TRIBUNALE LAVORO LIVORNO                                                                                                       Cron. 1074

in persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1756/2003 R.G .L.,

promosso da :

UNICOBAS SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI LIVORNO in persona del

Segretario Provinciale sig.a Patrizia Nesti, rappresentata e difesa da!l' Avv. Claudio Altìni

CONTRO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E

TURISTICI "C. Colombo" in persona del Dirigente scolastico in carica

E

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Firenze

-Con ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 depositato in data 6.10.2003 il Sindacato Unicobas Scuola Segreteria provinciale di Livorno, in persona del segretario provinciale sig.a Patrizia Nesti, esponeva:

-che in data 18.9.2003 la prof.ssa Mencarelli Anna Rita. quale membro della RSU eletto nella lista del Sindacato Unicobas aveva chiesto al Preside dell'Istituto convenuto di potere svolgere nei locali dell'ITI Galilei di Livorno un 'assemblea sindacale in orario di servizio;

- che tale richiesta era stata rigettata in data. 29.9.2003 da! Preside,  il quale aveva sostenuto che le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro non potevano essere richieste dal singolo componente della R.S.U.;

-che il suddetto comportamento, impedendo al membro del sindacato ricorrente di esercitare la sua legittima facoltà di indire l'assemblea e, quindi, di attuare la libertà di esercizio dell'attività sindacale, integrava un comportamento antisindacale.

Parte ricorrente chiedeva, pertanto dichiararsi l'antisindacalità del comportamento oggetto di causa; ordinarsi al Ministero della Pubblica lstruzione ed al Preside dell'Istituto IPC Colombo la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del Sindacato Unicobas, consentendo, a richiesta. dei membro R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas, l'indizione di assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei e concedendo agli iscritti del sindacato Unicobas ed al personale della. scuola i permessi retribuiti nell'orario di servizio necessari per la partecipazione alle assemblee sindacali; con vittoria di spese di causa da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Istituto Professionale C. Colombo, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato di Firenze, chiedendo: quanto al primo, che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva e quanto al secondo, che venisse rigettata la domanda del sindacato ricorrente perché infondata in diritto: in ogni caso con vittoria delle spese dì causa.

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A) Risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto, avendo la presente controversia ad oggetto obblighi che gravano direttamente ed esclusivamente sul Dirigente dell'Istituto Scolastico, ente dotato, in quanto istituto tecnico, dotato di propria personalità giuridica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 889 del 15.6.1931 (la legislazione successiva e, in particolare, l'art. 21 del d.p.r. n. 59/97 non ha modificato tali statuizioni limitandosi ad estendere anche ad altre istituzioni scolastiche il riconoscimento gia effettuato con la legge n. 889/1931).


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