IL
GIUDICE
A
scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, osserva:
Con
ricorso ex art, 28 L. n, 300/1970 proposto in data 22.5.2006 CUB (Confederazione
Unitaria di Base) Tessili e Affini - Federazione di Vicenza, premesso che:
1)nel
mese di aprile 2006 il Sig. Faccin Daniele, R:S.U. eletto nella
lista della O:S. ricorrente, ha richiesto alla Direzione del personale
dello stabilimento della Marzotto di Valdagno di poter svolgere un'assemblea
retribuita di tutti i lavoratori dell'unità, produttiva per il giorno
13.4.2006 (doc. 1);
2)con
lettera del 7.4.2006 l'Azienda, in relazione alla suddetta richiesta
di assemblea, ha comunicato al sig. Faccin: “non esistono i presupposti
per il Suo accoglimento” (doc.
2);
3)con
fax del 10.4.2006 la O.S. ricorrente e il sig. Faccin in qualità
di R.S.U. hanno invitato nuovamente la convenuta a consentire lo svolgimento
dell'assemblea chiedendo una sollecita risposta in merito (doc. 3), ma
la Società ribadiva oralmente al sig. Faccin il
rifiuto di concedere lo svolgimento dell'assemblea, tanto promesso,
l'O.S. ricorrente ha denunciato il comportamento antisindacale della convenuta
Marzotto spa consistito nella negoziazione del diritto al componente della
RSU:, Faccin Daniele, eletto nella lista CUB Tessile di indire assemblee
ai sensi dell'art. 20 St. lav..
Si
è costituita in giudizio Marzotto spa con memoria difensiva depositata
il 9.6.2006, eccependo/deducendo:
1)
il difetto di legittimazione attiva della O.S. ricorrente per carenza deirequisiti
richiesti dall'art 28 Stat. lav. “e, in particolare, per difetto di
effettiva diffusione sul territorio nazionale nonché per scarsa
rappresentatività di CUB sia con riferimento alla consistenza numerica
degli iscritti che con riguardo alle categorie rappresentate”;
2)
di avere di fatto sempre consentito al Faccin di svolgere una piena e libera
attività con tutti i benefici previsti le prerogative di un membro
della RSU. Pur non avendone il Faccin giuridicamente titolo a seguito della
mancata composizione di un conflitto intersindacale insorto tra C.U.B.
e le altre OO.SS.. (“Il Faccin non è mai stato eletto nella RSU
di Valdagno, mentre è stata eletta per i CUB la sig.ra Grigolato,
poi passata alla UIL, senza dimettersi dalla carica di componente di RSU,
ma solo dal sindacato ricorrente anche se la Società per scrupolo,
senza entrare nel merito di un conflitto di natura intersindacale, ha permesso
al lavoratore di svolgere attività sindacale con tutte le prerogative
di componente della RSU ...
Poiché
la Grigolato non si è mai dimessa dalla carica di componente della
RSU vi è quindi un primo motivo per ritenere che il Faccin non avesse
titolo per convocare l'assemblea”)
3)
nel merito, l'infondatezza del ricorso per carenza di titolarità
del singolo membro di RSU di convocare l'assemblea sindacale.
Con
riferimento al primo punto (contestata carenza del requisito della nazionalità
in capo alla O.S. ricorrente), secondo la Suprema Corte "E’ maggiormente
rappresentativa ai sensi dell'art. 19 lett., a) Stat. lav., prima dell’abrogazione)
la confederazione sindacale (nella specie Cub Confederazione Unitaria di
Base)che: a) abbia l'adesione d’organizzarsi
di vari settori dell’industria, del terziario e del pubblico impiego con
un numero non esiguo di aderenti (il dato numerico, ai fini della verifica
di un'equilibrata distribuzione tra i settori, non è in sé
decisivo quando sia in ogni modo osservabile un'apprezzabile consistenza
organizzativa); b) abbia diffusione territoriale (desumibile anche dalle
attestazioni della p.a., dal Ministero del lavoro, o, comunque, dagli stessi
accertamenti giudiziari); c) abbia diretta implicazione in conflitti di
lavoro o in azioni per l'organizzazione di scioperi (Cassazione civile
sez. lav., 30 marzo 1998. n. 3341).
Nella
fattispecie in esame, rileva questo G.L. che:
CUB
Tessili è una O.S. costituita in data 14.1.1993 ed aderisce alla
CUB Confederazione Unitaria di Base (docc. A, B, C ricorrente);
la maggiore rappresentatività e diffusione sul territorio nazionale
della CUB è dimostrata dall'elenco delle organizzazioni di categoria
aderenti alla Confederazione e delle sedi CUB dislocato in 19 regioni (doc.
