2001 Tribunale Livorno 30.11.2003).

Una diversa soluzione non può fondarsi sull'art. 5 del citato Accordo nazionale Quadro del 7.08.1998, secondo il quale "in favore delle RSU sono, pertanto, garantiti "complessivamente" i seguenti diritti:  - omissis -  c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori", in quanto l'avverbio "complessivamente", per la sua collocazione nella frase, non può che riferirsi all'insieme dei diritti specificatamente elencati nell'articolo e non all'insieme dei membri delle r.s.u.

Analogamente, deve osservarsi che l'art. 2 del CCNQ non risulta in contrasto con il d. lgs. 30.3.2001 n. 165 e in particolare, con l'art. 42 (precedentemente art. 47 del d. lgs n. 29 del 1993 come sostituito dall'art. 8 del d. lgs n. 396 del 1997), relativo ai diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

Tale articolo prevede, fra l'altro, che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della l. 20.5.1970 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (comma 1°, prima parte); che i componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20.5.1970 n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto e che gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali aziendali di cui al comma 2° che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano (comma 4°); che i medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle r.s.a. dall'art. 9 o da altre disposizioni di legge e della contrattazione collettiva (comma 7°).

Il comma 6° della stessa disposizione, equiparando i componenti delle rsu ai dirigenti delle r.s.a. fa riferimento ai diritti ed alle garanzie che ex l. n. 300/70 fanno capo alla singola persona (ad esempio diritto ai permessi retribuiti ed il diritto alla particolare resistenza del posto di lavoro), posto che nella seconda parte del comma, si fa riferimento alle garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali da trasferirsi ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale, secondo i criteri e le modalità previste dagli accordi e contratti collettivi che regolano la costituzione e il funzionamento dell'organismo di tutela della libertà e l'attività sindacale.

Pertanto, nella specifica materia di cui trattasi, in mancanza di disposizioni inderogabili di legge sussiste ampio spazio per la contrattazione collettiva (che, come previsto dall'art. 40, 1° co. d. lgs. cit. si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed lale relazioni sindacali), fermo restando, peraltro, quanto sopra osservato sui rapporti tra i due livelli contrattuali.

Per tutto quanto esposto, non si ririene di dover aderire all'impostazione del Giudice di prime cure ed all'opzione ermeneutica espressa nella sentenza della Corte di appello di Firenze dallo stesso richiamata.

Conseguentemente, essendo stato illegittimamente negato il diritto di assemblea ad un componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato UNICOBAS, diritto che costituisce uno degli strumenti attraverso il quale si esercita l'attività sindacale, deve essere dichiarata l'antisindacalità della condotta denunciata, prescindendo dalla verifica dell'eventuale intento lesivo del datore di lavoro, essendo sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali (giurisprudenza pacifica: cfr. C. Cass. SS. UU. sent. n. 5295 del 12/6/1999).

Trattandosi di atto suscettibile di reiterazione in occasione di future assemblee, deve essere ordinato al Ministero della Pubblica Istruzione ed al Dirigente responsabile scolastico della Scuola Media "Bartolena"  di Livorno la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, consentendo al componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei.

                                                                                         P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione ex. art. 28  l. 300/1970,  respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale  "G. Bartolena" di Livorno;

ordina la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, per l'effetto, consentendo, a richiesta del componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas, di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei;

compensa le spese processuali.

Livorno, 10.02.2005

Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Barison

Depositato in Cancelleria
28 FEB 2005


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