Il Giudice ritiene di dover accogliere il ricorso ex art. 28 L. 300/70 sulla base delle seguenti osservazioni.
L’accordo interconfederale per le Costituzione delle RSU del 20.12.93, che regolamenta le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, i diritti i permessi e le libertà sindacali, all’art. 4 prevede, a proposito del funzionamento delle RSU, il “diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro ex art. 20 L. 300/70”
Sulla base del suddetto accordo, sembra pacifica il diritto per il Pieraccini, quale rappresentante di Rsu, di indire assemblee. Anche la lettura del primo comma del citato art. 4 suffraga tale tesi quando prevede che ”i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni al Titolo III della L. 300/70” Tale previsione quindi estende ai componenti RSU i diritti riconosciuti dal titolo III dello statuto dei Lavoratori, stabilendo ulteriormente che “le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali”.
Il giudice condivide quindi la copiosa giurisprudenza che già molte volte ha riconosciuto il diritto di indire assemblee anche in capo al singolo componente della RSU ( st. Tribunale di Milano 11.2.2001; Tribunale di Milano 14.3.2002; Corte di Appello di Roma 13.9.2001 e le altre citate dal ricorrente).
Poiché, dunque, la legge e l’accordo interconfederale citato sembrano chiaramente consentire al singolo RSU di indire assemblee di lavoratori, il diniego opposto dalla Telecom Italia Mobile deve ritenersi illegittimo, esso infatti senza dubbio impedisce il libero esercizio della attività sindacale, nell’ambito della quale l’indizione e svolgimento di assemblee dei lavoratori è momento di fondamentale importanza.
Pertanto questo giudice ritiene che la condotta della Tim configuri una palese violazione dell’art. 28 SL. L’attualità della condotta antisindacale risulta sussistente per l’ostacolo che la posizione di rifiuto dell’azienda costituisce all’esercizio del diritto previsto dall’art. 20 L. 300/70.
Il ricorso deve quindi essere accolto e le spese di causa, liquidata coma da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Tim.
PQM
Il Giudice ordina alla Società Telecom Italia Mobile la immediata cessazione dell’attività antisindacale consentendo l’esercizio del diritto di indire le assemblee di cui all’art. 20 L. 300/70 anche alla singola componente della RSU;
condanna la convenuta a pagare le spese di causa liquidandole in ¤ 300,00 per diritti, € 1100,00 per onorari. Oltre 10% per spese generali, IVA e CPA.
Firenze, 15.12.03
Il Giudice del Lavoro
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