TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, osserva:

Con ricorso ex art, 28 L. n, 300/1970 proposto in data 22.5.2006 CUB (Confederazione Unitaria di Base) Tessili e Affini - Federazione di Vicenza, premesso che:

1)nel mese di aprile 2006 il Sig. Faccin Daniele, R:S.U. eletto nella lista della O:S. ricorrente, ha richiesto alla Direzione del personale dello stabilimento della Marzotto di Valdagno di poter svolgere un'assemblea retribuita di tutti i lavoratori dell'unità, produttiva per il giorno 13.4.2006 (doc. 1);

2)con lettera del 7.4.2006 l'Azienda, in relazione alla suddetta richiesta di assemblea, ha comunicato al sig. Faccin: “non esistono i presupposti per il Suo accoglimento” (doc. 2);

3)con fax del 10.4.2006 la O.S. ricorrente e il sig. Faccin in qualità di R.S.U. hanno invitato nuovamente la convenuta a consentire lo svolgimento dell'assemblea chiedendo una sollecita risposta in merito (doc. 3), ma la Società ribadiva oralmente al sig. Faccin il rifiuto di concedere lo svolgimento dell'assemblea, tanto promesso, l'O.S. ricorrente ha denunciato il comportamento antisindacale della convenuta Marzotto spa consistito nella negoziazione del diritto al componente della RSU:, Faccin Daniele, eletto nella lista CUB Tessile di indire assemblee ai sensi dell'art. 20 St. lav..

Si è costituita in giudizio Marzotto spa con memoria difensiva depositata il 9.6.2006, eccependo/deducendo:

1) il difetto di legittimazione attiva della O.S. ricorrente per carenza deirequisiti richiesti dall'art 28 Stat. lav. “e, in particolare, per difetto di effettiva diffusione sul territorio nazionale nonché per scarsa rappresentatività di CUB sia con riferimento alla consistenza numerica degli iscritti che con riguardo alle categorie rappresentate”;

2) di avere di fatto sempre consentito al Faccin di svolgere una piena e libera attività con tutti i benefici previsti le prerogative di un membro della RSU. Pur non avendone il Faccin giuridicamente titolo a seguito della mancata composizione di un conflitto intersindacale insorto tra C.U.B. e le altre OO.SS.. (“Il Faccin non è mai stato eletto nella RSU di Valdagno, mentre è stata eletta per i CUB la sig.ra Grigolato, poi passata alla UIL, senza dimettersi dalla carica di componente di RSU, ma solo dal sindacato ricorrente  anche se la Società per scrupolo, senza entrare nel merito di un conflitto di natura intersindacale, ha permesso al lavoratore di svolgere attività sindacale con tutte le prerogative di componente della RSU ...

Poiché la Grigolato non si è mai dimessa dalla carica di componente della RSU vi è quindi un primo motivo per ritenere che il Faccin non avesse titolo per convocare l'assemblea”)

3) nel merito, l'infondatezza del ricorso per carenza di titolarità del singolo membro di RSU di convocare l'assemblea sindacale.

Con riferimento al primo punto (contestata carenza del requisito della nazionalità in capo alla O.S. ricorrente), secondo la Suprema Corte "E’ maggiormente rappresentativa ai sensi dell'art. 19 lett., a) Stat. lav., prima dell’abrogazione) la confederazione sindacale (nella specie Cub Confederazione Unitaria di Base)che: a) abbia l'adesione d’organizzarsi di vari settori dell’industria, del terziario e del pubblico impiego con un numero non esiguo di aderenti (il dato numerico, ai fini della verifica di un'equilibrata distribuzione tra i settori, non è in sé decisivo quando sia in ogni modo osservabile un'apprezzabile consistenza organizzativa); b) abbia diffusione territoriale (desumibile anche dalle attestazioni della p.a., dal Ministero del lavoro, o, comunque, dagli stessi accertamenti giudiziari); c) abbia diretta implicazione in conflitti di lavoro o in azioni per l'organizzazione di scioperi (Cassazione civile sez. lav., 30 marzo 1998. n. 3341).

