ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente



i - anzianità di servizio:
 

 
 
Tipo di servizio Punteggio 
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)   

Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A   
 
 

Punti 6

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4)  
 
 

Punti 3

B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art.5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)  
 
 
 
 

Punti 3

B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)   
 
 
 
 
 
 

Punti 3

B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
    se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità …………………….
- se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ………………..
Punti 0,5

Punti 1

C) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità, senza soluzione di continuità, (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) 
    entro il quinquennio………………………………………………………....…..
- oltre il quinquennio……………………………………………………………..
 

Punti 2

Punti 3

C1) per la sola scuola elementare:
    per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)

    per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

 
 
 
 
 
 
 

Punti 1,5
 
 
 
 
 
 

Punti 3

D) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità, senza soluzione di continuità, (6) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)   
 
 

Punti 1

 
 
 

II - esigenze di famiglia (6bis) :
 

 
 
Tipo di esigenza Punteggio 
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)

 
 
Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) 

 
 
Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8) e (9) 

 
 
 
 
 
 
 

Punti 3

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)

 
 
Punti 6
 
 
 

III - titoli generali:
 

 
 
Tipo di titolo  Punteggio 
A) per ogni promozione di merito distinto 

 
 
 
 
Punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10)

 
 
Punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt.4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

- per ogni diploma ………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 5

D) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza

 
 
 

Punti 3

E) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt.4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

-- per ogni corso…………………………………………………… (é valutabile un solo corso per ogni anno accademico)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 1

F) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ………………………………………………

 
 
 
 
 
 
 

Punti 5 

G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”

 
 
Punti 5 
H) ) per la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università ………………………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 1 

i titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di ……………………………………………

 
 
 

Punti 10 

I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame…………………………..……. 

(fino ad un massimo di 5 punti).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 1

 

NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEI DOCENTI



Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

    Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato. Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Va valutato l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.

    Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

    La dizione ‘piccole isole’ comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

    Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo di appartenenza. Nella stessa misura é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt.485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato. Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

    Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nella scuola di attuale titolarità qualora il docente, trasferito d’ufficio in quanto soprannumerario, abbia ivi ottenuto il rientro nel quinquennio. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere, altresì, prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Va valutato l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione.

    Il punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nella sede di attuale titolarità qualora il docente, trasferito d’ufficio in quanto soprannumerario, abbia ivi ottenuto il rientro nel quinquennio. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere, altresì, prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta). Va valutato l'anno scolastico precedente quello cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione. Per sede si intende comune. Il punteggio di cui alla lettera D) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

    Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
(7) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di utilizzazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Al personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, scuola, istituto ed istituzione educativa di precedente titolarità non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.
    L’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’utilizzazione. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’utilizzazione.

    La valutazione é attribuita nei seguenti casi:

    figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

    figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;

    figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990;

    E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art.16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.

    Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). Si ricorda che a norma dell'art.10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

    Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.

ALLEGATO 2 - Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale docente

 
 
 
Tipo di esigenza Punteggio 
    per ricongiungimento al coniuge o al convivente (purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1)(2)(3)
Punti 6
    per ogni figlio che non abbia compiuto 6 anni di età (4)
Punti 4
    per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero senza limite, qualora si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
Punti 3
    per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)
 
 
 
 
 

Punti 6

 
 
 

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI


Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

    il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

    l'inabilità deve essere totale e permanente.

    si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

    l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

    la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

    figlio minorato ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

    figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;

    figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990

ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente

 
 
 
 
 
 
Tipo posto
Descrizione
Note
1 Sostegno – comune Proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali 
2 Sostegno – comune Conferma a domanda dei docenti utilizzati sui progetti nelle aree a rischio
3 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato.
4 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto II del presente contratto. Non valido per la scuola secondaria di secondo grado
5 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto III nell’ordine riportato.
6 Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato, esclusa la lettera i). La lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.11 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna delle fasi successive. 
7 Sostegno  Utilizzazione su sostegno dei docenti di cui all’art.4, comma 1 lettera b) nella sede di titolarità fornito del prescritto titolo
8 Sostegno Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno scolastico precedente. 
9 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su posti della dotazione organica di sostegno  Valido solo per la scuola secondaria di secondo grado
10 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio del docente titolare su posto di sostegno individuato quale soprannumerario (escluso docenti dell’art.4 comma 1 punto f) ), nonché utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità; l’utilizzazione avviene anche su tipologia diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Non valido per la scuola secondaria di secondo grado
11 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art.4 comma 1 lettera g) titolari su posto di sostegno.
12 Sostegno Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno.
13 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda nella scuola di titolarità del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare su posto comune, che sia stato individuato come soprannumerario (escluso docenti dell’art.4 comma 1 punto f) ), nonché utilizzazione nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio.
14 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo di specializzazione individuati come soprannumerario (escluso docenti dell’art.4 comma 1 punto f) ), nonché utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio.
15 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari della dotazione organica provinciale. Valido solo per la scuola secondaria
16 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza. Valido solo per la scuola secondaria di primo grado
17 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui all’art.4 lettera d) e k) in possesso del prescritto titolo di specializzazione
18 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda del docente di scuola secondaria in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia. Valido solo per la scuola secondaria
19 Sostegno Utilizzazione su sostegno d’ufficio del docente di scuola secondaria in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia individuato quale soprannumerario. Valido solo per la scuola secondaria
20 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia.  Valido solo per la scuola secondaria
21 Sostegno Utilizzazione su sostegno d’ufficio del docente in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia e individuato quale soprannumerario. Valido solo per la scuola secondaria
22 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art.4 comma 1 lettera g) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo.
23 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti. Valido solo per la scuola primaria
24 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato.
25 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto II del presente contratto.
26 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto III nell’ordine riportato.
27 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.11 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato esclusa la lettera i). La lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.11 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna delle fasi successive. 
28 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art.4, comma 1 lettera b) nella sede di titolarità anche per altro insegnamento per cui ha titolo
29 Comune Conferma su tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico precedente. 
30 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio del docente titolare su posto di organico sede individuato quale soprannumerario (escluso docenti dell’art.4 comma 1 punto f) ), nonché utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità.
31 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su D.O.P.  Valido solo per la scuola secondaria
32 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni. Valido solo per la scuola secondaria
33 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza. Valido solo per la scuola secondaria di primo grado
34 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art.4 lettera d) e k).
35 Comune Utilizzazione a domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria 
36 Comune Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria
37 Comune Utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria
38 Comune Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria
39 Comune Utilizzazione a domanda dei docenti dell’art.4 comma 1 lettera g) titolari su posto comune.
40 Comune Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia su tipo posto comune.
41 Comune  Utilizzazione a domanda dei docenti di cui all’art.4 lettera n)  Valido solo per la scuola elementare
42 Sostegno Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.
43 Comune Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.
44 Sostegno Utilizzazione su sostegno d’ufficio dei docenti titolari su tipo posto comune non forniti del titolo di specializzazione. Valido solo per la scuola primaria
45 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
46 Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella provincia da cui provengono. Valido solo per la scuola secondaria 
47 Sostegno Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione
48 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
49 Comune Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia
 
