SENT. n. 614

R. G. N° 126/01

Dott. ANGELA RUIZ PRESIDENTE

Dott. ANGIOLA SBORDONE CONSIGLIERE

Dott. PAOLA ACCARDO CONSIGLIERE Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza del 20/09/01 e promossa con ricorso depositato in cancelleria il 06/02/00

COMUNE DI MILANO

elettivamente domiciliata in Milano, via della Guastalla n.8, presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati M. Rita Surano, Elena Savasta e Angelo Vitali che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti

appellante

CONTRO

SAGGESE MARIANGELA

elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti Venosta 5 presso lo studio dell' avv. Gianluigi Valesini che, unitamente all'avv. Isacco Sullam, lo rappresenta e difende

appellata

OGGETTO

Diritto alla convocazione dell'assemblea retribuita

Per l'appellante:

"Voglia codesta Ill. ma Corte d'Appello, in via preliminare: attivare la procedura prevista dall'art. 68 bis del D. Lgs. 29/93;

nel merito: in riforma della sentenza n.870/OO del Giudice del Lavoro di Milano, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra Saggese Mariangela.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari ".

Per l'appellata:

"1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere il ricorso confermando integralmente la sentenza impugnata.

2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite in entrambi i gradi di giudizio "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Saggese Mariangela, componente della R.S.U. del Comune di Milano, chiedeva al Giudice del Lavoro il riconoscimento del diritto di indire l'assemblea non retribuita dei dipendenti, di cui all' art 2 del CCNLQ del

5. 9. 98.

La ricorrente otteneva il provvedimento provvisorio, confermato in sede di reclamo del Comune di Milano.

Istaurato tempestivamente il giudizio di merito, la Saggese otteneva sentenza di accertamento della fondatezza della pretesa.

Avverso la sentenza propone appello il Comune di Milano.

Resiste l'appellata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta l'appellante che il primo giudice, sulla base dei soli art. 2 e 10 del CCNQ del 5.9.98, abbia ritenuto che il diritto di indire l'assemblea spetti anche singolarmente al delegato della RSU.

Alla luce dell'art. 5 del coevo Accordo Quadro per la Costituzione delle RSU, il diritto un questione risulterebbe invece garantito alla rappresentanza sindacale nel suo complesso, non ai singoli delegati.

La Corte non può che ribadire quanto correttamente ed esaurientemente motivato in proposito dal primo giudice.

Posto che l'art. 2 del CCNQ al n.2 testualmente dispone le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro dia soggetti indicati dall'art. 10, e l'art. 10 fa testualmente riferimento ai componenti delle R. S. U. , non si può disattendere questo inequivoco dato testuale per il fatto che, il coevo Accordo Quadro sulla costituzione delle RSU si esprime indicando che sono garantiti complessivamente i seguenti diritti…. Come ha rilevato il primo giudice, il complessivamente si riferisce all'elenco dei diritti e non alla RSU nel suo complesso.

Ogni eventuale dubbio andrebbe comunque risolto alla luce della manifestamente inequivoca indicazione che invece fa il CCNLQ al n. 2 dell'art. 2.

Quanto poi all'obiezione di carattere pratico, che il riconoscimento del diritto di indire l'assemblea ai singoli delegati della RSU comporterebbe una eccessiva proliferazione di convocazioni,è facile osservare che il limite annuo pro capite delle ore retribuite che i dipendenti hanno a disposizione per la partecipazione ad assemblee costituisce un idoneo filtro ai fini di un eccessivo proliferare di assemblee.

Stante la chiarezza delle disposizioni di cui al CCNQ come sopra riportate, non vi è luogo per attivare la procedura di cui all'art. 68 bis del D. Lgs. n. 29/93.

Dalla totale conferma della sentenza consegue la condanna dell'appellante di Milano al pagamento delle spese di questo secondo grado del giudizio.

Tali spese vengono liquidate in complessive £ 2.500.000

la Corte conferma la sentenza appellata;

condanna l'appellante a pagare £ 2,500.000, per spese del grado.

Milano, 20 settembre 2001.

Il Presidente

Angela Ruiz

L'Estensore

Paola Accardo

Resa pubblica mediante

deposito in Segreteria

26 OTT 2001

Il Direttore della Cancelleria

Francesco DEL BOVE ORLANDI


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