TRIBUNALE DI MILANO - LAVORO

Nella causa iscritta al numero di RG 3192 dell'anno 1999

proposta da SAGGESE MARIANGELA con l' avv. dom. Isacco Sulla

e Gianluigi Valesini di Milano , Via Visconti Venosta , 3
RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI MILANO con l' avv. dom. Maria Rita Surano e Elena Savasta presso 1'avvocatura Comunale Via della Guastalla, 8
RESISTENTE

Con ricorso ai sensi degli artt. 7Q0 e 669 c.p.c. riferiva di essere stata eletta nella RSU del Comune di Milano, di essere dirigente sindacale del Sindacato di Base e di prestare attività lavorativa in qualità di Istruttore

Direttivo di Servizi Educativi; di avere, nella sua qualità di RSU, ed a nome dei Delegati RSU del Patto Federativo di Base, convocato in data l5.4.99 per il giorno 27.4.99 l'Assemblea dei Servizi Educativi; che con lettera del 19.4.99 il Direttore del Servizio dr. Federico Bordogna chiedeva al coordinatore RSU se riconosceva o meno come propria l'assemblea indetta dalla ricorrente; che il

Coordinatore del Patto Federativo di base precisava la legittimità di tale convocazione ed affermava che i delegati del S. d. B., componenti della RSU, mantenevano tale iniziativa; che tuttavia il dr. Bordogna affermava l'illegittimità di tale assemblea tenuto conto che il coordinatore RSU aveva dichiarato di non riconoscere come propria tale iniziativa, che l'assemblea si teneva, ma vedeva scarsa partecipazione essendo state paventate sanzioni

disciplinari ai partecipanti e non essendo stata retribuita l'assemblea.

Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva al Giudice del

Lavoro in via cautelare ed urgente, visti gli artt. 20 L. 20.5.70 n. 300, 2 e 1O CCNQ del 5.9.98 di accertare e dichiarare il suo diritto, nella sua qualità di componente della RSU del Comune di Milano, di indire assemblee retributive dei dipendenti.

Si costituiva ritualmente il Comune di Milano chiedendo la reiezione del ricorso e deducendo l'insussistenza del periculum essendosi tenuta l'assemblea ed altresì l'insussistenza del requisito del fumus, essendo necessaria per la convocazione di un'assemblea la volontà maggioritaria dei

delegati presenti nella RSU.

Il Giudice a sciog1imento della riserva di cui al verbale di udienza del 7.6.99

OSSERVA

Sul fumus boni iuris

La difesa del Comune di Milano richiama gli artt. 5 e 8 dell'Accordo Collettivo quadro per la costituzione del1e rappresentanze sindacali unitarie per il persona1e dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 5.9.98.

Secondo l'art. 5 infatti al comma 4 lett. c): "In favore delle RSU sono pertanto garantiti complessivamente i seguenti diritti ... c) diritto di indire l'assemblea dei lavoratori..."

La difesa del Comune correla tale previsione con quella dell'art. 8 secondo il quale: "Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti".

In conclusione per il Comune il diritto di indire assemblea spetta alla RSU unitariamente e per tale motivo hanno chiesto al coordinatore della RSU di pronunciarsi sul riconoscimento o meno dell'assemblea indetta dalla Saggese.

Ritiene questo giudicante, pur motivando limitatamente alla presente fase cautelare, che occorra piuttosto fare riferimento non all'Accordo del 5.9.98, ma al "CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindaca1i".

Dalla lettura del CCNQ si ricava la natura precettiva e non meramente programmatica delle previsioni che risultano dettate in materia delle singole prerogative sindacali.

In particolare l' art. 2 fra le attività sindacali prevede il tipico diritto di assemblea e al comma 2° prevede che possano "essere indette singolarmente o congiuntamente ... dai soggetti indicati nell'art. 10".

All'art. 10 vengono indicati espressamente "i componenti delle RSU".

Non ci sono dati testuali che inducano ad interpretare tale

previsione normativa come "componenti nel loro complesso" od unitariamente considerati.

