Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, pronuncia la seguente ordinanza in esito al ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto nel registro generale al numero progressivo 9221 01, promosso da M. A. S., con l'avv. Massimiliano Del Vecchio, contro Provveditorato agli studi di Taranto, patrocinato in giudizio dal delegato Giuseppe Caramia.
Il ricorso è fondato.
Quanto al periculum in mora, esso scaturisce inevitabilmente dal tipo
di provvedimento impugnato (trasferimento per incompatibilità ambientale)
suscettibile già per sua natura ed ancor più vista la conformazione
concreta della vicenda che ne dette origine e quale chiaramente si desume
ex actis, di intaccare il ruolo e l'immagine professionale della ricorrente,
con intuibili riverberi sulla sfera pubblica e privata; il danno conseguente,
crescendo questo "geometricamente" in attesa del processo di merito, nemmeno
una ripartizione per equivalente potrebbe cancellare la funzione sindacale
svolta dalla ricorrente, poi, seppur inidonea a comporre di per sé
l'interesse ad agire poiché lesa in via mediata, attualizza la lesione
del distinto bene-interesse dell'individuo a realizzarsi nella formazioni
sociali (il Sindacato, per l'appunto) in cui si svolge la sua personalità,
a mente dell'art.2 della Costituzione, in quanto oggettivamente l'attività
sindacale della dott.ssa Smaltini viene compromessa.
Anche il riscontro del fumus boni iuris è positivo.
Il provvedimento impugnato, infatti, si palesa illegittimo quantomeno
per l'assenza del nulla osta sindacale ex art.22 della legge nr 300 del
1970, applicabile anche nel pubblico impiego dopo la c.d. "privatizzazione"
(c.f.r. esplicitamente l'art.55 del D.lgs n. 29 del 1993, ora art. 51 del
D.Lgs 165 del 2001).
Non può infatti dubitarsi che la valutazione effettuata dal
datore di lavoro pubblico circa la incompatibilità ambientale di
un proprio dipendente, valutazione che è approdata e consistita
in una scelta gestionale della forza lavoro di trasferimento, resta soggetta
al "controllo" sindacale previsto dalla normativa generale sul diritto
sindacale nei luoghi di lavoro (art.22 legge 300 del 1970); il dipendente
interessato dall'atto di gestione del personale si qualificava per il suo
ruolo sindacale di vertice e di rappresentanza sindacale, come risulta
sommariamente dalla documentazione e dalle argomentazioni delle parti comportando
l'assenso dell'organizzazione sindacale di appartenenza, a nulla rilevando
la composizione "collegiale" della RSU essendo la tutela intesa a garantire
i singoli sindacalisti, in una prospettiva di libertà (pluralismo)
sindacale.
Tale argomento vince la prova di resistenza alla tesi per cui l'abrogazione
dell'art.32 del T.U. degli impiegati civili dello Stato, disciplinante
il trasferimento per incompatibilità ambientale non impedirebbe
tutt'ora l'applicabilità dell'istituto anche al personale ATA in
cui è inquadrata la ricorrente.
Difatti, la sommarietà della procedura, l'economia processuale
e la continenza logica tra gli argomenti sopraindicati sono sufficienti
a ritenere l'illegittimità del trasferimento, dunque il buon diritto
della ricorrente per la concessione della tutela urgente richiesta.
Di conseguenza, si ordina al Provveditorato agli studi di Taranto,
in persona del provveditore pro tempore, previa disapplicazione del provvedimento
del 28 giugno 2001 di trasferimento per incompatibilità ambientale
e degli atti consequenziali di reintegrare la dottoressa M. A. S. nelle
mansioni pristine di direttore dei servizi generali ed amministrativi della
scuola 1 circolo di Martina Franca.
Sulle spese si provvederà, per legge, alla fine del giudizio
di merito, che dovrà essere instaurato entro trenta giorni.
Si comunichi alle parti ad opera della cancelleria.
IL GIUDICE
Vincenzo Turco
Taranto 12.9.2001
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
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