Ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000 prot. n. 4187/D1

Indizione e svolgimento per l'anno scolastico 1999/2000 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole d'istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.P.R. 10/1/1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3/5/1957, n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 4/1/1968, n. 15;
Vista la legge 2/4/1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 31/5/1974, n. 420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;
Vista la legge 29/10/1984, n. 732;
Visto il D.P.R. 7/3/1985, n. 588;
Vista la legge 5/6/1985, n. 251;
Vista la legge 22/8/1985, n. 444;
Vista la legge 24/12/1986, n. 958;
Visto il D.L. 2/3/1987, n. 57, convertito dalla legge 22/4/1987, n. 158;
Vista la legge 23/8/1988, n. 370;
Vista la legge 7/8/1990, n. 241;
Vista la legge 18/1/1992, n. 16;
Vista la legge 5/2/1992, n. 104;
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693;
Vista la legge 15/5/1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla legge 16/6/1998, n. 191, e il relativo Regolamento emanato con D.P.R. 20/10/1998, n. 403;
Vista la legge 3/5/1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;
Visto il C.C.N.L. del comparto Scuola (autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/7/1995, pubblicata nel supplemento alla G.U. 5/9/1995, n. 207);
Visto il C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9/6/1999, n. 133, con particolare riferimento alla tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale Ata;
Viste l'O.M. 11/3/1983; l'O.M. 19/5/1987, n. 152 e l'O.M. 21/2/1994, n. 59; la C.M. n. 96 del 9/4/1999 e le istruzioni impartite con nota 4/8/1999 concernente le assunzioni a tempo determinato (non di ruolo);
Visto il D.M. 23/7/1999 "trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21/1/2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;
Vista la precorsa O.M. 20/10/1997, n. 652, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9/1/1998, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L.vo 16/4/1997, n. 297;
Considerato che a seguito di numerose innovazioni legislative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L.vo 16/4/1994, n. 297 per l'anno scolastico 1999/2000 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento:

ORDINA

per l'anno scolastico 1999/2000 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui aIl'art. 554 D.L.vo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali della III e IV qualifica del personale statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 1 - Indizione dei concorsi
1.1 I Provveditori agli Studi, in applicazione dell'articolo 554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, emaneranno con proprio decreto, nelle rispettive province, singoli bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili della III e IV qualifica del personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 51 del citato C.C.N.L. 1995 e alla correlata tabella I e di cui alla tabella A del C.C.N.L. 1999:

a) assistente amministrativo;
b) assistente tecnico;
c) cuoco;
d) infermiere;
e) guardarobiere;
f) collaboratore scolastico.

1.2 Nelle province, nelle quali non risultino istituiti organici per taluni dei profili predetti, non dovranno essere banditi i relativi concorsi. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro art. 37 - comma 3. Lo status dì personale Ata statale aiutante cuoco non di ruolo e il servizio prestato in tale profilo sono equiparati allo status di cuoco e al relativo servizio ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.
1.3 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico dovranno essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che abbia diritto a permanervi né personale che abbia diritto al reinserimento se depennato, né il personale che sia stato depennato nel medesimo anno scolastico in cui si deve produrre la domanda di ammissione al concorso. I concorsi non dovranno essere banditi per il profilo di addetto alle aziende agrarie per il quale è prevista una particolare procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 1 - comma 1 - Iett. b - del D.P.R. 30/10/1996, n. 693.
1.4 I bandi di concorso dovranno essere emanati entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1.5 I bandi di concorso verranno pubblicizzati mediante affissione all'albo degli Uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi verrà inviata, affinché provvedano all'immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali.
1.6 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2 - Posti disponibili
2.1 I posti disponibili per i concorsi sono definiti tenendo conto degli antecedenti adempimenti di legge. In particolare, per i profili professionali della IV qualifica funzionale (ex III: D.L.vo n. 297/1994, art. 554, comma 5), sono preventivamente detratti i contingenti di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 e la riserva del 30% dei posti da assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17/5/1999 n. 144 art. 45, comma 8. I posti così determinati sono assegnati alle procedure di cui alla presente ordinanza nella misura:

a) del 60% per la III qualifica funzionale (ex IV, D.L.vo n. 297/1994, art. 557);
b) del 100% per la IV qualifica funzionale (ex III).

