REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LODI

In funzione del Giudice del Lavoro

In persona del dr. Luigi Gargiulo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 222 R.G. 2003 promossa da:

B.E. ed altri, rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Bersani presso il quale sono elettivamente domiciliati in Lodi, via Nino Dall’Oro, n.4;

Ricorrente


CONTRO

Direzione Didattica Statale IV Circolo di Lodi e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi, dal Dirigente Scolastico;

Resistenti

Conclusioni

Per i ricorrenti: “Previa disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo per violazione dell’art.8, comma II, della legge 3.5.1999, n.124, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla data dell’1.1.2000, al riconoscimento nei ruoli dello Stato alle seguenti qualifiche ed anzianità giuridiche ed economiche:

- quanto alla signora B.E. Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 17 anni e 1 mese;
- quanto al signor B.G.: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 16 anni e 4 mesi;
- quanto al signor B.C.: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 14 anni;
- quanto alla signora D. M. aria: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 17 anni e 10 mesi;
- quanto al signor F.R.: Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 22 anni, 2 mesi e 15 giorni;
- quanto alla signora S.D. Collaboratore Scolastico con un’anzianità di 7 anni, 7 mesi e 10 giorni;
condanna la Direzione Didattica Statale IV Circolo di Lodi ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, in via tra loro solidale o alternativa:
- a riconoscere ed in ogni caso ad adottare tutti gli atti conseguenti al riconoscimento per ciascun ricorrente, ai fini economici e giuridici, della predetta anzianità maturata alle dipendenze dell’Ente Locale di provenienza dalla data dell’assunzione al 31.12.1999;
- a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento economico tabellare dovuto in relazione alla categoria e all’anzianità stabile del CCNL 26.5.1999 e successivi rinnovi del Comparto Scuola;
- a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a partire dall’1.1.2000 tra quanto percepito a titolo di stipendio e di indennità integrativa speciale ed il percipiendo, con interessi a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
sentenza esecutiva
con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Per le resistenti “Rigettare il ricorso dei sigg. B.E., B. G., B. C., D. M., F. R. e S. D..
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato in cancelleria in data 11 marzo 2003, i ricorrenti in epigrafe indicati- premesso di aver prestato servizio in alcuni (B., B., B., F.) presso il Comune di Lodi e gli altri presso il Comune di Crespiatica (D) e quello di Mulazzanno (S.), con qualifica di Collaboratore Scolastico, e di essere stati trasferiti nei ruoli del personale ATA Statale, in virtù di quanto disposto dall’art. 8 L. 124/99, con decorrenza dall’1.1.2000, senza il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza- chiedevano la condanna delle Amministrazioni convenute a riconoscergli l’anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza ed a corrispondergli le conseguenti differenze stipendiali, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio la Direzione Didattica Statale IV Circolo di Lodi ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati dal dirigente scolastico, eccependo che l’inquadramento retributivo dei ricorrenti era avvenuto nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo intervenuto tra l’ARAN ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in data 20.7.2000, recepito successivamente in DM 5.4.2000, e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda.
Senza necessità di istruttoria, la causa era discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo, nel corso dell’udienza del 25 giugno 2003.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Il trasferimento del personale ATA degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche, nei ruoli del personale ATA statale, è avvenuto, con decorrenza dall’1.1.2000, in virtù di quanto disposto dall’art .8, L. 124/99, il quale dopo aver previsto che il personale trasferito “è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili” ha stabilito che “a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza”.
L’art. 3 del D.M. 23 luglio 1999, n. 184, emanato, in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 3, L. 124/99, per stabilire “tempi e modalità” del predetto trasferimento di personale, ha stabilito che “con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione……verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché all’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva……fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell’art. 47 della legge n.428/1990”.
L’art. 34 Dlgs.29/93 disciplina le modalità di passaggio ai dipendenti per effetto di trasferimento di attività e stabilisce l’applicazione, al personale trasferito, dell’art. 2112 c.c. nonché dispone l’osservanza delle procedure di informazione e consultazione sindacale di cui all’art.47 L.428/1990.
L’Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali all’art. 3 ha stabilito che “i dipendenti…..sono inquadrabili nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità
…..l’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31.12.1999,….è corrisposta…"ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale”.
Il citato accordo è stato recepito, successivamente, nel D.M. 5.4.2001.
