Indizione e svolgimento per l'anno scolastico 1999/2000 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della III e IV qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole d'istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il D.P.R. 10/1/1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3/5/1957, n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 4/1/1968, n. 15;
Vista la legge 2/4/1968, n. 482 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il D.P.R. 31/5/1974, n. 420, con particolare
riferimento all'art. 10 e all'art. 11;
Vista la legge 29/10/1984, n. 732;
Visto il D.P.R. 7/3/1985, n. 588;
Vista la legge 5/6/1985, n. 251;
Vista la legge 22/8/1985, n. 444;
Vista la legge 24/12/1986, n. 958;
Visto il D.L. 2/3/1987, n. 57, convertito dalla
legge 22/4/1987, n. 158;
Vista la legge 23/8/1988, n. 370;
Vista la legge 7/8/1990, n. 241;
Vista la legge 18/1/1992, n. 16;
Vista la legge 5/2/1992, n. 104;
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297, con particolare
riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 come modificato
dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693;
Vista la legge 15/5/1997, n. 127, con particolare
riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla legge 16/6/1998,
n. 191, e il relativo Regolamento emanato con D.P.R. 20/10/1998, n. 403;
Vista la legge 3/5/1999, n. 124 con particolare
riferimento all'art. 4, comma 11;
Visto il C.C.N.L. del comparto Scuola (autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/7/1995, pubblicata nel supplemento
alla G.U. 5/9/1995, n. 207);
Visto il C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio
1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9/6/1999,
n. 133, con particolare riferimento alla tabella B concernente i requisiti
culturali di accesso ai profili professionali del personale Ata;
Viste l'O.M. 11/3/1983; l'O.M. 19/5/1987, n. 152
e l'O.M. 21/2/1994, n. 59; la C.M. n. 96 del 9/4/1999 e le istruzioni impartite
con nota 4/8/1999 concernente le assunzioni a tempo determinato (non di
ruolo);
Visto il D.M. 23/7/1999 "trasferimento del personale
Ata dagli enti locali allo Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 16 del 21/1/2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art.
6;
Vista la precorsa O.M. 20/10/1997, n. 652, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9/1/1998, concernente i concorsi di cui
all'art. 554 del citato D.L.vo 16/4/1997, n. 297;
Considerato che a seguito di numerose innovazioni
legislative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia
dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.L.vo 16/4/1994, n. 297 per
l'anno scolastico 1999/2000 allo scopo di regolamentare la transizione
dal precorso al vigente ordinamento:
per l'anno scolastico 1999/2000 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui aIl'art. 554 D.L.vo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali della III e IV qualifica del personale statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 1 - Indizione dei concorsi
1.1 I Provveditori agli Studi, in applicazione dell'articolo
554 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, emaneranno con proprio decreto, nelle
rispettive province, singoli bandi di concorso per titoli per ciascuno
dei sottoindicati profili della III e IV qualifica del personale amministrativo
tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 51 del citato
C.C.N.L. 1995 e alla correlata tabella I e di cui alla tabella A del C.C.N.L.
1999:
a) assistente amministrativo;
b) assistente tecnico;
c) cuoco;
d) infermiere;
e) guardarobiere;
f) collaboratore scolastico.
1.2 Nelle province, nelle quali non risultino istituiti
organici per taluni dei profili predetti, non dovranno essere banditi i
relativi concorsi. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo
professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro art. 37 - comma 3. Lo status dì personale Ata
statale aiutante cuoco non di ruolo e il servizio prestato in tale profilo
sono equiparati allo status di cuoco e al relativo servizio ai fini dell'ammissione
al concorso per quest'ultimo profilo professionale.
1.3 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore
scolastico dovranno essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti
graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. A tal fine si intendono
esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che abbia diritto
a permanervi né personale che abbia diritto al reinserimento se
depennato, né il personale che sia stato depennato nel medesimo
anno scolastico in cui si deve produrre la domanda di ammissione al concorso.
I concorsi non dovranno essere banditi per il profilo di addetto alle aziende
agrarie per il quale è prevista una particolare procedura di reclutamento
ai sensi dell'art. 1 - comma 1 - Iett. b - del D.P.R. 30/10/1996, n. 693.