Né esiste ragione logica o sistematica di correlare gli artt. 2 e 10 del CCNQ con l'art. 8 dell'Accordo.

L'art. 8 infatti tratta "delle decisioni relative all'attività" della RSU, mentre qui si verte nel più ampio e generale esercizio delle prerogative sindacali.

Si noti inoltre che l'Accordo detta regole per la "costituzione" della RSU e pertanto 1'attività, a cui fa riferimento, va rapportata a quel momento; inoltre va sottolineato che "l'attività" fondamentale demandata alla RSU è quella contrattuale e solo in tale sede è espressione unitaria, pertanto l'unitarietà non può esserle riconosciuta in altri ambiti.

Al coordinatore della RSU né l'Accordo, né il CCNQ, né tanto meno il Regolamento hanno conferito poteri di avvallo o di disconoscimento dell'attività dei singoli delegati.

Se i singoli delegati perdono completamente la 1oro individualità per fondersi in un unico organo sindacale unitario ai fini negoziali, ciò non può impedire ai singoli di mantenere il proprio rapporto di mandato nel confronto degli elettori.

La complessa procedura elettorale della RSU mira ad avviso di questo giudicante

a garantire la rappresentatività in seno all'organismo proprio al fine di garantire una partecipazione unitaria dei delegati alla contrattazione.

Ciò in considerazione della portata innovativa di tale organismo che doveva concorrere, una volta per sempre, a superare il divenuto inadeguato criterio della rappresentatività.

Non esiste pertanto alcun dato testuale che deponga per l'unitarietà in altri campi, al di fuori della negoziazione, della RSU e soprattutto per quanto riguarda le prerogative sindacali dei singoli membri della RSU.

Correttamente la normativa non ha previsto in capo al coordinatore della RSU compiti di legittimazione o meno dell'attività sindacale dei singoli membri, poiché se ciò fosse avvenuto, è di tutta evidenza che i membri rappresentanti sindacali di minoranza non otterrebbero mai l'avvallo delle proprie iniziative sindacali o patirebbero gravi limitazioni alle stesse con evidente impossibilità di crescita in termini numerici di iscritti e possibilità di maggiore rappresentatività futura all'interno della RSU.

In una parola, se le prerogative , in contrasto con la chiara interpretazione letterale, fossero riconosciute solo alla RSU nella sua espressione maggioritaria, si sarebbe sancita la nascita del sindacato unico con evidente contrasto con il principio costituzionale espresso all'art. 39.

Sul periculum in mora

Sussiste anche tale requisito, rilevato che l'assemblea che si è tenuta non è stata riconosciuta come retribuita ed inoltre, trattandosi di una questione attinente alla sussistenza o meno di un diritto sindaca1e appare comunque improcrastinabile la decisione essendo sempre l'incertezza un ostacolo all'effettivo esercizio dell'attività sindaca1e.

Infine va rilevato come l'attuale momento dell'anno (giugno luglio) veda la
necessità dei rappresentanti sindacali di sentire i propri elettori sui temi intorno ai quali si stanno raggiungendo accordi con i rappresentanti del Comune.

In conclusione deve essere riconosciuto i1 diritto della ricorrente, nella sua qualità di componente della RSU del Comune di Milano, ad indire assemblea retribuita dei dipendenti.

P. Q. M.

il Giudice decidendo il ricorso proposto da Saggese Mariangela dichiara il diritto della ricorrente nella sua qualità di componente della RSU del Comune di Milano, ad indire assemblea retribuita dei dipendenti ed

ORDINA

alla convenuta di consentire l'esercizio di tale diritto.

Condanna la convenuta a rifondere la spesa di lite della presente fase cautelare liquidata in £ 2.500.000.

Milano 14.6.99

IL GIUDICE
(dott. Renata Peragallo)

Cronol. 5111
Depositato nella cancelleria
Del Tribunale di Milano
14 GIU. 1999


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999