Nella fattispecie in esame, rileva questo G.L. che:

CUB Tessili è una O.S. costituita in data 14.1.1993 ed aderisce alla CUB Confederazione Unitaria di Base (docc. A, B, C ricorrente);

la maggiore rappresentatività e diffusione sul territorio nazionale della CUB è dimostrata dall'elenco delle organizzazioni di categoria aderenti alla Confederazione e delle sedi CUB dislocato in 19 regioni (doc. E ricorrente);

la CUB è presente nel consiglio CNEL (doc. G. ricorrente), ed ha stipulato convenzioni a livello nazionale con l'INPS, anche per la categoria del Tessili (doc. H ricorrente);

CUB Tessili ha finalità di carattere nazionale e generale sotto il profilo sindacale (v. Statuto allegato sub. doc. B ricorrente), ed ha aderito all’accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, sottoscritto dalle organizzazioni il 20.12.1993 (doc. I ricorrente);

L’OS. ricorrente ha prodotto gli atti costitutivi delle associazioni provinciali di Vicenza, Milano, Pavia, Varese, Bergamo, Roma, Potenza, Monza, Benevento, Avellino, Napoli, Caserta, Taranto e Ragusa, che attestano la presenza e l'operatività della ricorrente in 14 province e 7 regioni (doc. L).

Inoltre, l'O.S. ricorrente ha allegato documentazione relativa alla attività (con diretta implicazione in questioni di lavoro) dalla medesima svolta, sia a livello nazionale che territoriale (docc. da M a S).

Ne discende pertanto l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Marzotto spa di difetto di legittimazione attiva della O.S..ricorrente (peraltro non sollevata dalla ditta convenuta in precedenti procedimenti ex art 28 Stat lav. proposti da CUB   Tessili ed Affini Federazione, di Vicenza davanti all'intestato Ufficio).

La società Marzotto spa ha pure sostenuto che in sig. Faccin Daniele non ha titolo per convocare l'assemblea, in quanto "non è mai stato eletto nella RSU di Valdagno (pur dando atto che lo stesso lavoratore ha sempre svolto pienamente e “con tutte le prerogative" le finzioni proprie di tale ruolo).

L'assunto non appare condivisibile.

Invero, è pacifico e non contestato in causa che il sig. Faccin ha regolarmente svolto il suo ruolo di componente RSU dell'O.S. ricorrente, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione né da parte dell'Azienda, resistente, né da parte. degli altri membri della RSU e delle relative sigle territoriali di appartenenza dei singoli delegati.

Così facendo, Marzotto spa ha di fatto sempre riconosciuto in capo al Faccin la titolarietà della carica di componente RSU, concedendogli tutte le prerogative del ruolo.

Tale condotta deve ritenersi peraltro legittima e dovuta da parte di Marzotto spa, posto che, secondo la giurisprudenza, "costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che nega ad un'organizzazione sindacale il diritto di sostituire il membro della R:S:U eletto nella propria lista che aveva disdettato la propria affiliazione sindacale, con il primo non eletto della lista stessa" (Tribunale Milano 30.6.2003; conf. Tribunale di Nola 29.6.2002).

Nel merito, osserva questo G.L. che l'accordo interconfederale 20.12.1993 per le costituzioni delle RSU all’art. 4 dispone che “i componenti delleRSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarietà dei diritti,permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. 300/70 .... Tale articolo, che regolamenta lemodalità di costituzione e di funzionamento delle RSU, i diritti, permessi e le libertà sindacali, prevede a proposito del funzionamento delle RSU il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro ex art 20 Stat. lav.

Il successivo art. 5 dispone che le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarietà dei poteri e nell'esercizio delle funzioni a essi spettanti per effetto di disposizioni di legge…”

La giurisprudenza di merito ha ripetutamente statuito (v. ex plurimis Trib. Firenze15.12.2003, Trib. Milano 10.1.2003, Corte Appello Roma 13.9.2001) che laconvocazione di assemblea ex art 20 Stat. Lav. è un diritto

che spetta a ciascuna singola componente delle RSU e non deve necessariamente essere esercitato dall’organismo unitario nel suo complesso.

La Corte di Cassazione, dopo un primo orientamento di segno contrario (v. sentenze n. 2855 del 26.2.2002 e n. 5765 del 20.4.2002) con la recente sentenza n. 1892 dell' 1.2.2005 ha modificato la propria posizione sul tema , statuendo che "in base al combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20.12.1993 le RSU subentrano integralmente nelle prerogative sindacali delle RSA, sia quelle riferibili all'organismo RSA collegialmente inteso sia a quelle attribuite ai suoi dirigenti” e che "pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, in violazione dei combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’accordo interconfederale 20.12. 1.993, si rifiuta di consentire ai lavoratori di riunirsi nell'assemblea indotta da un singolo componente della RSU”.