1.4 I bandi di concorso dovranno essere emanati
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1.5 I bandi di concorso verranno pubblicizzati mediante
affissione all'albo degli Uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente
copia dei bandi stessi verrà inviata, affinché provvedano
all'immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali.
1.6 I bandi di concorso devono restare affissi per
tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 2 - Posti disponibili
2.1 I posti disponibili per i concorsi sono definiti
tenendo conto degli antecedenti adempimenti di legge. In particolare, per
i profili professionali della IV qualifica funzionale (ex III: D.L.vo n.
297/1994, art. 554, comma 5), sono preventivamente detratti i contingenti
di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999,
n. 68 e la riserva del 30% dei posti da assegnare agli addetti ai lavori
socialmente utili di cui alla legge 17/5/1999 n. 144 art. 45, comma 8.
I posti così determinati sono assegnati alle procedure di cui alla
presente ordinanza nella misura:
a) del 60% per la III qualifica funzionale (ex IV,
D.L.vo n. 297/1994, art. 557);
b) del 100% per la IV qualifica funzionale (ex III).
2.2 I posti disponibili presso scuole coordinate
di province diverse, sono messi a concorso a cura del Provveditore agli
Studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole
stesse sono ubicate.
2.3 Qualora si renda disponibile un unico posto
di cuoco, questo viene alternativamente assegnato al concorso riservato
(art. 557 del citato D.L.vo n. 297/1994) ed al concorso di cui al presente
bando.
Art. 3 - Scuole con insegnamento in lingua slovena
o in provincia di Bolzano
3.1 Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive
graduatorie, per ottenere la nomina sui posti disponibili nelle scuole
con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza
di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio
conseguito in un'istituzione scolastica con insegna-mento in lingua slovena,
oppure accertata con apposito colloquio.
3.2 Della normativa del presente articolo i Provveditori
agli Studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi
di concorso.
3.3 I candidati che concorrono nella provincia di
Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
al D.P.R. 26/7/1976, n. 752.
Art. 4 - Finalità dei concorsi
4.1 I concorsi sono finalizzati, ai sensi dell'art.
554 del D.L.vo n. 297/1994:
a) per i candidati non inclusi già nella graduatoria
permanente per la quale si concorre, all'inclusione in tale graduatoria
in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo;
b) per i candidati già inclusi nella graduatoria
permanente per la quale si concorre, a migliorare il punteggio già
in godimento, in base al punteggio aggiuntivo, riportato nel concorso medesimo,
e/o a far valere nuovi titoli di preferenza o di accesso a laboratori,
oppure i titoli di riserva di cui siano in possesso.
4.2 Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.
Art. 5 - Requisiti per l'ammissione al concorso
dei candidati non inseriti già nella graduatoria permanente
5.1
a) Per essere ammessi al concorso i candidati, all'atto
della domanda, devono essere in servizio in qualità di personale
a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel
medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio
all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo
cui si concorre non perde la qualifica di "personale a tempo determinato
statale" come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale
per le supplenze statali della provincia e del profilo per cui concorre,
istituita presso il competente Provveditorato agli Studi. Il depennamento
dalla graduatoria per le supplenze, a seguito della mancata accettazione
della nomina, comporta la perdita della qualifica di "personale a tempo
determinato", a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello
nel cui corso il depennamento medesimo sia stato disposto. e sempre che,
ovviamente, il candidato non abbia legittimamente prodotto doman-da di
reinserimento ai sensi dell'art. 581, comma 3 - del citato D.L.vo n. 297/1994;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni
di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla
precedente lettera b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualità
di personale Ata a tempo deter-minato, qualora abbia prestato nel corso
dell'anno scolastico 1999/2000 un servizio a tempo determinato con rapporto
di lavoro con lo Stato, nella medesima provincia e nel medesimo profilo
professionale cui concorre e non sia in servizio all'atto della domanda
per scadenza del contratto individuale di lavoro;
d) è in possesso della qualifica di personale
Ata non di ruolo, richiesto per l'ammissione al concorso per il medesimo
profilo e provincia di servizio, il personale della scuola, già
dipendente degli enti locali tenuti a forni-re personale alle istituzioni
scolastiche statali, nel cui rapporto di impiego a tempo determinato sia
subentrato lo Stato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23/7/1999, ancorché
tale personale non sia più in servizio all'atto della domanda per
scadenza del contratto individuale di lavoro; nonché il personale
che, nel periodo compreso tra il 25/5/1999 (entrata in vigore della legge
n. 124/1999) e la presentazione della domanda di ammissione, abbia prestato
servizio scolastico, con rapporto di impiego a tempo determinato con gli
enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali,
in un profilo professionale proprio di tali enti locali corrispondente
al profilo professionale del personale Ata statale cui si concorre, ancorché
Io Stato non sia subentrato in detto rapporto di impiego perché
venuto a scadenza anteriormente al passaggio dagli enti locali allo Stato.