2.2 I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse, sono messi a concorso a cura del Provveditore agli Studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate.
2.3 Qualora si renda disponibile un unico posto di cuoco, questo viene alternativamente assegnato al concorso riservato (art. 557 del citato D.L.vo n. 297/1994) ed al concorso di cui al presente bando.

Art. 3 - Scuole con insegnamento in lingua slovena o in provincia di Bolzano
3.1 Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina sui posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegna-mento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
3.2 Della normativa del presente articolo i Provveditori agli Studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso.
3.3 I candidati che concorrono nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al D.P.R. 26/7/1976, n. 752.

Art. 4 - Finalità dei concorsi
4.1 I concorsi sono finalizzati, ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994:

a) per i candidati non inclusi già nella graduatoria permanente per la quale si concorre, all'inclusione in tale graduatoria in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo;
b) per i candidati già inclusi nella graduatoria permanente per la quale si concorre, a migliorare il punteggio già in godimento, in base al punteggio aggiuntivo, riportato nel concorso medesimo, e/o a far valere nuovi titoli di preferenza o di accesso a laboratori, oppure i titoli di riserva di cui siano in possesso.

4.2 Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti già nella graduatoria permanente
5.1

a) Per essere ammessi al concorso i candidati, all'atto della domanda, devono essere in servizio in qualità di personale a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre non perde la qualifica di "personale a tempo determinato statale" come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della provincia e del profilo per cui concorre, istituita presso il competente Provveditorato agli Studi. Il depennamento dalla graduatoria per le supplenze, a seguito della mancata accettazione della nomina, comporta la perdita della qualifica di "personale a tempo determinato", a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel cui corso il depennamento medesimo sia stato disposto. e sempre che, ovviamente, il candidato non abbia legittimamente prodotto doman-da di reinserimento ai sensi dell'art. 581, comma 3 - del citato D.L.vo n. 297/1994;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualità di personale Ata a tempo deter-minato, qualora abbia prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 un servizio a tempo determinato con rapporto di lavoro con lo Stato, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre e non sia in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto individuale di lavoro;
d) è in possesso della qualifica di personale Ata non di ruolo, richiesto per l'ammissione al concorso per il medesimo profilo e provincia di servizio, il personale della scuola, già dipendente degli enti locali tenuti a forni-re personale alle istituzioni scolastiche statali, nel cui rapporto di impiego a tempo determinato sia subentrato lo Stato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23/7/1999, ancorché tale personale non sia più in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto individuale di lavoro; nonché il personale che, nel periodo compreso tra il 25/5/1999 (entrata in vigore della legge n. 124/1999) e la presentazione della domanda di ammissione, abbia prestato servizio scolastico, con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, in un profilo professionale proprio di tali enti locali corrispondente al profilo professionale del personale Ata statale cui si concorre, ancorché Io Stato non sia subentrato in detto rapporto di impiego perché venuto a scadenza anteriormente al passaggio dagli enti locali allo Stato.

La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale Ata della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli enti locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23/7/1999, n. 184 - art. 6, comma 1).
5.2

e) Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere, all'atto della presentazione della domanda, un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali della qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);
f) ai fini di cui alla precedente lettera e) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. n. 420/1974), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale Ata statale (D.P.R. n. 588/1985) (1);
g) ai fini di cui alle precedenti lettere e) e f) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale Ata. La "corrispondenza" dei profili professionali degli enti locali con quelli del personale Ata della scuola è individuata, secondo i criteri di cui al precedente comma 1;
h) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente Autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

Ai fini del pre-sente articolo si applica quanto stabilito dal successivo art. 17, comma 1.
5.3 I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quelli di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione dì documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 60 - commi 7 e 8 del C.C.N.L. 1995 (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento e non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla citata legge 18/1/1992, n. 16;
e) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici, collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
f) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati.