E ricorrente);
la CUB è presente nel consiglio CNEL (doc. G. ricorrente), ed ha stipulato convenzioni a livello nazionale con l'INPS, anche per la categoria del Tessili (doc. H ricorrente);
CUB
Tessili ha finalità di carattere nazionale e generale sotto il profilo
sindacale (v. Statuto allegato sub. doc. B ricorrente), ed ha aderito
all’accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie, sottoscritto dalle organizzazioni il 20.12.1993 (doc. I ricorrente);
L’OS.
ricorrente ha prodotto gli atti costitutivi delle associazioni provinciali
di Vicenza, Milano, Pavia, Varese, Bergamo, Roma, Potenza, Monza, Benevento,
Avellino, Napoli, Caserta, Taranto e Ragusa, che attestano la presenza
e l'operatività della ricorrente in 14 province e 7 regioni (doc.
L).
Inoltre,
l'O.S. ricorrente ha allegato documentazione relativa alla attività
(con diretta implicazione in questioni di lavoro) dalla medesima svolta,
sia a livello nazionale che territoriale (docc. da M a S).
Ne discende pertanto l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Marzotto spa di difetto di legittimazione attiva della O.S..ricorrente (peraltro non sollevata dalla ditta convenuta in precedenti procedimenti ex art 28 Stat lav. proposti da CUB Tessili ed Affini Federazione, di Vicenza davanti all'intestato Ufficio).
La
società Marzotto spa ha pure sostenuto che in sig. Faccin Daniele
non ha titolo per convocare l'assemblea, in quanto "non è mai
stato eletto nella RSU di Valdagno (pur dando atto che lo stesso lavoratore
ha sempre svolto pienamente e “con tutte le prerogative" le finzioni
proprie di tale ruolo).
L'assunto non appare condivisibile.
Invero,
è pacifico e non contestato in causa che il sig. Faccin ha regolarmente
svolto il suo ruolo di componente RSU dell'O.S. ricorrente, senza che sia
stata sollevata alcuna contestazione né da parte dell'Azienda, resistente,
né da parte. degli altri membri della RSU e delle relative sigle
territoriali di appartenenza dei singoli delegati.
Così
facendo, Marzotto spa ha di fatto sempre riconosciuto in capo al Faccin
la titolarietà della carica di componente RSU, concedendogli tutte
le prerogative del ruolo.
Tale
condotta deve ritenersi peraltro legittima e dovuta da parte di Marzotto
spa, posto che, secondo la giurisprudenza, "costituisce condotta antisindacale
il comportamento del datore di lavoro che nega ad un'organizzazione sindacale
il diritto di sostituire il membro della R:S:U eletto nella propria lista
che aveva disdettato la propria affiliazione sindacale, con il primo non
eletto della lista stessa" (Tribunale Milano 30.6.2003; conf. Tribunale
di Nola 29.6.2002).
Nel merito, osserva questo G.L. che l'accordo interconfederale 20.12.1993 per le costituzioni delle RSU all’art. 4 dispone che “i componenti delleRSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarietà dei diritti,permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. 300/70 .... Tale articolo, che regolamenta lemodalità di costituzione e di funzionamento delle RSU, i diritti, permessi e le libertà sindacali, prevede a proposito del funzionamento delle RSU il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro ex art 20 Stat. lav.
Il
successivo art. 5 dispone che le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti
nella titolarietà dei poteri e nell'esercizio delle funzioni a essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge…”
La
giurisprudenza di merito ha ripetutamente statuito (v. ex plurimis Trib.
Firenze15.12.2003, Trib. Milano
10.1.2003, Corte Appello Roma 13.9.2001) che laconvocazione
di assemblea ex art 20 Stat. Lav. è un diritto
che
spetta a ciascuna singola componente delle RSU e non deve necessariamente
essere esercitato dall’organismo unitario nel suo complesso.
La
Corte di Cassazione, dopo un primo orientamento di segno contrario (v.
sentenze n. 2855 del 26.2.2002 e n. 5765 del 20.4.2002) con la recente
sentenza n. 1892 dell' 1.2.2005 ha modificato la propria posizione sul
tema , statuendo che "in base al combinato disposto degli artt. 4
e 5 dell'accordo interconfederale 20.12.1993 le RSU subentrano integralmente
nelle prerogative sindacali delle RSA, sia quelle riferibili all'organismo
RSA collegialmente inteso sia a quelle attribuite ai suoi dirigenti” e
che "pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro
che, in violazione dei combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’accordo
interconfederale 20.12. 1.993, si rifiuta di consentire ai lavoratori di
riunirsi nell'assemblea indotta da un singolo componente della RSU”.