La corrispondenza tra profili professionali degli
enti locali e del personale Ata della scuola è individuata, in termini
sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati
e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali
statali operanti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli enti locali
erano tenuti a fornire personale (D.M. 23/7/1999, n. 184 - art. 6, comma
1).
5.2
e) Per essere ammessi al concorso i candidati devono,
altresì, possedere, all'atto della presentazione della domanda,
un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non
continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano
in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione
superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti
corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene
indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali della qualifica
funzionale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui
si concorre (1). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale
si computa per intero (1);
f) ai fini di cui alla precedente lettera e) si
computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse
qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. n. 420/1974), nonché
nei corrispondenti precorsi profili del personale Ata statale (D.P.R. n.
588/1985) (1);
g) ai fini di cui alle precedenti lettere e) e f)
si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di
ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il
servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di
impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge
a fornire alle scuole statali personale Ata. La "corrispondenza" dei profili
professionali degli enti locali con quelli del personale Ata della scuola
è individuata, secondo i criteri di cui al precedente comma 1;
h) ai fini del presente articolo il servizio prestato
nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente Autorità
del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia.
Ai fini del pre-sente articolo si applica quanto
stabilito dal successivo art. 17, comma 1.
5.3 I candidati devono essere in possesso, altresì,
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione
Europea;
b) idoneità fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici, tenuto conto
anche di quelli di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito
l'impiego mediante produzione dì documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art.
60 - commi 7 e 8 del C.C.N.L. 1995 (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso) o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso
ordinamento e non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla
citata legge 18/1/1992, n. 16;
e) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici,
collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio
o speciale;
f) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati.
5.4 Non si applica alcun limite di età, salvo
quelli generali previsti per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione.
5.5 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono,
altresì, possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al
profilo cui concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla
tabella I annessa al C.C.N.L. 1995 e alla tabella B annessa al C.C.N.L.
1999:
a) Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo
specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità
di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa
turistica);
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure diploma di maturità che consenta
l'accesso agli studi universitari.
b) Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale
a indirizzo specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo
specifico;
3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso
agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigen-te alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
c) Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da
un istituto professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
d) Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
e) Collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media.
f) Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da
un istituto professionale;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato
di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
5.6 Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
5.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati
dal Provveditore agli Studi con le medesime modalità previste dalle
vigenti disposizioni in materia di nomine a tempo determinato. Non è
necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati già
valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria
per le supplenze statali della medesima provincia.
Sono, altresì, validi per l'ammissione al
concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento
nella graduatoria provinciale per le supplenze statali corrispondente al
profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della
domanda, siano ancora inseriti nella predetta corrispondente graduatoria.
5.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono
essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.
(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.