5.4 Non si applica alcun limite di età, salvo quelli generali previsti per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione.
5.5 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo cui concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla tabella I annessa al C.C.N.L. 1995 e alla tabella B annessa al C.C.N.L. 1999:

a) Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari.

b) Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigen-te alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.

c) Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

d) Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.

e) Collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media.

f) Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

5.6 Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
5.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal Provveditore agli Studi con le medesime modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine a tempo determinato. Non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati già valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria per le supplenze statali della medesima provincia.
Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano ancora inseriti nella predetta corrispondente graduatoria.
5.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato
6.1 I candidati già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono ammessi a partecipare al concorso del corrispondente profilo professionale per una o più delle seguenti finalità:

a) per conseguire il punteggio aggiuntivo, relativo ai titoli di cultura e di servizio posseduti al momento della domanda e conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli indicato nel bando relativo al concorso in base al quale hanno conseguito, nella predetta graduatoria permanente, l'attuale posizione;
b) per vedersi riconosciuti titoli di preferenza conseguiti con le medesime modalità e/o i titoli di riserva (concorsi ai profili della III qualifica funzionale), questi ultimi anche se acquisiti anteriormente al termine di cui alla precedente lettera a);
c) per far valere (per il solo profilo di assistente tecnico) titoli di accesso a posti di laboratorio conseguiti con le medesime modalità di cui alla precedente lettera a).

6.2 I requisiti di ammissione al concorso sono:

a) essere già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di cui aIl'art. 554 del citato D.L.vo n. 297/1994 della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo;
b) essere in servizio con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo cui si concorre o, se non in servizio, essere inseriti nella graduatoria per le supplenze statali della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo (si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5 - comma 1, lettera b), oppure in via subordinata, avere prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 un periodo di servizio a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre e non essere più in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto di lavoro (art. 5 - comma 1 lettera c), oppure essere personale Ata, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5 - comma 1 lettera d);
c) essere in possesso di uno o più titoli di cui al precedente comma 1;
d) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, commi 3 e 4.

6.3 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.
6.4 I candidati inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini di cui al precedente comma 1 oppure che, avendola prodotta, non conseguano alcun miglioramento, restano inseriti nella graduatoria medesima con il punteggio e il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
6.5 Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1.

Art. 7 - Domanda di ammissione dei candidati che concorrono per graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti
7.1 La domanda di ammissione, redatta in carta libera, (AII. B/1) deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del Provveditorato agli Studi.
7.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia definita come segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio statale con nomina a tempo deter-minato nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) oppure la provincia in cui il candidato sia inserito (anche se eventualmente depennato per mancata accettazione della supplenza) nella graduatoria permanente per le supplenze statali relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, ove non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) oppure, in via subordinata, la provincia in cui il candidato abbia prestato nell'anno scolastico 1999/2000 il servizio statale a tempo determinato nel medesimo profilo cui concorre, ove non più in servizio per scadenza della durata del contratto individuale di lavoro;
d) oppure, in via subordinata, la provincia in cui il personale della scuola, abbia prestato il servizio con rapporto d'impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche che costituisce requisito di ammissione ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera d).

7.3 La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al Provveditorato agli Studi che ne rilascerà ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'Autorità consolare al Provveditorato agli Studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa Autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
7.4 Nella domanda di ammissione (AII. B/1) il candidato deve indicare:

a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) la richiesta di essere ammesso a sostenere il concorso per soli titoli per l'accesso al profilo professionale cui si intende concorrere, indetto ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
d) di essere in possesso del titolo di studio e/o dell'attestato regionale richiesti per l'ammissione al concor-so, di cui al precedente art. 5, commi 5, 6, 7 precisando il titolo, il luogo e la data di conseguimento;
e) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, comma 2 (24 mesi) - precisando dove si è svolto il servizio medesimo (istituzione scolastica e provincia) e la durata (data di inizio ed eventualmente di cessazione) nonché se il rapporto di servizio si sia instaurato con lo Stato oppure con un ente Locale e quale;
f) di essere in rapporto d'impiego con lo Stato con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui intende concorrere, specificando l'istituzione scolastica in cui presta servizio (ove ricorra tale circostanza);
g) oppure, di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui concorre, precisando il punteggio e la posizione in graduatoria (ove ricorra tale circostanza);
h) oppure, in via subordinata, di essere in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 5 - comma 1 - lettera c), oppure d), (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale) l'istituzione scolastica in cui il servizio è stato svolto, la durata, la data di inizio e della cessazione.

Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1.
7.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

i) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di un altro Stato della Comunità Europea;
l) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa;
n) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 5 - comma 3 - lettere d), e), f);
o) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
p) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
q) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia;
r) i titoli di cui eventualmente si chiede la valutazione: di cultura e di servizio (All. A); di preferenza (All. D); di riserva (All. E, solamente per i concorsi ai profili della III qualifica funzionale ex IV); di accesso ai laboratori (All. C, solamente per i concorsi aI profilo professionale di assistente tecnico).

