SENTENZA
Nella causa promossa da
A.G elettivamente domiciliata in Alessandria presso lo studio dell’avv…. che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso introduttivo;
CONTRO
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della ricerca, Direzione Generale per il Piemonte, in persona del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Alessandria, domiciliato in via Gentilini 1- Alessandria in rappresentanza e difesa della Amministrazione ex art. 417 bis c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Le parti concludono come
nei rispettivi atti difensivi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in
cancelleria in data 19.3.2003 la ricorrente premesso:
- di far parte del cosiddetto
personale ATA (personale non docente amministrativo, tecnico ed ausiliario)
dipendente del Comune di Tortona fino al 31.12.1999 e trasferito con decorrenza
dal 1.1.2000 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione Universita’
e Ricerca (MIUR) in forza dell’art.8 della legge 124/99;
- che, pur proseguendo senza
soluzione di continuità il proprio lavoro e svolgendo le identiche
mansioni assegnate nel medesimo posto, alla stessa non veniva riconosciuta
l’anzianità di servizio maturata presso il Comune di Tortona nonché
il trattamento retributivo risultava diverso ed inferiore a quello di cui
godeva presso l’ente locale di provenienza.
Tutto cio’ premesso la ricorrente
concludeva come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio
il resistente, contestando integralmente il ricorso introduttivo in quanto
infondato in fatto e in diritto.
All’udienza in discussione,
sulle conclusioni riportate in epigrafe, il giudice pronunciava sentenza
di cui dava immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrando nel merito del ricorso,
si deve premettere che la presente controversia coinvolge unicamente problemi
interpretativi di disposizioni normative, non essendo stata contestata
la qualità di personale ATA della ricorrente passata, in forza della
legge n.124/99, dal Comune di Tortona alle dipendenze del Ministero resistente,
né essendo contestati il mancato riconoscimento da parte dei resistenti
dell’anzianità di servizio maturata dalla ricorrente fino al 31.12.1999
e la, sostanziale, riduzione stipendiale scaturita a seguito del passaggio
a carico dello Stato.
Ai sensi dell’art.8 della
legge appena citata:
1. Il personale ATA degli
Istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello
Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale
personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo
di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge,
è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti
per lo svolgimento dei compiti propri, dei predetti profili. Relativamente
a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale
ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da
esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici
ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza
nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione
in presenza della relativa disponibilità del posto”.
Orbene, il dato normativo
appena richiamato appare a questo giudice sufficientemente chiaro nel senso
di riconoscere pienamente al personale ATA transitato all’amministrazione
statale l’anzianità di servizio maturata “ai fini giuridici ed economici”.
Alla luce di quanto appena
detto deve ritenersi illegittimo, in quanto in aperto contrasto con il
dettato legislativo, il successivo accordo sindacale del 20.7.2000 stipulato
dalle OO.SS. rappresentative e l’ARAN poi recepito dal Ministro della Pubblica
Istruzione con il D.M. 5 aprile 2001- con il quale viene riconosciuto ai
lavoratori un inquadramento in base al solo maturato economico e non anche
la anzianità di servizio, cosi’ come illegittima deve ritenersi
la conseguente diminuzione stipendiale scaturita a seguito del mancato
riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata.
Sul punto si deve inoltre
rilevare che, recentemente, a seguito della convocazione delle Organizzazioni
sindacali, l’ARAN, investita da altri giudice del lavoro sulla questione
oggetto di causa, ha ritenuto di non dover procedere ad alcuna ulteriore
pronuncia o interpretazione rispetto al testo letterale dell’Accordo del
20.7.2000 sopra citato e cio’ per l’effetto di due considerazioni
1. La questione posta attiene,
come precisato, ad un Accordo, che trova fondamento non nella contrattazione
collettiva prevista dal d.lgs 29/93 o dal successivo 165/01, ma nell’art.3
del decreto interministeriale n.184 del 23.7.99. L’accordo in parola, pertanto
non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati decreti
legislativi, ma è finalizzato esclusivamente a consentire un primo
inquadramento di tale personale nel comparto scuola. Cio’ è dimostrato
dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso necessario
un ulteriore decreto interministeriale in data 5.4.2001;
2. diversi e definitivi inquadramenti
del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali,
che infatti non esistono, ma nella legge n.124/99. Quest’ultima, peraltro,
non fa riferimento a fonti contrattuali per il proprio funzionamento, si
che puo’ escludersi in qualsiasi potere delle parti firmatarie dell’Accordo
sia nell’utilizzazione di risorse finanziarie sia nell’interpretazione
o nella mancata applicazione di norma che non hanno appunto natura e fondamento
contrattuale”
La decisione dell’ARAN appare
quindi in linea con quanto detto sinora e cioe’ che il passaggio del personale
ATA dall’amministrazione locale a quella statale trova la propria, ed unica,
disciplina normativa nella legge 124/99 citata, legge che prevede espressamente,
come si è visto, il riconoscimento dell’anzianità di servizio
in precedenza maturata ai fini giuridici ed economici.
Il ricorso deve quindi trovare
pieno accoglimento e alla ricorrente va pertanto riconosciuto il diritto
al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento
dell’anzianità di servizio di ruolo pregressa (dal 1.10.1988, come
emerge dalla certificazione rilasciata dall’ente di appartenenza, doc.
1 fasc. ricorrente)
Le spese di lite, che si
liquidano in dispositivo devono essere poste a carico del resistente in
virtu’ del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
cosi’ decide:
1. Accerta il diritto della
ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici dell’anzianità
maturata alle dipendenze del Comune di Tortona dal 1.10.98 fino al 31.12.99
ai fini della progressione economico stipendiale nel Comparto Scuola;
2. Condanna il resistente
al pagamento delle differenze stipendiali dovute a far data dal 1.1.2000
oltre rivalutazione ed interessi legali;
3. Condanna il resistente
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida
complessivamente in euro 1000,00 oltre CPA ed IVA come per legge con distrazione
a favore dell’avv. Forlenza.
Tortona 7.7.2003
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