Art. 6 - Requisiti per l'ammissione al concorso
dei candidati già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni
a tempo indeterminato
6.1 I candidati già inseriti nella graduatoria
permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono ammessi a partecipare
al concorso del corrispondente profilo professionale per una o più
delle seguenti finalità:
a) per conseguire il punteggio aggiuntivo, relativo
ai titoli di cultura e di servizio posseduti al momento della domanda e
conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione
dei titoli indicato nel bando relativo al concorso in base al quale hanno
conseguito, nella predetta graduatoria permanente, l'attuale posizione;
b) per vedersi riconosciuti titoli di preferenza
conseguiti con le medesime modalità e/o i titoli di riserva (concorsi
ai profili della III qualifica funzionale), questi ultimi anche se acquisiti
anteriormente al termine di cui alla precedente lettera a);
c) per far valere (per il solo profilo di assistente
tecnico) titoli di accesso a posti di laboratorio conseguiti con le medesime
modalità di cui alla precedente lettera a).
6.2 I requisiti di ammissione al concorso sono:
a) essere già inseriti nella graduatoria permanente
per le assunzioni a tempo indeterminato di cui aIl'art. 554 del citato
D.L.vo n. 297/1994 della provincia in cui si concorre e per il medesimo
profilo;
b) essere in servizio con nomina a tempo determinato
nel medesimo profilo cui si concorre o, se non in servizio, essere inseriti
nella graduatoria per le supplenze statali della provincia in cui si concorre
e per il medesimo profilo (si applicano le disposizioni di cui al precedente
art. 5 - comma 1, lettera b), oppure in via subordinata, avere prestato
nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 un periodo di servizio a tempo
determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale
cui si concorre e non essere più in servizio all'atto della domanda
per scadenza del contratto di lavoro (art. 5 - comma 1 lettera c), oppure
essere personale Ata, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5 -
comma 1 lettera d);
c) essere in possesso di uno o più titoli
di cui al precedente comma 1;
d) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 5, commi 3 e 4.
6.3 I requisiti di cui al presente articolo debbono
essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.
6.4 I candidati inseriti nella graduatoria permanente
per le assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini
di cui al precedente comma 1 oppure che, avendola prodotta, non conseguano
alcun miglioramento, restano inseriti nella graduatoria medesima con il
punteggio e il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
6.5 Ai fini del presente articolo si applica quanto
previsto dal successivo art. 17, comma 1.
Art. 7 - Domanda di ammissione dei candidati che
concorrono per graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati
precedentemente inseriti
7.1 La domanda di ammissione, redatta in carta libera,
(AII. B/1) deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni a
partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del
Provveditorato agli Studi.
7.2 La domanda di ammissione deve essere presentata
nella sola provincia definita come segue:
a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il
candidato sia in servizio statale con nomina a tempo deter-minato nel medesimo
profilo professionale cui concorre;
b) oppure la provincia in cui il candidato sia inserito
(anche se eventualmente depennato per mancata accettazione della supplenza)
nella graduatoria permanente per le supplenze statali relativa al medesimo
profilo professionale cui concorre, ove non sia in servizio come previsto
dalla precedente lettera a);
c) oppure, in via subordinata, la provincia in cui
il candidato abbia prestato nell'anno scolastico 1999/2000 il servizio
statale a tempo determinato nel medesimo profilo cui concorre, ove non
più in servizio per scadenza della durata del contratto individuale
di lavoro;
d) oppure, in via subordinata, la provincia in cui
il personale della scuola, abbia prestato il servizio con rapporto d'impiego
a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle
istituzioni scolastiche che costituisce requisito di ammissione ai sensi
del precedente articolo 5, comma 1, lettera d).