7.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.
7.7 Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione (legge 15/5/1997, n. 127, art. 3, comma 5).
7.8 I Provveditori agli Studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
7.9 E' sempre facoltà dell'Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rila-sciate dai candidati.
7.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al Provveditorato agli Studi della provincia nella quale il candi-dato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

Art. 8 - Domanda di ammissione dei candidati già inseriti nella graduatoria permanente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato
8.1 La domanda dì ammissione (All. B/2), redatta in carta libera, deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del Provveditorato agli Studi.
8.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia in cui il candidato sia già inserito nella graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al citato art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere.
8.3 La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al Provveditorato agli Studi che ne rilascerà ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate, tramite l'Autorità consolare, al Provveditorato agli Studi competente. Copia della domanda dì partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa Autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
8.4 Nella domanda di ammissione (All. B/2) il candidato deve indicare:

a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) la richiesta di essere ammesso al concorso per soli titoli indetto ai sensi delI'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, precisando il profilo professionale cui intende concorrere e di essere già inserito nella relativa graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, specificando la posizione conseguita, il punteggio e le eventuali preferenze;
d1) i titoli dì cultura, o di servizio (All. A), o di accesso a laboratori (All. C), o di preferenza (All. D), o di riserva (All. E, solamente per i profili della III qualifica ex IV) conseguiti successivamente alla scadenza del termi-ne finale per la presentazione della domanda di ammissione relativa al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria permanente di cui al citato art. 554 deI D.L.vo n. 297/1994 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato) nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale, titoli di cui chiede la valutazione al fine di aggiornare la propria situazione nell'ambito della predetta graduatoria permanente. Il candidato deve specificare i nuovi titoli di cui è in possesso e gli estremi del loro conseguimento;
d2) (in aggiunta o in sostituzione della precedente lettera d1) i titoli e di riserva (All. E, nei concorsi alla III qualifica) conseguiti precedentemente al termine di cui alla Iett. d1) anche se eventualmente prodotti in precedenti tornate concorsuali. Il candidato deve indicare, inoltre, gli estremi del conseguimento di tali titoli e la prece-dente tornata concorsuale in cui siano stati eventualmente già prodotti;
e) di essere in servizio con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando l'istituzione scolastica di servizio (se nel suddetto servizio);
e1) oppure, di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali relativa alla medesima provincia e al medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando la posizione, il punteggio e le eventuali preferenze (ove ricorra tale circostanza);
e2) oppure, in via subordinata, di essere in possesso di uno degli altri requisiti di servizio di cui al precedente art. 6 - comma 2 - lettera b) (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale) l'istituzione scolastica in cui il servizio è stato svolto, la durata, la data di inizio e della cessazione.

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dal successivo art. 17 - comma 1.
8.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato della Comunità Europea;
g) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa;
i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 5 - comma 3 - lettere d), e), f);
I) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei pre-cedenti rapporti di pubblico impiego;
m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
n) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia.

8.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.
8.7 Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione.
8.8 I Provveditori agli Studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
8.9 E' sempre facoltà dell'Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
8.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito.
Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al Provveditorato agli Studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

Art. 9 - Certificazione dei titoli
9.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 deI D.L.vo n. 297/1994, ai fini dell'ammissione, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:

a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso di cui all'art. 5, commi 5, 6, 7;
b) idonea certificazione rilasciata dalla competente Autorità dell'istituzione scolastica comprovante la presta-zione del servizio richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2) (24 mesi);
c) idonea certificazione rilasciata dalla competente Autorità dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato è in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 5, comma 1 - lettera a) oppure abbia prestato il servizio di cui al precedente art. 5, comma 1 lettere c) oppure d). L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali di cui al precedente art. 5, comma 1 - lettera b), è accertata d'ufficio da parte del competente Provveditore agli Studi.

9.2 I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui sono già inseriti, a pena di nullità, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:

a) idonea certificazione rilasciata dalla competente Autorità dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato è o sia stato in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 6 - comma 2 - lettera b).
L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6, comma 2 - lettera a) e l'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali (art. 6, comma 2 - lettera b) sono accertate d'ufficio da parte del competente Provveditore agli Studi;
b) almeno un titolo di cultura, o di servizio, o di preferenza, o di accesso a laboratori (per il profilo professionale di assistente tecnico) conseguito successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professio-nale cui si concorre (art. 6, comma 1 - lettere a, b, c); oppure, almeno un titolo di riserva (concorsi ai profili professionali della III qualifica funzionale) anche se conseguito precedentemente alla scadenza del predetto termine ed eventualmente già prodotto in analogo concorso.

