TRIBUNALE DI FIRENZE  SEZIONE LAVORO
causa n° 4165/2003
RICORRENTE: FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI
Con l’avvocato D. Conte
COVENUTO. TELECOM ITALIA MOBILE SPA CONTUMACE

OGGETTO: Ricorso ex art. 28 L. 300/70

Con ricorso depositato in cancelleria il 16 Novembre 2003  la F.L.M.U. di Firenze lamentava la condotta antisindacale dell’azienda Telecom Italia Mobile S.p.a consistente nel fatto che la società Tim aveva negato a Pieraccini Stefano, rappresentante RSU, la convocazione (chiesta con lettera del 27.10.2003) di un’assemblea dei lavoratori dell’Unità produttiva da Calenzano ai sensi dell’art. 20 L. 300/700. Inoltre anche il giorno 28.10.2003 il signor Pieraccini convocava un’assemblea dei lavoratori nell’unità produttiva di Firenze, in Viale Giovane Italia e pure in questo caso l’azienda negava l’autorizzazione all’assemblea.
Il diniego, sempre espresso telefonicamente, si fondava sul fatto che l’assemblea era stata convocata da una sola RSU, mentre l’azienda sosteneva la necessità di un a richiesta proveniente dalla maggioranza dei membri delle RSU.
Il sindacato ricorrente, ritenendo che il diniego della Tim configuri un comportamento che impedisce o limita l’esercizio delle libertà sindacali, chiede a questo tribunale di ordinare la cessazione dell’attività antisindacale, ordinando alla Tim di cessare tale condotta, consentendo così anche alla singola RSU di indire un’assemblea ai sensi dell’art. 20 L. 300/700.
La Tim, benché regolarmente notificata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Il Giudice ritiene di dover accogliere il ricorso ex art. 28 L. 300/70 sulla base delle seguenti osservazioni.

L’accordo interconfederale per le Costituzione delle RSU del 20.12.93, che regolamenta le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, i diritti i permessi e le libertà sindacali, all’art. 4 prevede, a proposito del funzionamento delle RSU, il “diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro ex art. 20 L. 300/70”

Sulla base del suddetto accordo, sembra pacifica il diritto per il Pieraccini, quale rappresentante di Rsu, di indire assemblee. Anche la lettura del primo comma del citato art. 4 suffraga tale tesi quando prevede che ”i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni al Titolo III della L. 300/70” Tale previsione quindi estende ai componenti RSU i diritti riconosciuti dal titolo III dello statuto dei Lavoratori, stabilendo ulteriormente che “le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali”.

Il giudice condivide quindi la copiosa giurisprudenza che già molte volte ha riconosciuto il diritto di indire assemblee anche in capo al singolo componente della RSU ( st. Tribunale di Milano 11.2.2001; Tribunale di Milano 14.3.2002; Corte di Appello di Roma 13.9.2001 e le altre citate dal ricorrente).

Poiché, dunque, la legge e l’accordo interconfederale citato sembrano chiaramente consentire al singolo RSU di indire assemblee di lavoratori, il diniego opposto dalla Telecom Italia Mobile deve ritenersi illegittimo, esso infatti senza dubbio impedisce il libero esercizio della attività sindacale, nell’ambito della quale l’indizione e svolgimento di assemblee dei lavoratori è momento di fondamentale importanza.

Pertanto questo giudice ritiene che la condotta della Tim configuri una palese violazione dell’art. 28 SL. L’attualità della condotta antisindacale risulta sussistente per l’ostacolo che la posizione di rifiuto dell’azienda costituisce all’esercizio del diritto previsto dall’art. 20 L. 300/70.

Il ricorso deve quindi essere accolto e le spese di causa, liquidata coma da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Tim.

PQM

Il Giudice ordina alla Società Telecom Italia Mobile la immediata cessazione dell’attività antisindacale consentendo l’esercizio del diritto di indire le assemblee di cui all’art. 20 L. 300/70 anche alla singola componente della RSU;

condanna la convenuta a pagare le spese di causa liquidandole in ¤ 300,00 per diritti, € 1100,00 per onorari. Oltre 10% per spese generali, IVA e CPA.

Firenze, 15.12.03

Il Giudice del Lavoro

(dr. Gianpaolo Muntoni)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18.12.03
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