Secondo
il recente orientAmento della Suprema Corte, il combInato disposto degli
artt. 4 e 5 del citato accordo interconfederale per la costituzione delle
RSU 20.12.1993 deve essere quindi inteso nel senso che le
prerogative sindacali delle RSA tutte, sia quelle riferibili alla singola
Rappresentanza sindacale aziendale, sia quelle attribuite ai suoi dirigenti
sono pattiziamente riconosciute alle RSU, o tra queste prerogative sindacali
è ricompreso il diritto di indire l'assemblea sindacale.
In
particolare, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza n. 1892/2005,
ha così argomentato:
“…Il
modello dell'art. 20 Stat. lav., che prevede che ad indire l'assemblea
siano, singolarmente o congiuntamente, le RSA nell'unità produttiva,
non si pone affatto come limite legale all'autonomia contrattuale collettiva
che riconosca il diritto di indire l'assemblea alle RSU.Diverso
è il criterio di rappresentatività (delle RSU rispetto a
quello delle RSA) e nulla esclude che una particolare prerogativa sindacale
espressamente prevista dalla contrattazione collettiva (il sopra menzionato
accordo interconfederale) possa essere configurare diversamente, talché,
quali che siano le modalità di convocazione della RSA, ex art, 20
Stat. lav. ad ove anche tale disposizione fosse interpretata nel senso
di escludere che l'assemblea possa essere indetta dal singolo dirigente
di una RSA se a composizione collegiale, non può analogamente predicarsi
che giammai il singolo RSU possa indire l'assemblea. Né viene in
rilievo il limite dell'art. 17 Stat. lav. sul sindacato di
comodo atteso che la RSU è formata su base elettiva e quindi non
c’è in radice alcuna prefigurazione di un sindacato in posizione
differenziata che debba essere scrutinata per verificarne la riconducibilità,
o meno, alla fattispecie dell'_art 17 cit.. Occorre quindi null'altro
che interpretare la norma contrattuale collettiva per ricostruire la prerogativa
sindacale in esame.
Il conclusione la prospettazione difensiva della società ricorrente nella memoria difensiva, secondo cui dall’art. 20 Stat. lav. e dai principi in materia di rappresentatività sindacale risulterebbe che l’assemblea non potrebbe giammai essere indetta dal singolo rappresentante sindacale unitario, è destituita di fondamento, operando il diverso principio di diritto secondo cui l’autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda (quali nella specie le RSU di cui all’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970 e alle prime può assegnare prerogative sindacali –quale il diritto di indire l’assemblea sindacale –non necessariamente identiche a quelle delle RSA con il limite previsto dall’art. 17 legge 300/70 cit. divieto di riconoscere ad un sindacato un’ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro.
5.
Occorre
allora considerare il motivo di ricorso nella sua ordinaria formulazione
segnatamente nei due profili in cui esso si articola
Quanto
al primo profilo è sufficiente considerare che è vero che
la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la prospettazione difensiva della
società secondo cui il diritto di assemblea è stato conferito
alle RSA (dall’art. 20 Stat. lav.)come organismo e non già ai singoli
dirigenti, ma poi l'ha anche ritenuta infondata affermando che il diritto
di indire l’assemblea spetta anche a ciascuna RSA singolarmente e non già
necessariamente in forma collegiale a tutte le RSA presenti in azienda,
La difesa della società si è limitata a censurare la prima
affermazione, ma non anche la seconda talché la censura, così
limitata al solo profilo della tempestività della deduzione, è
inidonea ad inficiare l'impugnata sentenza.
6
Quanto
al secondo profilo del motivo di ricorso la tesi della difesa della società
si fonda su quello che essa ritiene essere la lettera della norma contrattuale
collettiva di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata; essa infatti
sostiene che “il tenore testuale dell'art. 4 A.I. fa esclusivo riferimento
ai diritti, permessi, libertà sindacali e tutela attribuite dal
titolo III dello Stat. lav. non alle RSA. a quale organismi, bensì
ai dirigenti delle stesse, prevedendo la loro estensione ai componenti
della RSU”.
In
sostanza quindi la difesa della società addebita alla sentenza impugnata
di aver negletto il dato letterale della norma contrattuale.
