in persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa iscritta al n. 1756/2003 R.G .L.,
promosso da :
UNICOBAS SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE DI LIVORNO in persona del
Segretario Provinciale sig.a Patrizia Nesti, rappresentata e difesa da!l' Avv. Claudio Altìni
CONTRO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E
TURISTICI "C. Colombo" in persona del Dirigente scolastico in carica
E
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Con ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 depositato in data 6.10.2003 il Sindacato Unicobas Scuola Segreteria provinciale di Livorno, in persona del segretario provinciale sig.a Patrizia Nesti, esponeva:
-che in data 18.9.2003 la prof.ssa Mencarelli Anna Rita. quale membro della RSU eletto nella lista del Sindacato Unicobas aveva chiesto al Preside dell'Istituto convenuto di potere svolgere nei locali dell'ITI Galilei di Livorno un 'assemblea sindacale in orario di servizio;
- che tale richiesta era stata rigettata in data. 29.9.2003 da! Preside, il quale aveva sostenuto che le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro non potevano essere richieste dal singolo componente della R.S.U.;
-che il suddetto comportamento, impedendo al membro del sindacato ricorrente di esercitare la sua legittima facoltà di indire l'assemblea e, quindi, di attuare la libertà di esercizio dell'attività sindacale, integrava un comportamento antisindacale.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto dichiararsi l'antisindacalità del comportamento oggetto di causa; ordinarsi al Ministero della Pubblica lstruzione ed al Preside dell'Istituto IPC Colombo la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del Sindacato Unicobas, consentendo, a richiesta. dei membro R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas, l'indizione di assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei e concedendo agli iscritti del sindacato Unicobas ed al personale della. scuola i permessi retribuiti nell'orario di servizio necessari per la partecipazione alle assemblee sindacali; con vittoria di spese di causa da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Istituto Professionale C. Colombo, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato di Firenze, chiedendo: quanto al primo, che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva e quanto al secondo, che venisse rigettata la domanda del sindacato ricorrente perché infondata in diritto: in ogni caso con vittoria delle spese dì causa.
A) Risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto, avendo la presente controversia ad oggetto obblighi che gravano direttamente ed esclusivamente sul Dirigente dell'Istituto Scolastico, ente dotato, in quanto istituto tecnico, dotato di propria personalità giuridica ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 889 del 15.6.1931 (la legislazione successiva e, in particolare, l'art. 21 del d.p.r. n. 59/97 non ha modificato tali statuizioni limitandosi ad estendere anche ad altre istituzioni scolastiche il riconoscimento gia effettuato con la legge n. 889/1931).
Indubbiamente la disposizione
del contratto collettivo sopra citata è chiara nell'escludere il
diritto di indire assemblea in capo al singolo componente della R.S.U.
Invero secondo quanto
previsto dall'art. 2 di tale CCNLQ, con specifico riferimento al diritto
di cui trattasi, "le assemblee, che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o
congiuntamente con specifico ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro dai soggetti indicati nell'art. 10". In tale
articolo vengono indicati espressamente, fra i dirigenti sindacali, i componenti
delle R.S.U.
Il combinato disposto degli artt. 2 e 10 del CCNQ citato è letteralmente chiaro e non può essere diversamente interpretato.
In materia di interpretazione dei contratti, è noto che, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato lettera!e ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.
Peraltro, il suddetto dato
non può essere disatteso sulla base dell'art. 5 del coevo Accordo
Nazionale Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale (7 agosto 1998), laddove
si prevede " In favore: delle R.S.U.. sono garantiti "complessivamente"
i seguenti diritti: … omissis, .c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori",
in quanto l'avverbio "complessivamente", per la sua posizione nella frase,
non può che riferirsi
all'insieme dei diritti specificamente elencati nell'articolo e non all'insieme
dei membri delle r.s.u.
Né peraltro l'interpretazione dell'art. 2 del CCNQ può cambiare se correlato a!l'art. 8 dello stesso ANQ citato, secondo cui le decisioni relative al!'attività della R.S.U. sono assunte Il maggioranza dei componenti. Invero, tale ultimo articolo disciplina l'attività del!a R.S.U. non già !'esercizio delle prerogative sindacali delle sue componenti per le quali dispone appunto specificamente, in pari data, il CCNLQ.
Fatte le suddette premesse
e accertato, pertanto, il contrasto tra la disposizione del contratto collettivo
nazionale di comparto ed il contratto collettivo nazionale quadro relativo
alla specifica materia delle prerogative sindacali, occorre rilevare:-
che il comma 1°dell'art. 2 (diritto di assemblea) del CCNQ 7.8.1998
cit., fa salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area
a definire condizioni di miglior favore in materia di diritto del dipendente
pubblico di partecipazione ad assemblee sindacali (ed è evidente
che non siano disposizioni migliorative quelle che limitano, con qualsiasi
strumento, anche indiretto, il diritto di partecipazione suddetto);- che,
secondo quanto previsto dall'art. 22 dello stesso CCNLQ, gli artt. da
2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei
comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998-2001 (peraltro,
perdurando l'applicabilità del CCNLQ 1998, posto che in caso di
mancata disdetta
lo stesso deve intendersi
rinnovato tacitamente di anno in anno, è evidente che i suddetti
articoli costituiscano linee di indirizzo anche nei confronti dei contratti
collettivi di comparto e area successivi);- che la funzione dei contratti
collettivi quadro è quella di disciplinare in modo uniforme istituti
comuni a tutti i comparti e Ie aree di contrattazione collettiva, ovvero
a tutte le pubbliche amministrazioni ( cfr. art. 41 6° comma d. lgs.
n.165/2001) e che tali contratti sono stipulati
dall'Agenzia e dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul Piano
nazionale sulla base degli indirizzi provenienti dall'organismo di coordinamento
dei comitati di settore ( artt.. 43 coma 4° e -41 comma 6° del
d. lgs. n. 165/2001).
