Sequenza tra Aran e OO.SS. del 2 febbraio 2005

Sequenza relativa all'art. 142, comma 4, del C.C.N.L. 24/7/2003 relativo al personale del comparto Scuola
 

Il giorno 2 febbraio 2005 alle ore 11.00 presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:

• l'Aran, nella persona del presidente Avv. Guido Fantoni (firmato)

• ed i rappresentanti delle Confederazioni:
– Cgil (firmato
– Cisl (firmato)
– Uil (firmato)
– Confsal (firmato)

• e delle Organizzazioni sindacali:

– Cgil/Sns (firmato)
– Cisl/Scuola (firmato)
– Uil/Scuola (firmato)
– Confsal/Snals (firmato)
– Gilda/Unams (firmato)

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto l'allegata sequenza contrattuale prevista dall'art. 142, comma 4, del C.C.N.L. 2002/2005 del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 24/7/2003. 


SEQUENZA EX ART. 142 DEL C.C.N.L. 24/7/2003 DEL COMPARTO SCUOLA


Articolo unico
In attuazione della Sequenza prevista dall'art. 142 del C.C.N.L. 24/7/2003 del comparto Scuola le Parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:

"Art. 142 - Normativa vigente e disapplicazioni
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto Scuola:

a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente C.C.N.L.;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del Codice Civile;
g) la seguente normativa:

1) art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio);
2) art. 17 del D.P.R. n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);
3) art. 21 del D.P.R. n. 399/1988, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
4) art.7 D.P.R. n. 395/1988 (su Iis nella 13ª mensilità);
5) art. 53 legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988;
6) legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt. 1-4) e legge 25 giugno 1985 n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero);
7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del C.C.N.L. 4/8/1995, l'art. 21, comma 1, del C.C.N.L. 26/5/1999 e l'art. 33 C.C.N.I. 31/8/1999 (fondi non a carico del C.C.N.L. 24/7/2003 della scuola);
8) art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4/8/1995;
9) artt. 38, 40 e 67 del T.U. n. 3/1957, art. 20 legge 24/12/1986, n. 958 e art. 7 legge 30/12/1991, n. 412 (servizio militare);
10) art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio);
11) art. 2 legge n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4 legge n. 498/1992, art. 453 T.U. n. 297/1994, art. 51 legge n. 449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.

2. Le Parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi Contratti Collettivi Nazionali Integrativi.
3. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:

• l'art. 475 del D.L.vo n. 297/1994 (assegnazioni provvisorie di sede);
• l'art. 568 del D.L.vo n. 297/1994 (assegnazione provvisoria);
• l'art. 478 del D.L.vo n. 297/1994 (sostituzione dei docenti assenti);
• l'art. 455 del D.L.vo n. 297/1994 (utilizzazione del personale docente e Doa);
• l'art. 480 del D.L.vo. n. 297/1994 (inquadramenti in profili professionali amministrativi).

4. In considerazione del fatto che il C.C.N.L. firmato il 24/7/2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo.


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