TRIBUNALE DI TREVISO
n. 817/2002 RG

DISPOSITIVO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:

1) decreta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini economici e giuridici, dell'anzianitą maturata alle dipendenze degli Enti Locali di provenienza dalla data di assunzione fino al 31-12-99 e condanna gli Istituti ed Amministrazioni convenute, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze stipendiali dovute per il mancato riconoscimento di detta anzianità a far data dall'1-1-2000, ed in particolare le eventuali differenze tra lo stipendio tabellare dovuto in base alla categoria ed all'anzianità stabilite dal CCNL 26-5-1999 del Comparto Scuola e successive modificazioni ed il minore importo corrisposto a seguito del trasferimento nei ruoli del personale ATA della scuola, oltre interessi legali dal maturato al saldo;

2) accerta il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione statale nelle qualifiche e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili (con riferimento alla ex sesta qualifica funzionale degli Enti Locali) ed ordina alle Amministrazioni convenute, ognuna per quanto di competenza, di disporre i suddetti inquadramenti;

3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in euro 4800 (quattromilaottocento) di cui euro 200 per anticipazioni, oltre IVA e CNA come per legge;

4) spese di lite compensate nei confronti delle altre parti.

Treviso, 15 aprile 2003                                                                                              Il Giudice del Lavoro


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