Secondo il recente orientAmento della Suprema Corte, il combInato disposto degli artt. 4 e 5 del citato accordo interconfederale per la costituzione delle RSU 20.12.1993 deve essere quindi inteso nel senso che le prerogative sindacali delle RSA tutte, sia quelle riferibili alla singola Rappresentanza sindacale aziendale, sia quelle attribuite ai suoi dirigenti sono pattiziamente riconosciute alle RSU, o tra queste prerogative sindacali è ricompreso il diritto di indire l'assemblea sindacale.

In particolare, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza n. 1892/2005, ha così argomentato:

“…Il modello dell'art. 20 Stat. lav., che prevede che ad indire l'assemblea siano, singolarmente o congiuntamente, le RSA nell'unità produttiva, non si pone affatto come limite legale all'autonomia contrattuale collettiva che riconosca il diritto di indire l'assemblea alle RSU.Diverso è il criterio di rappresentatività (delle RSU rispetto a quello delle RSA) e nulla esclude che una particolare prerogativa sindacale espressamente prevista dalla contrattazione collettiva (il sopra menzionato accordo interconfederale) possa essere configurare diversamente, talché, quali che siano le modalità di convocazione della RSA, ex art, 20 Stat. lav. ad ove anche tale disposizione fosse interpretata nel senso di escludere che l'assemblea possa essere indetta dal singolo dirigente di una RSA se a composizione collegiale, non può analogamente predicarsi che giammai il singolo RSU possa indire l'assemblea. Né viene in rilievo il limite dell'art. 17 Stat. lav. sul sindacato di comodo atteso che la RSU è formata su base elettiva e quindi non c’è in radice alcuna prefigurazione di un sindacato in posizione differenziata che debba essere scrutinata per verificarne la riconducibilità, o meno, alla fattispecie dell'_art 17 cit.. Occorre quindi null'altro che interpretare la norma contrattuale collettiva per ricostruire la prerogativa sindacale in esame. 

Il conclusione la prospettazione difensiva della società ricorrente nella memoria difensiva, secondo cui dall’art. 20 Stat. lav. e dai principi in materia di rappresentatività sindacale risulterebbe che l’assemblea non potrebbe giammai essere indetta dal singolo rappresentante sindacale unitario, è destituita di fondamento, operando il diverso principio di diritto secondo cui l’autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda (quali nella specie le RSU di cui all’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970 e alle prime può assegnare prerogative sindacali –quale il diritto di indire l’assemblea sindacale –non necessariamente identiche a quelle delle RSA con il limite previsto dall’art. 17 legge 300/70 cit. divieto di riconoscere ad un sindacato un’ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro.

5. Occorre allora considerare il motivo di ricorso nella sua ordinaria formulazione segnatamente nei due profili in cui esso si articola

Quanto al primo profilo è sufficiente considerare che è vero che la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva la prospettazione difensiva della società secondo cui il diritto di assemblea è stato conferito alle RSA (dall’art. 20 Stat. lav.)come organismo e non già ai singoli dirigenti, ma poi l'ha anche ritenuta infondata affermando che il diritto di indire l’assemblea spetta anche a ciascuna RSA singolarmente e non già necessariamente in forma collegiale a tutte le RSA presenti in azienda, La difesa della società si è limitata a censurare la prima affermazione, ma non anche la seconda talché la censura, così limitata al solo profilo della tempestività della deduzione, è inidonea ad inficiare l'impugnata sentenza.

6 Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso la tesi della difesa della società si fonda su quello che essa ritiene essere la lettera della norma contrattuale collettiva di cui ha fatto applicazione la sentenza impugnata; essa infatti sostiene che “il tenore testuale dell'art. 4 A.I. fa esclusivo riferimento ai diritti, permessi, libertà sindacali e tutela attribuite dal titolo III dello Stat. lav. non alle RSA. a quale organismi, bensì ai dirigenti delle stesse, prevedendo la loro estensione ai componenti della RSU”.

In sostanza quindi la difesa della società addebita alla sentenza impugnata di aver negletto il dato letterale della norma contrattuale.

