TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Milano, dott. Francesco I. Frattin, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

Nel ricorso col n. di R.G. 768/2001 proposto da

FISAFS di Milano e Provincia

col proc. Avv. S. Chiusolo e M. Borali

contro

GRUPPO GORLA S.p.A.

col proc. Avv. G. Catalano

Oggetto: ricorso ex art.28 legge 300/70.

Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui al verbale 14.2.2001, osserva:

il sindacato ricorrente lamenta che la società convenuta, ricevuta la comunicazione sindacale dell'avvenuta indizione di assemblee articolate per il giorno 2 gennaio 2001 - in relazione all'introduzione di nuovi turni di lavoro - abbia da un lato comunicato all'O.S. richiedente di non poter accedere alla richiesta per non pregiudicare il servizio al cliente ( le Ferrovie dello Stato), dall'altro abbia affisso un avviso al personale nel quale definiva le assemblee "non accettabili in quanto non compatibili con le esigenze di servizio", annunciava di segnalare la cosa alla Commissione di garanzia ex legge 146/90 per le opportune valutazioni e si riservava "di avviare ogni conseguente azione disciplinare nei confronti dei lavoratori" partecipanti. Premesso che, dopo tale pubblicazione, soltanto un sindacato (tra i diversi promotori) aveva confermato le assemblee mentre nessun lavoratore vi aveva partecipato, l'O.S. ricorrente afferma l'antisindacalità del detto comportamento aziendale, in quanto diretto ad impedire le assemblee senza valide ragioni di diritto e chiede dichiararsi detta antisindacalità e adottarsi ogni opportuno provvedimento per salvaguardare il diritto leso, ordinarsi alla convenuta di non reiterare in futuro il detto comportamento ed ordinarsi la trasmissione dell'emandando decreto alla Commissione di garanzia.

Si è costituita la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Assume la convenuta che le assemblee in questione avrebbero realizzato gli stessi effetti di uno sciopero a singhiozzo e pertanto, anche sulla scorta di una precedente decisione della Commissione di garanzia, afferma l'illegittimità di assemblee solo formalmente tali e perciò indette senza la salvaguardia delle esigenze del servizio pubblico .

Lo scrivente rileva : che il diritto di assemblea è centrale tra i diritti sindacali ed è distintamente previsto e tutelato rispetto al diritto di sciopero ; che, nel caso di specie, la struttura articolata dell'assemblea non consente la facile qualificazione di quest'ultima come pseudo assemblea (sciopero a singhiozzo mascherato) in quanto discende necessariamente dall'organizzazione del lavoro per turni; che non basta la possibilità che dall'assemblea discendano obiettivamente conseguenze paragonabili a quelle dello sciopero per estendere ad essa, per via interpretativa, limitazioni e vincoli non previsti dalla legge; che l'assemblea in questione, dato lo scottante tema che ne era l'oggetto - introduzione di nuovi orari di lavoro contestati dal sindacato ricorrente - sembra giustificarne (volendo entrare nel merito) l'ampia durata (tre ore per turno), durata che lasciava peraltro cinque ore di lavoro per turno. Pertanto, ritenuto improponibile un processo alle intenzioni del sindacato in assenza - nell'assemblea indetta - di elementi riconoscibili come spurii, e rilevato che la legge non prevede limiti per il diritto di assemblea, deve ritenersi che l'O.S. ricorrente avesse pieno diritto di indire e tenere l'assemblea articolata in questione. Ne deriva l'antisindacalità del comportamento aziendale, esplicitamente diretto alla limitazione del diritto di assemblea. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Sembra opportuno accogliere, per evidenti ragioni, anche la richiesta della comunicazione del presente decreto alla Commissione di garanzia. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice

Dichiara antisindacale il comportamento aziendale consistito nel diniego allo svolgimento dell'assemblea indetta per il 2.1.2001; ordina alla società convenuta di non reiterare per il futuro - in analoga vicenda - il detto comportamento; ordina alla convenuta di trasmettere copia del presente decreto alla Commissione di garanzia. Condanna la società resistente alle spese di lite, liquidate in £.3.000.000.

Milano 27.12.2000 Il Giudice del Lavoro

(Francesco I. Frattin)


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