Orbene, l’Amministrazione ha inquadrato, quindi, il personale in questione in base al solo “maturato economico”, senza tenere conto dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente locale, con la conseguenza che la ricorrente percepisce attualmente una retribuzione inferiore rispetto ad un collega di pari qualifica e di pari anzianità ma maturata alle dipendenze dello Stato.
E’ evidente, quindi, che il D.M. 5.4.2001, nella parte in cui dispone l’inquadramento del personale ATA transitato nei ruoli dello Stato in base al solo “maturato economico” e non anche all’anzianità di servizio, è illegittimo (quindi deve essere disapplicato) perché viola il disposto dell’art. 8, comma 2 L. 124/99.
In realtà non solo il D.M. 5.4.2001 è in contrasto con l’art. 8, comma 2 L. 124/99, ma anche con l’art. 3 D.M. 23.7.1999, n. 184. Questa norma, infatti, conteneva lo stesso principio contenuto dall’art.8 L. 124/99, e stabiliva che il successivo decreto ministeriale, da adottare all’esito della contrattazione collettiva, doveva essere emanato tenendo conto del riconoscimento “ai fini giuridici ed economici” dell’anzianità maturata presso gli enti di provenienza.
Il D.M. 5.4.2001, quindi, non solo è illegittimo perché contiene un principio contrario a quanto stabilito dall’art.8, comma 2, L. 124/99, ma anche perché è in contrasto con la stessa fonte regolamentare (art. 3 D.M. 23.7.1999) che ne ha legittimato l’emanazione.
Le Amministrazioni convenute si sono difese (citando una sentenza del tribunale di Torino dell’1 aprile 2003) sostenendo che l’art. 8 L. 124/99 è una norma che non ha un’immediata portata precettiva, in quanto indica soltanto le linee programmatiche per il trasferimento del personale, necessitando, quindi, per avere concreta applicazione, di un successivo provvedimento regolamentare.
In realtà l’art. 8, comma 3, L. 124/99 prevede il ricorso allo strumento regolamentare ma esclusivamente per stabilire “tempi e modalità” del trasferimento del personale, ma non per stabilire gli effetti del trasferimento che sono già indicati, in maniera chiara e non equivoca, dal comma 2, della citata disposizione, ove è stato già previsto il riconoscimento “ai fini giuridici ed economici” dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.
Le Amministrazioni convenute si sono difese anche sostenendo che l’Accordo integrativo del 20.7.2000, deroga alla disciplina legislativa in virtù dell’art. 2 Dlgs 165/02 che prevede “eventuali disposizioni di legge, regolamento e statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro, la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi”.
Come anticipato l’Accordo del 20.7.2000 è stato stipulato ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell’art. 47 della legge n. 428/1990 cioè per disciplinare le modalità di passaggio di dipendenti, non per determinare gli effetti, e comunque non è un accordo che trova fondamento nel D.lgs 165/2001 ma soltanto in un decreto ministeriale, tanto che per dargli efficacia è stato necessario recepirlo in un successivo decreto ministeriale.
L’ultima obiezione riguarda la mancanza nella legge 124/99 della copertura finanziaria finalizzata al sostentamento degli oneri economici derivanti dal riconoscimento, al personale trasferito nei ruoli dello Stato, dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.
Invero, l’art. 8, comma 5, L. 124/99 ha stabilito la “riduzione sei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale”. Il legislatore, quindi, anche se ha usato una discutibile tecnica legislativa, probabilmente, ha pensato al maggiore impegno di spesa dello Stato proprio attraverso la previsione della riduzione dei finanziamenti agli enti locali in proporzione al minor onere gravante sui bilanci di questi ultimi dovuto al trasferimento di parte del personale allo Stato.
Deve essere affermato, quindi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza, per il periodo di tempo indicato nei rispettivi certificati di servizio, al fine della progressione economica stipendiale del comparto scuola. A ciò consegue la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità con decorrenza dall’1 gennaio 2000.
Le predette differenze retributive dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali in applicazione dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste a carico delle Amministrazioni convenute che dovranno rimborsarle, in solido, in favore dei ricorrenti, nella misura complessiva (tenuto conto della natura seriale della controversia) di € 1.100,00 (di cui € 436,90 per diritti ed € 663.1 per onorari) oltre CPA ed IVA.
L’avv. Giuseppe Bersani ha dichiarato di essere “anticipatario” e tale dichiarazione si riferisce, evidentemente, all’anticipazione delle spese ma non ha indicato quali spese, non imponibili, ha sostenuto. Non è quindi, disposta la detrazione non avendo, tra l’altro, il procuratore dichiarato di non aver ancora riscosso gli onorari, come prevede l’art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

a) accerta il diritto di B.E., B. G., B. C., D. V., F. R., e S.D. al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza per i periodi di tempo indicati nei rispettivi certificati di servizio ai fini della progressione economica stipendiale del comparto scuola;
b) condanna le Amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità dell’1 gennaio 2000, oltre interessi legali, dalla maturazione del diritto fino al saldo;
c) condanna le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore della ricorrente complessivamente in € 1.100,00 oltre CPA ed IVA.

Lodi 25 giugno 2003


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