9.3 I titoli di cultura, di servizio o di preferenza o di riserva o di accesso in laboratorio perché siano presi in considerazione ai fini delle annesse tabelle devono essere prodotti in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione.
9.4 Gli attestati regionali rilasciati ai sensi delI'art. 14 della legge n. 845/1978 devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
9.5 Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo Provveditore agli Studi cui è indirizzata la domanda di ammissione, oppure sia già agli atti del medesimo Provveditorato, è sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli elementi necessari per la sua acquisi-zione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed è valida a tutti i fini del presente bando.
9.6 Qualora il possesso di titoli che devono essere oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella domanda di ammissione il Provveditore agli Studi assegna un termine perentorio di dieci giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante.
Il medesimo termine perentorio è assegnato per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che ne sia privo.
9.7 La certificazione del servizio prestato è valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.
9.8 Tutte le certificazioni previste dal presente articolo possono essere validamente prodotte in fotocopia autenticata dal candidato con la dizione "copia conforme all'originale", data e firma del candidato.

Art. 10 - Norme sui documenti
10.1 La domanda di ammissione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo (legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1).
10.2 I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (Gazzetta Ufficiale n. 209 deI 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'articolo 14 - comma secondo - della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, oppure autenticate dal candidato stesso mediante l'apposizione di data e firma sotto la dizione "copia conforme all'originale".
10.3 I Provveditori agli Studi assegneranno un termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dal precedente comma 2.
In caso di mancata regolarizzazione i documenti medesimi non possono essere presi in alcuna conside-razione.
10.4 E' sempre in facoltà dell'Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 11 - Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda
11.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termi-ne di cui al comma 1 dei precedenti artt. 7 e 8 nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
11.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali da parte del Provveditore agli Studi, l'esclusione dei candidati che:

a) risultino privi dei requisiti di cui al precedente art. 5;
b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;
c) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 5 - lettere i, I, m, n, o, p, q del precedente art. 7, qualora ciò che doveva essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio (art. 7, comma 8);
d) non abbiano presentato la certificazione prescritta per l'ammissione nel termine e nelle forme prescritte (art. 9, comma 1) o non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme delle disposizioni in materia (art. 10, fatto salvo quanto previsto dal-I'art. 9, comma 5 e comma 6 del presente bando).

11.3 Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati già inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono nulle se prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni di cui al comma 5 - lettere f), g), h), i), I), m) e n) del precedente art. 8 qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 8), oppure, se prive della prescritta certificazione o questa non sia stata regolarizzata (art. 9, comma 6; art. 10 - comma 3).
11.4 L'inammissibilità della domanda, l'esclusione o la nullità della domanda sono disposte con atto del Provveditore agli Studi entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme all'indicazione della loro impugnabilità mediante ricorso gerarchico o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 15).
11.5 I candidati già inseriti in graduatoria che abbiano prodotto domanda per l'aggiornamento della propria situazione la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 12 - Commissioni giudicatrici
12.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.L.vo n. 297/1994 per i concorsi della III qualifica (ex lV).
Per i concorsi della IV qualifica (ex III) si applicano le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
12.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica di qualifica non inferiore alla VI.
12.3 Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivate impossibilità.
12.4 Si applicano le incompatibilità di cui aII'art. 9 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693.