La
censura è però inidonea ad inficiare l’interpretazione accolta
dalla Corte d'appello di Roma che è sorretta da motivazione sufficiente
e non contraddittoria dei canoni legati di interpretazione contrattuale,
La
sentenza impugnata riferisce il contenuto letterale dell'art 4 del citato
accordo interconfederale e lo legge in combinato disposto con il successivo
art. 5.
Evidenzia
che l’art. 4 stabilisce che i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti
delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà
sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni
di cui al titolo III della legge n. 300/1970 ed il successivo art. 5, che
la difesa della ricorrente peraltro non considera, prevede che alle RSA.
ed ai loro dirigenti subentrino le RSU delle quali peraltro
non è predicata la natura di organismi a funzionamento collegiale
nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettati per effetto di disposizioni di legge.
Ed allora ha ritenuto la Corte d’appello le prerogativesindacali delle RSA (tutte, sia quelle riferibili alla singola RSA, sia quelle attribuite ai suoi dirigenti) sono pattiziamente riconosciuto alle RSU; e tra queste prerogative sindacali è compreso anche il diritto di indire l'assemblea sindacale.
Questa
interpretazione accolta dalla Corte d’appello è –contrariamente
a quanto ritenuto dalla difesa della società ricorrente- rispettosa
della lettera del menzionato accordo interconfederale che non contiene
alcun dato testuale che faccia ritenere che il riconoscimento patrizio
delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai dirigenti
delle RSA (quali quelle di cui agli artt. 22, 23 e 24 Stat. l av.) non
si estenda anche a quelle riconosciute alle RSA come organismi rappresentativi
(quale diritto di indire l’assemblea ex art. 20 Stat. lav.). L’ampia formulazione
della norma contrattuale (nel combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’accordo
interconfederale) non autorizza questa distinzione limitativa.
La
sentenza impugnata giustifica poi anche l’ulteriore affermazione che
il diritto di indire l’assemblea è riconosciuto al singolo componente
della RSU e non già a quast’ultima come organismo a funzionamento
necessariamente collegiale (argomento interpretativo che peraltro
non è specificamente censurato dalla difesa
della ricorrente); ciò lo desume da un dato letterale (e segnatamente dall’art. 5 cit., che si riferisce alle RSU al plurale) e da una considerazione sistematica: se la prerogativa dall’art. 20 Stat. lav. in favore delle RSA non richiedeva che l’indizione dell’assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate “singolarmente o congiuntamente”, la speculare prerogativa patrizia prevista dall’art. 4 cit. che reca il riconoscimento del diritto di indire “singolarmente o congiuntamente” l’assemblea dei lavoratori, ripete null’altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta ossia riferita all’intera rappresentanza sindacale unitaria…”
Sulla
scorta delle precise ed articolate argomentazioni svolte dalla Suprema
Corte predetta sentenza n. 1892/05 (che vengono fatte proprie da questo
G:L:, in quanto ne condividono le ragioni poste a fondamento) frutto di
un rigoroso esame sistematico dell’intera disciplina legislativa e contrattuale
che regola la materia, deve ritenersi che la legge
e l’accordo interconfederle citato consentano al singolo componente RSU
il diritto di indire assemblee di lavoratori.
Il
diniego opposto da Marzotto spa dove ritenersi quindi illegittimo, in quanto
impedisce il libero esercizio dell’attività sindacale dell'O.S.
ricorrente, nell'ambito della quale l'indizione e svolgimento di assemblee
dei lavoratori costituisce momento di rilevante importanza.
Pertanto
questo G.L. ritiene che la condotta di Mazotto spa configuri una palese
violazione dell'art. 29
Stat. Lav. L'attualità
della condotta antisindacale risulta sussistente per l’ostacolo che la
posizione di rifiuto dell'azienda costituisce all'esercizio del diritto
previsto dall'art 20 L. 300/1970.
Va
quindi ordinato alla società resistente Marzotto spa l'immediata
cessazione dell'attività antisindacale denunciata in ricorso (e consistita
nella negazione dei diritto al componente. della RSU. della lista CUB
Tessili sig. Daniele Faccin di indire assemblee ai sensi dell'art. 20,
1. n. 300/1970) e di astenersi, per il futuro, dall'adozione di simili
comportamenti illegittimi .
La
peculiarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale
in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara
l'antisindacalità del comportamento della Marzotto spa denunciato
in ricorso e consistito nella negazione del diritto al componente della
R.S.U. della lista CUB Tessili sig. Daniele Faccin di indire assemblee
ai sensi dell'art 20, 1. n. 300/1970.
Ordina
a Marzotto spa l'immediata cessazione di tale condotta antisindacale.
Spese
interamente compensate,
27/7/2006
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