CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

Composta da:

dr. Silvio SORACE Presidente

dr. Giuseppe BRONZINI Consigliere

dr. Giovanni CANNELLA Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 29/1/2001 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello n. 1533/2000 R.G.

TRA

F.L.A.I.C.A. Uniti (federazione lavoratori agro industria commercio ed affini uniti) CUB Federazione provinciale di Latina

Avv. Riccardo Faranda e Benedetto Spinosa - Roma via dei Gracchi 209

E

Cartotecnica Pontina spa

Avv. Alfonso Serra - Roma viale Parioli, 84

OGGETTO: appello contro la sentenza del 26/3/99 del Pretore di Latina

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiarare antisindacale il comportamento della società convenuta consistito nel rifiuto di consentire ai lavoratori di riunirsi nell'assemblea indetta dal RSU Angelo Vona eletto nella lista della FLAICA, con l'adozione dei provvedimenti opportuni per rimuovere gli effetti ed in particolare ordinare alla società di consentire l'assemblea e di non reiterare il comportamento, con affissione e pubblicazione del provvedimento.

Per l'appellata: respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30/3/2000 la FLAICA uniti CUB Federazione provinciale di Latina proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 26/3/1999, con cui il Pretore di Latina in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinti l'opposizione al decreto ex art. 28 SdL con il quale era stato respinto il ricorso per la dichiarazione di antisindacalità del comportamento della Cartotecnica Pontina spa consistente nel rifiuto di consentire ai lavoratori di riunirsi nell'assemblea indetta dal RSU Angelo Vona eletto nella lista della FLAICA.

Ribadiva la propria legittimazione attiva, implicitamente riconosciuta dal primo giudice, rilevava che la materia del contendere non riguardava il referendum modificativo dell'art. 19 Statuto, bensì il potere di indire le assemblee da parte di ciascun membro della RSU oppure congiuntamente da tutti i membri, deducendo che l'accordo interconfederale del 20/12/93 doveva interpretarsi nel primo caso e che una diversa interpretazione sarebbe stata in contrasto con l'art.20 della Statuto.

Chiedeva quindi la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda, dichiarando antisindacale il comportamento della società convenuta consistito nel rifiuto di consentire ai lavoratori di riunirsi nell'assemblea indetta dal RSU Angelo Vona eletto nella lista della FLAICA, con l'adozione dei provvedimenti opportuni per rimuovere gli effetti ed in particolare ordinare alla società di consentire l'assemblea e di non reiterare il comportamento, con affissione e pubblicazione del provvedimento.

L'appellata si costituiva, contestando l'appello e chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come è stato giustamente rilevato nell'atto di appello, l'oggetto della controversia non riguarda l'attribuzione al sindacato appellante dei diritti previsti dal titolo 3° n. 300/70 alla luce del nuovo testo dell'art. 19 della stessa legge dopo il risultato referendario, che, secondo la valutazione del primo giudice, escluderebbe il diritto del sindacato, in quanto non firmatario di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva.

Nel caso in esame l'oggetto del contendere va ancorato alle decisioni del rifiuto della società a consentire l'assemblea indetta dal RSU Vona, che sono indicate nella lettera del 28/5/98 in atti e nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado.

Va subito precisato che in tali atti non si mette in discussione la legittima costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali unitarie e quindi la legittima partecipazione del Vona alle Rsu e quindi è estranea al giudizio l'inciso che si legge nella sentenza , secondo cui il sindacato appellante non avrebbe titolo "per costituire una propria RSU".

Va osservato che l'art.4 dell'accordo interconfederale del 20/12/93 consente la partecipazione alle elezioni per la RSU anche ai sindacati privi dei requisiti di cui all'art. 19 Statuto e comunque il diritto alla partecipazione alle elezioni del sindacato appellante ( elezioni tenuta nel 1998) e che non sono state in alcun modo contestate dalla società.

La società negli atti citati indica due diverse ragioni per contestare il diritto del Vona ad indire l'assemblea.

Con il primo motivo si contesta al sindacato appellante di costituire RSA e di godere dei diritti di cui al titolo 3° e si precisa che la partecipazione alle elezioni per la costituzione delle RSU e l'elezione di un proprio rappresentante non può attribuire automaticamente quei diritti al sindacato.

Ma il motivo è infondato per la semplice ragione che la richiesta di assemblea non proviene da un RSA ma da RSU Vona e quindi il sindacato appellante non ha posto il problema del diritto alla costituzione di una propria RSA, distinta dalla rappresentanza sindacale unitaria, né dei diritti conseguenti.

Con il secondo motivo si sostiene che delle prerogative delle RSU "partecipano tutti i membri in modo unitario" (v. lettera 28/5/98) e quindi in sostanza un singolo componente come il Vona non potrebbe indire automaticamente un'assemblea.

Ad avviso della Corte la tesi non è condivisibile.

Va osservato infatti che l'art. 4 dell'accordo interconfederale stabilisce che i "componenti" delle RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali previsti dal titolo 3° Statuto.

I diritti pertanto sono attribuiti ai singoli componenti e non alla RSU nel suo complesso.

D'altra parte come è stato analiticamente evidenziato dal Pretore di Nola nel decreto in atti (19/4/95) l'accordo interconfederale non disciplina le modalità di funzionamento delle RSU, né indica i meccanismi delle decisioni da assumere.

C'è solo un rinvio a criteri da definire in successive intese, ma, ad esempio l'intesa dell'1/3/91, mantiene fermi i diritti disgiunti delle singole componenti in caso di dissenso.

L'accordi quindi attribuisce i diritti di cui al titolo 3° ai singoli RSU e quindi il Vona aveva diritto a convocare l'assemblea.

Nella memoria di costituzione del giudizio di appello la società ha sostenuto per la prima volta che il diritto di assemblea sarebbe conferito alle RSA come organismo e non ai singoli dirigenti e quindi non rientrerebbe tra i diritti attribuiti dall'accordo interconfederale ai componenti delle RSU.

L'eccezione è tardiva e comunque infondata, poiché il trasferimento dei poteri dalle RSA alle RSU è ovviamente integrale e quindi anche il diritto di assemblea spettante pacificamente alla singola RSA (e non collegialmente a tutte le RSA presenti) si trasferisce alla singola componente delle rappresentanze sindacali unitarie (v. anche art. 5 che usa il plurale, attribuendo alle RSU i poteri spettanti alle RSA).

In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta la proposta opposizione al decreto ex art 28 SdL di rigetto, che va revocato, pronunciato dal Pretore di Latina, e per l'effetto va dichiarata l'antisindacalità del comportamento della società appellata consistito nel rifiuto di consentire ai lavoratori di riunirsi nell'assemblea indetta dal RSU Angelo Vona eletto nella lista della FLAICA.

Vanno compensate integralmente tra le parti le spese del procedimento monitorio, mentre le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M

La Corte

In riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la propria opposizione al decreto ex art 28 SdL di rigetto, che revoca, pronunciato dal Pretore di Latina e per l'effetto dichiara l'antisindacalità del comportamento della società appellata consistito nel rifiuto di consentire l'assemblea indetta dal RSU del sindacato appellante, con conseguente obbligo della società di rimuovere gli effetti, consentendo lo svolgimento dell'assemblea,

compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento monitorio e condanna la società a favore della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in £.3 milioni di cui £1,6 milioni per onorari per il primo grado, e in £ 2 milioni di cui £ 1 milione per onorari.

Roma 29 gennaio 2001

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

Depositato in cancelleria il 13 settembre 2001


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