7.3 La domanda di ammissione può essere presentata
direttamente al Provveditorato agli Studi che ne rilascerà ricevuta,
oppure può essere spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno. Escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in
servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'Autorità
consolare al Provveditorato agli Studi competente. Copia della domanda
di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla
stessa Autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri
- Direzione Generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
7.4 Nella domanda di ammissione (AII. B/1) il candidato
deve indicare:
a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato
solamente il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) la richiesta di essere ammesso a sostenere il
concorso per soli titoli per l'accesso al profilo professionale cui si
intende concorrere, indetto ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo 16/4/1994,
n. 297;
d) di essere in possesso del titolo di studio e/o
dell'attestato regionale richiesti per l'ammissione al concor-so, di cui
al precedente art. 5, commi 5, 6, 7 precisando il titolo, il luogo e la
data di conseguimento;
e) di essere in possesso dei requisiti di servizio
richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, comma
2 (24 mesi) - precisando dove si è svolto il servizio medesimo (istituzione
scolastica e provincia) e la durata (data di inizio ed eventualmente di
cessazione) nonché se il rapporto di servizio si sia instaurato
con lo Stato oppure con un ente Locale e quale;
f) di essere in rapporto d'impiego con lo Stato
con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo
profilo professionale cui intende concorrere, specificando l'istituzione
scolastica in cui presta servizio (ove ricorra tale circostanza);
g) oppure, di essere inserito nella graduatoria
provinciale per le supplenze statali della medesima provincia e del medesimo
profilo professionale cui concorre, precisando il punteggio e la posizione
in graduatoria (ove ricorra tale circostanza);
h) oppure, in via subordinata, di essere in possesso
del requisito di servizio di cui al precedente art. 5 - comma 1 - lettera
c), oppure d), (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste)
precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale) l'istituzione
scolastica in cui il servizio è stato svolto, la durata, la data
di inizio e della cessazione.
Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto
dal successivo art. 17, comma 1.
7.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve,
altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:
i) di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure di un altro Stato della Comunità Europea;
l) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
m) le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa
se negativa;
n) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità
di cui al precedente art. 5 - comma 3 - lettere d), e), f);
o) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti
di pubblico impiego;
p) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,
se uomini;
q) di non aver prodotto domanda di ammissione in
altra provincia;
r) i titoli di cui eventualmente si chiede la valutazione:
di cultura e di servizio (All. A); di preferenza (All. D); di riserva (All.
E, solamente per i concorsi ai profili della III qualifica funzionale ex
IV); di accesso ai laboratori (All. C, solamente per i concorsi aI profilo
professionale di assistente tecnico).
7.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta
dall'aspirante.
7.7 Non è necessaria alcuna autenticazione
della sottoscrizione (legge 15/5/1997, n. 127, art. 3, comma 5).
7.8 I Provveditori agli Studi assegneranno un termine
perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive
totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati
sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria
ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della
domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
7.9 E' sempre facoltà dell'Amministrazione
accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rila-sciate
dai candidati.
7.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda
l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata
mediante lettera raccomandata al Provveditorato agli Studi della provincia
nella quale il candi-dato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura
concorsuale cui fa riferimento.
Art. 8 - Domanda di ammissione dei candidati già
inseriti nella graduatoria permanente provinciale per le assunzioni a tempo
indeterminato
8.1 La domanda dì ammissione (All. B/2),
redatta in carta libera, deve essere presentata nel termine perentorio
di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso
all'albo del Provveditorato agli Studi.
8.2 La domanda di ammissione deve essere presentata
nella sola provincia in cui il candidato sia già inserito nella
graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato,
di cui al citato art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, per il medesimo profilo
professionale cui intende concorrere.
8.3 La domanda di ammissione può essere presentata
direttamente al Provveditorato agli Studi che ne rilascerà ricevuta,
oppure può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Escluso ogni altro mezzo di inoltro.
Le domande dei candidati residenti o comunque in
servizio all'estero possono essere inoltrate, tramite l'Autorità
consolare, al Provveditorato agli Studi competente. Copia della domanda
dì partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata
dalla stessa Autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari
Esteri - Direzione Generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).
8.4 Nella domanda di ammissione (All. B/2) il candidato
deve indicare:
a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato
solamente il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) la richiesta di essere ammesso al concorso per
soli titoli indetto ai sensi delI'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, precisando
il profilo professionale cui intende concorrere e di essere già
inserito nella relativa graduatoria provinciale permanente per le assunzioni
a tempo indeterminato, specificando la posizione conseguita, il punteggio
e le eventuali preferenze;
d1) i titoli dì cultura, o di servizio (All.
