REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Alessandria, dott. P.M., ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 15 luglio 2003 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa n.253/2003 RG

Promossa
B.B, elettivamente domiciliato in …… presso lo studio degli avv. ……..che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA direzione generale regionale per il Piemonte, in persona del dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Alessandria, in rappresentanza e difesa dell’Amministrazione ai sensi dell’art.417 bis 2° comma cpc;

CONVENUTO
ISTITUTO CELLINI DI VALENZA, in persona del dirigente scolastico che lo rappresenta e difende ai sensi dell’art.417 bis, 2° comma, epc;

CONVENUTO

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
piaccia al giudice del lavoro di Alessandria, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo per violazione dell’art.8, 2 comma L. n.124/99;
dichiarare che parte ricorrente è titolare del diritto al riconoscimento nei ruoli dello Stato nella qualifica di “collaboratore scolastico” con una anzianità, ai fini giuridici ed economici, all’1.1.2000 di anni 8 e mesi 6, e che il trattamento economico annuale spettantegli in relazione a detta anzianità era, al gennaio 2000, di lire 11.682.000, salvi gli aumenti contrattuali successivi.
Conseguentemente condannare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nella persona del Ministro pro tempore in carica,
- ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento della suddetta assunzione, nonché al pagamento del relativo trattamento economico e di tutti gli arretrati, dovuti per differenza tra il percepito ed il percependo, maturandi dal gennaio 2000 al mese precedente quello in cui sarà emessa la sentenza e, pari alla data del 1 novembre 2002, ad euro 629,29 con gli interessi e rivalutazione monetaria da determinarsi al saldo, previo, ove occorra, CTU;
- al pagamento dei diritti ed onorari di giudizio maggiorati di rimborso generale spese, CPNA ed IVA di legge da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
-
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Voglia il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
rigettare nel merito avversa domanda,
in subordine riconoscere al ricorrente il solo servizio di ruolo decorrente dall’11.11.1996 prestato alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Alessandria presso istituzioni scolastiche e in profili di cui alla tabella A allegata all’accordo ARAN/OO.SS. sottoscritto il 20.7.2000.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO ISTITUTO CELLINI DI VALENZA
Rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2003 B.B. premesso:
che alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n.124 era dipendente della Provincia di Alessandria, con mansioni di operatore scolastico di III livello, assegnato all’Istituto Superiore Cellini di Valenza;
- che per effetto dell’art.8 legge citata era stato trasferito, con decorrenza 1.1.2000, alle dipendenze dello Stato;
- che ai sensi del predetto art.8, 2° comma, aveva diritto al riconoscimento “ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza”
- che invece gli era stato riconosciuto soltanto il c.d. “maturato economico” cioè l’anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l’ente di provenienza;
adiva il giudice del Lavoro di Alessandria per sentir condannare il convenuto, previo riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, al pagamento delle differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Costituitosi il contraddittorio i convenuti rilevavano che mentre nell’ordinamento del personale degli enti locali l’anzianità di servizio non comportava alcuna progressione economica, quello del personale statale prevedeva scatti di retribuzione di anzianità; che pertanto l’inquadramento in base all’anzianità di un dipendente proveniente dagli enti locali nell’ordinamento della scuola avrebbe comportato sempre un incremento retributivo; che questa non era certamente l’intenzione della legge 124/99; che l’art.8, comma 4, legge citata disponeva che il trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli dello Stato “avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione emanato di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica…”, che il disposto dell’art.8, comma 2, conteneva semplicemente una enunciazione di carattere generale circa il riconoscimento delle posizioni giuridiche dei dipendenti degli enti locali che avrebbe dovuto trovare attuazione con l’emanazione delle disposizioni ai sensi del successivo comma 4; che il D.I. n.184 emanato ai sensi di quest’ultimo comma, aveva rinviato ad un ulteriore successivo decreto la “definizione dei criteri di inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici…..dell’anzianità maturata presso gli enti”, che il D.I. 5 aprile 2001 (integrativo D.I. n.184, il quale a sua volta era integrativo dell’art.8 comma 2 legge 184/99) aveva recepito l’accordo tra ANAR e OO.SS. sottoscritto in data 20 luglio 2000 il quale all’art.3 aveva previsto l’inquadramento sulla base del solo “maturato economico”, che il ricorrente solo dall’11.11.1996 era stato assegnato ad istitutzioni scolastiche; che il servizio prestato in precedenza non poteva in ogni caso essergli riconosciuto.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento
L’art.8 comma 2° legge 3 maggio 1999 n.124 statuisce:”Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA Statale…….A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.”
E’ pacifico in causa che l’inquadramento del ricorrente è avvenuto soltanto in base al “maturato economico” e non anche all’anzianità di servizio.
Cio’ quindi in evidente contrasto con quanto stabilito dall’art.8 comma 2 legge citata il quale prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza sia ai fini giuridici che economici.
Ritiene il giudicante che il legislatore con l’espressione “anzianita’ maturata presso l’ente di provenienza”, abbia inteso riferirsi all’anzianità corrispondente all’intero servizio prestato presso tale ente senza alcuna distinzione in relazione alle mansioni in concreto svolte.
Il concetto di anzianità valutata in relazione a determinate mansioni appare estraneo alla lettera della legge e quindi risulta arbitrario.
Pertanto anche il servizio svolto in istituzioni diverse da quelle scolastiche, risulta suscettibile di valutazione ai fini del calcolo dell’anzianità reclamata dal ricorrente.
Cio’ permesso si rileva che le considerazioni svolte dalla difesa dei convenuti circa la mancanza della necessaria copertura finanziaria sono inconferenti siccome relative ad aspetti extragiuridici.
Per quanto concerne l’accordo sottoscritto tra l’ARAN e le OO.SS in data 20.7.2000 e recepito nel D.I. 5.4.2001 si rileva che trattandosi di atto amministrativo in contrasto con specifiche disposizioni normative (art.8 legge citata) deve essere disapplicato.
Alla luce delle pregresse argomentazioni il convenuto Ministero dovrà essere condannato al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione comunale di Alessandria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati sulla somma capitale rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (in conformità al criterio indicato dalla Suprema Corte nella recente sentenza 29.1.2001. n.38).
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
1- dichiara il diritto di B.B. al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Alessandria, ai fini della progressione economica stipendiale nel comparto scuola;
2- condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore di Berbero Bruno, delle differenze stipendiali a decorrere dal 1 gennaio 2000, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla somma capitale annualmente secondo gli indici ISTAT;
3- condanna il Ministero a rifondere al ricorrente le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 900,00 oltre accessori; con distrazione a favore degli avv.ti Oberdan e Roberta Forlenza.

Alessandria 15 luglio 2003


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