REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORTONA
Il giudice Dott.ssa T.P., in funzione di Giudice del Lavoro
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa promossa da

A.G elettivamente domiciliata in Alessandria presso lo studio dell’avv…. che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso introduttivo;

CONTRO

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della ricerca, Direzione Generale per il Piemonte, in persona del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Alessandria, domiciliato in via Gentilini 1- Alessandria in rappresentanza e difesa della Amministrazione ex art. 417 bis c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Le parti concludono come nei rispettivi atti difensivi”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.3.2003 la ricorrente premesso:
- di far parte del cosiddetto personale ATA (personale non docente amministrativo, tecnico ed ausiliario) dipendente del Comune di Tortona fino al 31.12.1999 e trasferito con decorrenza dal 1.1.2000 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione Universita’ e Ricerca (MIUR) in forza dell’art.8 della legge 124/99;
- che, pur proseguendo senza soluzione di continuità il proprio lavoro e svolgendo le identiche mansioni assegnate nel medesimo posto, alla stessa non veniva riconosciuta l’anzianità di servizio maturata presso il Comune di Tortona nonché il trattamento retributivo risultava diverso ed inferiore a quello di cui godeva presso l’ente locale di provenienza.
Tutto cio’ premesso la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio il resistente, contestando integralmente il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
All’udienza in discussione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, il giudice pronunciava sentenza di cui dava immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrando nel merito del ricorso, si deve premettere che la presente controversia coinvolge unicamente problemi interpretativi di disposizioni normative, non essendo stata contestata la qualità di personale ATA della ricorrente passata, in forza della legge n.124/99, dal Comune di Tortona alle dipendenze del Ministero resistente, né essendo contestati il mancato riconoscimento da parte dei resistenti dell’anzianità di servizio maturata dalla ricorrente fino al 31.12.1999 e la, sostanziale, riduzione stipendiale scaturita a seguito del passaggio a carico dello Stato.
Ai sensi dell’art.8 della legge appena citata:
1. Il personale ATA degli Istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri, dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto”.
Orbene, il dato normativo appena richiamato appare a questo giudice sufficientemente chiaro nel senso di riconoscere pienamente al personale ATA transitato all’amministrazione statale l’anzianità di servizio maturata “ai fini giuridici ed economici”.
Alla luce di quanto appena detto deve ritenersi illegittimo, in quanto in aperto contrasto con il dettato legislativo, il successivo accordo sindacale del 20.7.2000 stipulato dalle OO.SS. rappresentative e l’ARAN poi recepito dal Ministro della Pubblica Istruzione con il D.M. 5 aprile 2001- con il quale viene riconosciuto ai lavoratori un inquadramento in base al solo maturato economico e non anche la anzianità di servizio, cosi’ come illegittima deve ritenersi la conseguente diminuzione stipendiale scaturita a seguito del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata.
Sul punto si deve inoltre rilevare che, recentemente, a seguito della convocazione delle Organizzazioni sindacali, l’ARAN, investita da altri giudice del lavoro sulla questione oggetto di causa, ha ritenuto di non dover procedere ad alcuna ulteriore pronuncia o interpretazione rispetto al testo letterale dell’Accordo del 20.7.2000 sopra citato e cio’ per l’effetto di due considerazioni
1. La questione posta attiene, come precisato, ad un Accordo, che trova fondamento non nella contrattazione collettiva prevista dal d.lgs 29/93 o dal successivo 165/01, ma nell’art.3 del decreto interministeriale n.184 del 23.7.99. L’accordo in parola, pertanto non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati decreti legislativi, ma è finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel comparto scuola. Cio’ è dimostrato dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso necessario un ulteriore decreto interministeriale in data 5.4.2001;
2. diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non in norme contrattuali, che infatti non esistono, ma nella legge n.124/99. Quest’ultima, peraltro, non fa riferimento a fonti contrattuali per il proprio funzionamento, si che puo’ escludersi in qualsiasi potere delle parti firmatarie dell’Accordo sia nell’utilizzazione di risorse finanziarie sia nell’interpretazione o nella mancata applicazione di norma che non hanno appunto natura e fondamento contrattuale”
La decisione dell’ARAN appare quindi in linea con quanto detto sinora e cioe’ che il passaggio del personale ATA dall’amministrazione locale a quella statale trova la propria, ed unica, disciplina normativa nella legge 124/99 citata, legge che prevede espressamente, come si è visto, il riconoscimento dell’anzianità di servizio in precedenza maturata ai fini giuridici ed economici.
Il ricorso deve quindi trovare pieno accoglimento e alla ricorrente va pertanto riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio di ruolo pregressa (dal 1.10.1988, come emerge dalla certificazione rilasciata dall’ente di appartenenza, doc. 1 fasc. ricorrente)
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo devono essere poste a carico del resistente in virtu’ del principio di soccombenza.

P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, cosi’ decide:

1. Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata alle dipendenze del Comune di Tortona dal 1.10.98 fino al 31.12.99 ai fini della progressione economico stipendiale nel Comparto Scuola;
2. Condanna il resistente al pagamento delle differenze stipendiali dovute a far data dal 1.1.2000 oltre rivalutazione ed interessi legali;
3. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida complessivamente in euro 1000,00 oltre CPA ed IVA come per legge con distrazione a favore dell’avv. Forlenza.
 

Tortona 7.7.2003


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