A), o di accesso a laboratori (All. C), o di preferenza (All. D), o di
riserva (All. E, solamente per i profili della III qualifica ex IV) conseguiti
successivamente alla scadenza del termi-ne finale per la presentazione
della domanda di ammissione relativa al concorso in base al quale il candidato
ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria permanente di cui al
citato art. 554 deI D.L.vo n. 297/1994 (graduatoria per le assunzioni a
tempo indeterminato) nella medesima provincia e per il medesimo profilo
professionale, titoli di cui chiede la valutazione al fine di aggiornare
la propria situazione nell'ambito della predetta graduatoria permanente.
Il candidato deve specificare i nuovi titoli di cui è in possesso
e gli estremi del loro conseguimento;
d2) (in aggiunta o in sostituzione della precedente
lettera d1) i titoli e di riserva (All. E, nei concorsi alla III qualifica)
conseguiti precedentemente al termine di cui alla Iett. d1) anche se eventualmente
prodotti in precedenti tornate concorsuali. Il candidato deve indicare,
inoltre, gli estremi del conseguimento di tali titoli e la prece-dente
tornata concorsuale in cui siano stati eventualmente già prodotti;
e) di essere in servizio con nomina a tempo determinato
nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui intende
concorrere, precisando l'istituzione scolastica di servizio (se nel suddetto
servizio);
e1) oppure, di essere inserito nella graduatoria
provinciale per le supplenze statali relativa alla medesima provincia e
al medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando la
posizione, il punteggio e le eventuali preferenze (ove ricorra tale circostanza);
e2) oppure, in via subordinata, di essere in possesso
di uno degli altri requisiti di servizio di cui al precedente art. 6 -
comma 2 - lettera b) (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi
previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale)
l'istituzione scolastica in cui il servizio è stato svolto, la durata,
la data di inizio e della cessazione.
Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito
dal successivo art. 17 - comma 1.
8.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve,
altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana
o di un altro Stato della Comunità Europea;
g) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa;
i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità
di cui al precedente art. 5 - comma 3 - lettere d), e), f);
I) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei pre-cedenti rapporti
di pubblico impiego;
m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,
se uomini;
n) di non aver prodotto domanda di ammissione in
altra provincia.
8.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta
dall'aspirante.
8.7 Non è necessaria alcuna autenticazione
della sottoscrizione.
8.8 I Provveditori agli Studi assegneranno un termine
perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive
totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati
sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria
ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della
domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.
8.9 E' sempre facoltà dell'Amministrazione
accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate
dai candidati.
8.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda
l'esatto recapito.
Ogni variazione di recapito dovrà essere
comunicata mediante lettera raccomandata al Provveditorato agli Studi della
provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando
la procedura concorsuale cui fa riferimento.
Art. 9 - Certificazione dei titoli
9.1 I candidati che concorrono per l'inclusione
nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 deI D.L.vo n. 297/1994,
ai fini dell'ammissione, devono produrre in allegato alla domanda o nel
medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione
della domanda di ammissione:
a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso
di cui all'art. 5, commi 5, 6, 7;
b) idonea certificazione rilasciata dalla competente
Autorità dell'istituzione scolastica comprovante la presta-zione
del servizio richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2) (24
mesi);
c) idonea certificazione rilasciata dalla competente
Autorità dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale
circostanza, che il candidato è in servizio a tempo determinato
come richiesto dal precedente art. 5, comma 1 - lettera a) oppure abbia
prestato il servizio di cui al precedente art. 5, comma 1 lettere c) oppure
d). L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali
di cui al precedente art. 5, comma 1 - lettera b), è accertata d'ufficio
da parte del competente Provveditore agli Studi.
9.2 I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui sono già inseriti, a pena di nullità, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:
a) idonea certificazione rilasciata dalla competente
Autorità dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale
circostanza, che il candidato è o sia stato in servizio a tempo
determinato come richiesto dal precedente art. 6 - comma 2 - lettera b).
