SENTENZA
Nella causa n.253/2003
RG
Promossa
B.B, elettivamente
domiciliato in …… presso lo studio degli avv. ……..che lo rappresentano
e difendono, per delega a margine del ricorso;
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA direzione generale regionale per il Piemonte,
in persona del dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Alessandria,
in rappresentanza e difesa dell’Amministrazione ai sensi dell’art.417 bis
2° comma cpc;
CONVENUTO
ISTITUTO CELLINI
DI VALENZA, in persona del dirigente scolastico che lo rappresenta e difende
ai sensi dell’art.417 bis, 2° comma, epc;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Respinta ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione,
piaccia al giudice
del lavoro di Alessandria, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo
illegittimo per violazione dell’art.8, 2 comma L. n.124/99;
dichiarare che parte
ricorrente è titolare del diritto al riconoscimento nei ruoli dello
Stato nella qualifica di “collaboratore scolastico” con una anzianità,
ai fini giuridici ed economici, all’1.1.2000 di anni 8 e mesi 6, e che
il trattamento economico annuale spettantegli in relazione a detta anzianità
era, al gennaio 2000, di lire 11.682.000, salvi gli aumenti contrattuali
successivi.
Conseguentemente
condannare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nella
persona del Ministro pro tempore in carica,
- ad adottare tutti
gli atti conseguenti al riconoscimento della suddetta assunzione, nonché
al pagamento del relativo trattamento economico e di tutti gli arretrati,
dovuti per differenza tra il percepito ed il percependo, maturandi dal
gennaio 2000 al mese precedente quello in cui sarà emessa la sentenza
e, pari alla data del 1 novembre 2002, ad euro 629,29 con gli interessi
e rivalutazione monetaria da determinarsi al saldo, previo, ove occorra,
CTU;
- al pagamento dei
diritti ed onorari di giudizio maggiorati di rimborso generale spese, CPNA
ed IVA di legge da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
-
CONCLUSIONI DEL
CONVENUTO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Voglia il Tribunale
di Alessandria, sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione:
rigettare nel merito
avversa domanda,
in subordine riconoscere
al ricorrente il solo servizio di ruolo decorrente dall’11.11.1996 prestato
alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Alessandria presso
istituzioni scolastiche e in profili di cui alla tabella A allegata all’accordo
ARAN/OO.SS. sottoscritto il 20.7.2000.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
ISTITUTO CELLINI DI VALENZA
Rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato
in data 19 marzo 2003 B.B. premesso:
che alla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n.124 era dipendente della
Provincia di Alessandria, con mansioni di operatore scolastico di III livello,
assegnato all’Istituto Superiore Cellini di Valenza;
- che per effetto
dell’art.8 legge citata era stato trasferito, con decorrenza 1.1.2000,
alle dipendenze dello Stato;
- che ai sensi del
predetto art.8, 2° comma, aveva diritto al riconoscimento “ai fini
giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale
di provenienza”
- che invece gli
era stato riconosciuto soltanto il c.d. “maturato economico” cioè
l’anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso
l’ente di provenienza;
adiva il giudice
del Lavoro di Alessandria per sentir condannare il convenuto, previo riconoscimento
dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, al
pagamento delle differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali, Costituitosi il contraddittorio i convenuti rilevavano
che mentre nell’ordinamento del personale degli enti locali l’anzianità
di servizio non comportava alcuna progressione economica, quello del personale
statale prevedeva scatti di retribuzione di anzianità; che pertanto
l’inquadramento in base all’anzianità di un dipendente proveniente
dagli enti locali nell’ordinamento della scuola avrebbe comportato sempre
un incremento retributivo; che questa non era certamente l’intenzione della
legge 124/99; che l’art.8, comma 4, legge citata disponeva che il trasferimento
del personale degli enti locali nei ruoli dello Stato “avviene gradualmente,
secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione emanato di concerto con i Ministri dell’Interno,
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione
Pubblica…”, che il disposto dell’art.8, comma 2, conteneva semplicemente
una enunciazione di carattere generale circa il riconoscimento delle posizioni
giuridiche dei dipendenti degli enti locali che avrebbe dovuto trovare
attuazione con l’emanazione delle disposizioni ai sensi del successivo
comma 4; che il D.I. n.184 emanato ai sensi di quest’ultimo comma, aveva
rinviato ad un ulteriore successivo decreto la “definizione dei criteri
di inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento
degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto
medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti
accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici…..dell’anzianità
maturata presso gli enti”, che il D.I. 5 aprile 2001 (integrativo D.I.
