LAVORO N. 510 Cron. 27/01/2003
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, dott. Paolo Negri della Torre, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3209 del Ruolo Generale 2002

promossa da

Ospedale Maggiore di Milano Istituto di Ricovero a carattere scientifico dì diritto pubblico, con gli avv.ti Salvatore Trifirò e Marina Torta ricorrente in opposizione

contro

SAP Unicobas Sanità - Sindacato Autogestito Policlinico dell'Unicobas Sanità, aderente alla Confederazione Italiana di Base CIB Unicobas, con l'avv. Luigi Zezza convenuto in opposizione

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 28 1. n. 300/70, depositato il 30 ottobre 2001, il SAP Unicobas Sanità Sindacato Autogestito Policlinico dell'Unicobas Sanità, organismo sindacale locale della Confederazione Italiana di Base CIB Unicobas, esponeva che, con lettera in data 8/10/2001 il proprio r. s. u. sig. Michele Albo aveva comunicato all'Ospedale Maggiore di Milano la convocazione di un'assemblea, ex art. 20 St. lav. , per il 12/10 successivo richiedendo a tal fine l'autorizzazione all'uso di un locale aziendale; che peraltro tale autorizzazione era stata negata sul rilievo che, ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. integrativo 20/9/2001, le assemblee potevano essere indette unicamente dalla rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso e non dai singoli componenti, che tale posizione era stata anche in seguito ribadita nonostante la diffida a non ostacolare l'esercizio dei diritti sindacali. Il ricorrente concludeva, pertanto, affinché il comportamento descritto venisse dichiarato antisindacale e quindi, in via di rimozione degli effetti, affinché venisse ordinato all'Ospedale di concedergli locali idonei allo svolgimento di assemblee sindacali in orario di servizio, consentendo l'indizione di assemblee retribuite.

Si costituiva il resistente eccependo. in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva, nella duplice considerazione che il SAP Unicobas non era né un'associazione sindacale in senso stretto, comunque possedeva il requisito della nazionalità; rilevava, ancora, l'inammissibilità delle domande, posto che il contenuto delle pronunzie ex art. 28 non può consistere nel mero accertamento dell'esistenza di comportamenti antisindacali, né può essere finalizzato ad una condanna in futuro; nel merito assumeva in ogni caso l'infondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.

Con decreto 12-14 marzo 2002, il Giudice accoglieva il ricorso, dichiarando compensate le spese.

Avverso tale provvedimento proponeva opposizione, con ricorso depositato il 19 aprile 2002, l'Ospedale Maggiore di Milano, svolgendo sostanzialmente le stesse considerazioni già proposte nella fase d'urgenza.

Resisteva il sindacato, ribadendo anch'esso quanto già argomentato e osservato.

All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa.

respinge l'opposizione proposta; spese compensate.

Milano, 27 gennaio 2003

Il Giudice del lavoro
Paolo Negri della Torre

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Milano
OGGI 28 FEB 2003
Il Cancelliere Giuliano Privitero


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