Risulta, pertanto, evidente la "superiorità" del contratto collettivo nazionale quadro rispetto al contratto collettivo nazionale di comparto e la possibilità per quest'ultimo di prevedere condizioni soltanto migliorative sulla specifica questione oggetto di causa.
Peraltro, ritiene questo giudicante di aderire, in materia di rapporti tra i due suddetti livelli di contrattazione collettiva nell'ambito del pubblico impiego all'orientamento espresso da altra giurisprudenza di merito secondo cui la finalità del contratto collettivo nazionale quadro e la funzione dello stesso ( legislativamente sancita) non consentono alla contrattazione collettiva di settore di introdurre deroghe laddove non ne sia prevista la possibilità (cfr. in termini, Tribunale Milano sezione Lavoro 12.3.2002 giud. Gargiulo e Tribunale Pinerolo sezione Lavoro 29.11.2001 giudice Reynaud).
Non si rinviene, pertanto,
né è stato segnatamente dedotto dal!' amministrazione resistente
alcuno specifico motivo di contrasto tra tale normativa e il CCNLQ 1998.
E'
evidente, peraltro, come il comma. 6° equiparando i componenti delle
rsu ai dirigenti delle r.s.a. fa riferimento ai diritti ed alle garanzie
che ex l. n. 300/70 fanno capo alla singola persona (ad esempio
diritto ai permessi retribuiti ed il diritto ad una particolare
resistenza del posto di
lavoro), posto che. nella seconda parte del comma, si fa riferimento alle
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali da trasferirsi
ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale, secondo
i criteri e le modalità previste dagli accordi e contratti collettivi
che regolano la costituzione e il funzionamento dell'organismo di tutela
della libertà e l'attività sindacale.
Pertanto, nella specifica
materia di cui trattasi, in mancanza di disposizioni inderogabili di legge
sussiste ampio spazio per la contrattazione collettiva (che, come previsto
dall'art. 40, 1° co. d. lgs. cit., sì svolge su tutte
le materie relative al rapporto di lavoro ed
alle relazioni sindacali),
fermo restando, peraltro, quanto già esposto sui rapporti tra i
due suddetti livelli.
Per tutto quanto esposto, non si ritiene rilevante ai fini della decisione la sentenza della Suprema Corte richiamata dalla parte resistente poiché non pertinente nell'ambito della specifica disciplina del pubblico impiego.
Quanto all'eccezione di parte resistente secondo cui l'assemblea era stata prevista in altra istituzione scolastica senza menzionare l'eventuale idoneità o meno dei locali dell'Istituto Scolastico Colombo, va osservato che – come risulta dalla stessa narrativa della comparsa di costituzione dell'Avvocatura – la richiesta della prof.ssa Mencarelli era stata in un primo momento accolta e successivamente revocata soltanto sulla base della motivazione che l'assemblea non era stata indetta congiuntamente.
Conseguentemente, la questione sollevata dalla parte resistente è irrilevante nel presente procedimento, tenuto conto del motivo del diniego espresso dalla parte datoriale pubblica.
Per tutti i motivi esposti. essendo stato negato il legittimo diritto di assemblea ad un componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato UNICOBAS, diritto che costituisce uno degli strumenti attraverso il quale sì esercita l'attività sindaca!e, deve essere dichiarata !'antisindacalità della condotta denunciata (che prescinde dal!o specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivI di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, cfr. Cass, S.U. n, 5295 del 12/6/1997).
Trattandosi
di atto suscettibile di reiterazione in occasione di future assemblee,
deve essere ordinato al Ministero della Pubblica Istruzione ed al Dirigente
responsabile scolastico della Scuola Media Michelangelo la cessazione del
Comportamento posto in essere
essere nei confronti del
sindacato UNICOBAS, consentendo al componente R.S.U.eletto nelle
liste del sindacato Unicobas di indire assemblee sindacali in orario
di servizIo in locali idonei.
Tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudènziali in merito alla questione oggetto di causa, sussistono giusti motivi ex art. 92 , 2° comma c.p,c, per disporre
l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M,
Visto l'art. 28 l. n. 300/70;
dichiara. l'antisindacalità del comportamento denunciato tenuto dal Dirigente scolastico dell'Istituto IPC Colombo di Livorno, ordinando la cessazione del comportamento posto in essere nei confronti del sindacato UNICOBAS, per l'effetto, consentendo, a richiesta del componente R.S.U. eletto nelle liste del sindacato Unicobas. di indire assemblee sindacali in orario di servizio in locali idonei. Dispone la compensazione delle spese processuali.
Livorno 3.11.2003
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
Depositato in Cancelleria
5 NOV 2003
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