La censura è però inidonea ad inficiare l’interpretazione accolta dalla Corte d'appello di Roma che è sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria dei canoni legati di interpretazione contrattuale,

La sentenza impugnata riferisce il contenuto letterale dell'art 4 del citato accordo interconfederale e lo legge in combinato disposto con il successivo art. 5.

Evidenzia che l’art. 4 stabilisce che i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970 ed il successivo art. 5, che la difesa della ricorrente peraltro non considera, prevede che alle RSA. ed ai loro dirigenti subentrino le RSU   delle quali peraltro non è predicata la natura di organismi a funzionamento collegiale  nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettati per effetto di disposizioni di legge.

Ed allora  ha ritenuto la Corte d’appello  le prerogativesindacali delle RSA (tutte, sia quelle riferibili alla singola RSA, sia quelle attribuite ai suoi dirigenti) sono pattiziamente riconosciuto alle RSU; e tra queste prerogative sindacali è compreso anche il diritto di indire l'assemblea sindacale.

Questa interpretazione accolta dalla Corte d’appello è –contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della società ricorrente- rispettosa della lettera del menzionato accordo interconfederale che non contiene alcun dato testuale che faccia ritenere che il riconoscimento patrizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai dirigenti delle RSA (quali quelle di cui agli artt. 22, 23 e 24 Stat. l av.) non si estenda anche a quelle riconosciute alle RSA come organismi rappresentativi (quale diritto di indire l’assemblea ex art. 20 Stat. lav.). L’ampia formulazione della norma contrattuale (nel combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’accordo interconfederale) non autorizza questa distinzione limitativa.

La sentenza impugnata giustifica poi anche l’ulteriore affermazione che il diritto di indire l’assemblea è riconosciuto al singolo componente della RSU e non già a quast’ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale (argomento interpretativo che peraltro non è specificamente censurato dalla difesa

della ricorrente); ciò lo desume da un dato letterale (e segnatamente dall’art. 5 cit., che si riferisce alle RSU al plurale) e da una considerazione sistematica: se la prerogativa dall’art. 20 Stat. lav. in favore delle RSA non richiedeva che l’indizione dell’assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate “singolarmente o congiuntamente”, la speculare prerogativa patrizia prevista dall’art. 4 cit. che reca il riconoscimento del diritto di indire “singolarmente o congiuntamente” l’assemblea dei lavoratori, ripete null’altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta ossia riferita all’intera rappresentanza sindacale unitaria…”

Sulla scorta delle precise ed articolate argomentazioni svolte dalla Suprema Corte predetta sentenza n. 1892/05 (che vengono fatte proprie da questo G:L:, in quanto ne condividono le ragioni poste a fondamento) frutto di un rigoroso esame sistematico dell’intera disciplina legislativa e contrattuale che regola la materia, deve ritenersi che la legge e l’accordo interconfederle citato consentano al singolo componente RSU il diritto di indire assemblee di lavoratori.

Il diniego opposto da Marzotto spa dove ritenersi quindi illegittimo, in quanto impedisce il libero esercizio dell’attività sindacale dell'O.S. ricorrente, nell'ambito della quale l'indizione e svolgimento di assemblee dei lavoratori costituisce momento di rilevante importanza.

Pertanto questo G.L. ritiene che la condotta di Mazotto spa configuri una palese violazione dell'art. 29 Stat. Lav. L'attualità della condotta antisindacale risulta sussistente per l’ostacolo che la posizione di rifiuto dell'azienda costituisce all'esercizio del diritto previsto dall'art 20 L. 300/1970.

Va quindi ordinato alla società resistente Marzotto spa l'immediata cessazione dell'attività antisindacale denunciata in ricorso (e consistita nella negazione dei diritto al componente. della RSU. della lista CUB  Tessili sig. Daniele Faccin di indire assemblee ai sensi dell'art. 20, 1. n. 300/1970) e di astenersi, per il futuro, dall'adozione di simili comportamenti illegittimi .

La peculiarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità del comportamento della Marzotto spa denunciato in ricorso e consistito nella negazione del diritto al componente della R.S.U. della lista CUB Tessili sig. Daniele Faccin di indire assemblee ai sensi dell'art 20, 1. n. 300/1970.

Ordina a Marzotto spa l'immediata cessazione di tale condotta antisindacale.

Spese interamente compensate,

27/7/2006


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