n.184, il quale a sua volta era integrativo dell’art.8 comma 2 legge 184/99)
aveva recepito l’accordo tra ANAR e OO.SS. sottoscritto in data 20 luglio
2000 il quale all’art.3 aveva previsto l’inquadramento sulla base del solo
“maturato economico”, che il ricorrente solo dall’11.11.1996 era stato
assegnato ad istitutzioni scolastiche; che il servizio prestato in precedenza
non poteva in ogni caso essergli riconosciuto.
Sulle conclusioni
in epigrafe trascritte, all’odierna udienza la causa veniva discussa e
decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è
fondato e merita quindi accoglimento
L’art.8 comma 2°
legge 3 maggio 1999 n.124 statuisce:”Il personale di ruolo di cui al comma
1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche
statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito
nei ruoli del personale ATA Statale…….A detto personale vengono riconosciuti
ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente
locale di provenienza.”
E’ pacifico in causa
che l’inquadramento del ricorrente è avvenuto soltanto in base al
“maturato economico” e non anche all’anzianità di servizio.
Cio’ quindi in evidente
contrasto con quanto stabilito dall’art.8 comma 2 legge citata il quale
prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente
locale di provenienza sia ai fini giuridici che economici.
Ritiene il giudicante
che il legislatore con l’espressione “anzianita’ maturata presso l’ente
di provenienza”, abbia inteso riferirsi all’anzianità corrispondente
all’intero servizio prestato presso tale ente senza alcuna distinzione
in relazione alle mansioni in concreto svolte.
Il concetto di anzianità
valutata in relazione a determinate mansioni appare estraneo alla lettera
della legge e quindi risulta arbitrario.
Pertanto anche il
servizio svolto in istituzioni diverse da quelle scolastiche, risulta suscettibile
di valutazione ai fini del calcolo dell’anzianità reclamata dal
ricorrente.
Cio’ permesso si
rileva che le considerazioni svolte dalla difesa dei convenuti circa la
mancanza della necessaria copertura finanziaria sono inconferenti siccome
relative ad aspetti extragiuridici.
Per quanto concerne
l’accordo sottoscritto tra l’ARAN e le OO.SS in data 20.7.2000 e recepito
nel D.I. 5.4.2001 si rileva che trattandosi di atto amministrativo in contrasto
con specifiche disposizioni normative (art.8 legge citata) deve essere
disapplicato.
Alla luce delle
pregresse argomentazioni il convenuto Ministero dovrà essere condannato
al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento
della pregressa anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione
comunale di Alessandria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati
sulla somma capitale rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (in
conformità al criterio indicato dalla Suprema Corte nella recente
sentenza 29.1.2001. n.38).
Le spese processuali
seguono la soccombenza
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione;
1- dichiara il diritto
di B.B. al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze
dell’amministrazione provinciale di Alessandria, ai fini della progressione
economica stipendiale nel comparto scuola;
2- condanna il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,
al pagamento in favore di Berbero Bruno, delle differenze stipendiali a
decorrere dal 1 gennaio 2000, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi
legali calcolati sulla somma capitale annualmente secondo gli indici ISTAT;
3- condanna il Ministero
a rifondere al ricorrente le spese processuali che si liquidano in complessivi
euro 900,00 oltre accessori; con distrazione a favore degli avv.ti Oberdan
e Roberta Forlenza.
Alessandria 15 luglio 2003
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