Art. 13 - Formazione delle graduatorie o delle risultanze concorsuali e accesso ai documenti amministrativi
13.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 sono inseriti in un apposito elenco secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E, per i concorsi ai profili della III qualifica funzionale, ex IV), nonché dei titoli di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici).
13.2 I candidati già inseriti nella suddetta graduatoria permanente che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono inseriti in apposito elenco alfabetico con l'indicazione del punteggio aggiuntivo delle preferenze e/o delle riserve (solamente per la III qualifica funzionale) conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici, oppure con l'indicazione che nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto. In tale caso, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati già inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti-.
13.3 L'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali sono effettuati a cura del Provveditore agli Studi.
Le risultanze concorsuali e la graduatoria perma-nente aggiornata ed integrata sono depositate per dieci giorni nella sede dell'Ufficio scolastico competente. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e, entro il medesimo termine di dieci giorni, può presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Provveditore agli Studi, il quale può procedere alle rettifiche anche d'ufficio senza dare comunicazione agli interessati.
13.4 Successivamente il Provveditore agli Studi procede all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente aggiornata ed integrata, dopo aver accertato la regolarità della relativa procedura.
All'approvazione segue l'immediata pubblicazione, all'albo dell'Ufficio, delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente, con l'indicazione della loro impugnabilità esclusivamente per vìa giurisdizionale o straordinaria. Gli atti predetti sono inviati agli organi di controllo.
13.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 sulla trasparenza dell'atti-vità amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione dei singoli interessati.
Il diritto di accesso ai documenti concorsuali potrà essere esercitato dagli interessati, previa richiesta da prodursi entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, nel periodo di 30 giorni successivi alla scadenza della predetta data di pubblicazione.
Tali adempimenti saranno affidati di norma all'impiegato che ha svolto le mansioni di segretario della com-missione ovvero ad altro impiegato, designato dall'Ufficio scolastico competente e saranno svolti nella sede indicata dall'Ufficio stesso. Successivamente il diritto di accesso è esercitato secondo le norme generali vigenti in materia.
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposi-zioni di cui al D.P.R. 27/6/1992, n. 352.

Art. 14 - Assunzioni a tempo indeterminato
14.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili all'atto dell'assunzione (art. 2 della presente ordinanza).
14.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti dei profili professionali della III qualifi-ca funzionale (ex IV) si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza ai sensi della vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge n. 482/1968 e successive integrazioni e modificazioni, nonché legge 12/3/1968, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7 - comma 2 - e art. 18).
14.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici verranno effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente, che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai laboratori quali risultano dalle predette graduatorie e corrispondenti ai laboratori disponibili all'atto dell'assunzione (All. C). A tal fine i Provveditori agli Studi daranno in visione ai candidati utilmente collocati in gradua-toria un apposito prospetto da cui risulti l'insieme dei posti di assistente tecnico, ripartiti per aree di laboratori, disponibili all'atto delle assunzioni medesime.
14.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi sotto riserva nelle rispettive graduatorie (art. 15, comma 3 della presente ordinanza).
I candidati inclusi sotto riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 15 - comma 3 delle presente ordinanza).
14.5 Le assunzioni sono effettuate anche se gli atti del concorso siano ancora all'esame dell'organo di controllo competente.
Gli atti di assunzione sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se l'organo di controllo ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque remunerate.
14.6 I candidati che non conseguano l'assunzione per carenza di posti disponibili o di laboratori corrispondenti ai titoli di accesso prodotti in concorso hanno titolo a restare inseriti nella graduatoria medesima, che ha vigenza permanente ai sensi dell'art. 554 del citato D.L.vo n. 297/1994.
14.7 Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del C.C.N.L. vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 15 - Ricorsi
15.1 Avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso, di esclusione dal medesimo, o di nullità della domanda (precedente art. 11) è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. I, per il tramite del Provveditorato agli Studi, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.
15.2 Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.
15.3 I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione, di esclusione, o di nullità della domanda, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti sotto riserva nella relativa graduatoria. Tale iscri-zione sotto riserva nella graduatoria non comporta l'assunzione che sarà effettuata nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo.
15.4 Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimità.

Art. 16 - Adempimenti dei Provveditori agli Studi
16.1 I Provveditori agli Studi curano Io svolgimento delle procedure inerenti il concorso disciplinato dalla presente ordinanza, in particolare:

a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso all'albo del Provveditorato agli Studi;
b) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché alla loro eventuale regolarizzazione da parte dei candida-ti secondo le disposizioni della presente ordinanza;
c) nominano la commissione giudicatrice;
d) emanano gli eventuali decreti di inammissibilità o di esclusione o di nullità della domanda;
e) vigilano sul corretto espletamento del concorso;
f) curano l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali;
g) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la
pubblicazione mediante affissione all'albo del Provveditorato agli Studi e l'invio agli organi di controllo;
h) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 17 - Norme finali e dl rinvio
17.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale Ata (D.P.R. n. 588/1985) o nelle precorse qualifiche del personale non docente (D.P.R. n. 420/1974) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
Lo status di personale Ata statale nel profilo di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
17.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.L.vo n. 297/1994).
17.3 La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Allegato 1
Allegato A1
Allegato A2
Allegato A3
Allegato A4
Allegati C e D


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