 
 

ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1)


 
 

i - anzianità di servizio:
 

 
 
Tipo di servizio Punteggio 
    per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2)(a)………………………………...
Punti 2
    per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(a)
Punti 1
    Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubblica Amministrazione o negli Enti Locali (b)
 
 
 

Punti 1

    Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c)
                      entro il quinquennio .................................................…………………………

                      oltre il quinquennio .................................................………………………….

 
 
 

Punti 8

Punti 12

    per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c)
 
 
 
 
 

Punti 4

 
    Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali.

    Tale servizio è riconosciuto sia la personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A).

    Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER):
 

 
 
Tipo di esigenza Punteggio 
    per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli o al convivente(5) 
Punti 24
    per ogni figlio di età da zero a sei anni (6)
Punti 16
    per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro 
Punti 12
    per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 24

 
 
 

III - titoli generali:
 

 
 
Tipo di titolo  Punteggio 
    per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)
 

Punti 12

    per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) 
 

Punti 12

 

NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.


 
 
    A norma della legge 04/01/1968, n.15, modificata dalla legge 11/05/1971, n.390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità dell'art.20 della legge 04/01/1968, n.15, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto i, lettere a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge n.127 del 17/05/1997, modificata ed integrata dalla legge n.191 del 16/06/1998, dalla c.m. 349 emanata il 07/08/1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20/10/1998 n.403 (regolamento di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

    E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

    Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
    Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del pun­teggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, nell'utilizzazione ottenu­ta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppres­sione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferi­mento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il rientro nella scuola di precedente titolarità. Per il personale titolare di sede distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta) ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto distrettuale.
    Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.
    Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati;

lettera b) e lettera c) valgono sempre;

lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.

il punteggio cosi’ calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
 

 
    Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi della citata legge 15/68 dovrà contenere l’anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro. Per quanto attiene alla convivenza essa deve avere carattere di stabilità e comportare la reciproca assistenza morale e materiale.

    l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

    la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:

    figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

    figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

    Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori

    Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.

    il punteggio e' attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.

ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)

 
 
 
Tipo di esigenza Punteggio 
    per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o al convivente (purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno) o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (2)(3)(5) 
Punti 24
    per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età (3) 
Punti 16
    per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro(1) 
Punti 12
    per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti 24

 
 
 

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.


 
 
    A norma della legge 04/01/1968, n.15, modificata dalla legge 11/05/1971, n.390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità dell'art.20 della legge 04/01/1968, n.15, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17/05/1997, modificata ed integrata dalla legge n.191 del 16/06/1998, dalla C.M. 349 emanata il 07/08/1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20/10/1998 n.403 (regolamento di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

    Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

    L'età é riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria.

    la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:

    figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

    figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

    Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente.

    Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.


 
 

ALLEGATO 6 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - Personale A.T.A.


 
 
Descrizione
1 Proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali su posti liberi dopo i trasferimenti. (Il punto 1 non si applica alle figure uniche)
2 Conferma a domanda del personale A.T.A. utilizzato sui progetti nelle aree a rischio
3 Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all’art.21 nell’ordine previsto dall’articolo stesso del presente contratto
4 Conferma a domanda del personale A.T.A nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico 1999/2000.
5 Utilizzazione a domanda e d’ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola di ex titolarità o sedi viciniore di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari nell’anno in cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio
6 Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all’art.14, comma 1, lettera d) del presente contratto 
7 Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o il altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità.
8 Utilizzazione d’ufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici).
9 Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia.
10 Assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva.
11 Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero
12 Assegnazione provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia.
 



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