L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le
assunzioni a tempo indeterminato (art. 6, comma 2 - lettera a) e l'iscrizione
nella graduatoria provinciale per le supplenze statali (art. 6, comma 2
- lettera b) sono accertate d'ufficio da parte del competente Provveditore
agli Studi;
b) almeno un titolo di cultura, o di servizio, o
di preferenza, o di accesso a laboratori (per il profilo professionale
di assistente tecnico) conseguito successivamente alla scadenza del termine
finale per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in
base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria
per l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima provincia e nel medesimo
profilo professio-nale cui si concorre (art. 6, comma 1 - lettere a, b,
c); oppure, almeno un titolo di riserva (concorsi ai profili professionali
della III qualifica funzionale) anche se conseguito precedentemente alla
scadenza del predetto termine ed eventualmente già prodotto in analogo
concorso.
9.3 I titoli di cultura, di servizio o di preferenza
o di riserva o di accesso in laboratorio perché siano presi in considerazione
ai fini delle annesse tabelle devono essere prodotti in allegato alla domanda
o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la
presentazione della domanda di ammissione.
9.4 Gli attestati regionali rilasciati ai sensi
delI'art. 14 della legge n. 845/1978 devono essere integrati da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
9.5 Qualora la certificazione da produrre debba
essere rilasciata dal medesimo Provveditore agli Studi cui è indirizzata
la domanda di ammissione, oppure sia già agli atti del medesimo
Provveditorato, è sufficiente che il candidato indichi nella domanda
di ammissione il possesso del titolo e gli elementi necessari per la sua
acquisi-zione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda
ed è valida a tutti i fini del presente bando.
9.6 Qualora il possesso di titoli che devono essere
oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella
domanda di ammissione il Provveditore agli Studi assegna un termine perentorio
di dieci giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti
totalmente o parzialmente mancante.
Il medesimo termine perentorio è assegnato
per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato
di qualifica che ne sia privo.
9.7 La certificazione del servizio prestato è
valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni
di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi
di demerito.
9.8 Tutte le certificazioni previste dal presente
articolo possono essere validamente prodotte in fotocopia autenticata dal
candidato con la dizione "copia conforme all'originale", data e firma del
candidato.
Art. 10 - Norme sui documenti
10.1 La domanda di ammissione ed i relativi documenti,
non sono soggetti all'imposta di bollo (legge 23 agosto 1988, n. 370, art.
1).
10.2 I documenti possono essere esibiti, oltre che
in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti
meccanici o fotografici di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (Gazzetta Ufficiale n. 209 deI
20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'articolo 14 - comma secondo -
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, oppure autenticate
dal candidato stesso mediante l'apposizione di data e firma sotto la dizione
"copia conforme all'originale".
10.3 I Provveditori agli Studi assegneranno un termine
perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione dei documenti esibiti
in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto
dal precedente comma 2.
In caso di mancata regolarizzazione i documenti
medesimi non possono essere presi in alcuna conside-razione.
10.4 E' sempre in facoltà dell'Amministrazione
accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai
concorrenti.
Art. 11 - Inammissibilità della domanda,
esclusione dal concorso, nullità della domanda
11.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione
del candidato o inoltrate al di fuori del termi-ne di cui al comma 1 dei
precedenti artt. 7 e 8 nonché le domande da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede
di partecipare.
11.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione
in via definitiva delle risultanze concorsuali da parte del Provveditore
agli Studi, l'esclusione dei candidati che:
a) risultino privi dei requisiti di cui al precedente
art. 5;
b) abbiano formulato nella domanda di ammissione
affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;
c) non abbiano regolarizzato entro il termine di
dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle
dichiarazioni di cui al comma 5 - lettere i, I, m, n, o, p, q del precedente
art. 7, qualora ciò che doveva essere dichiarato non risulti dal
contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta
o allegata d'ufficio (art. 7, comma 8);
d) non abbiano presentato la certificazione prescritta
per l'ammissione nel termine e nelle forme prescritte (art. 9, comma 1)
o non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione
prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme delle
disposizioni in materia (art. 10, fatto salvo quanto previsto dal-I'art.
9, comma 5 e comma 6 del presente bando).
11.3 Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati
già inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo
indeterminato sono nulle se prive totalmente o parzialmente di alcune delle
dichiarazioni di cui al comma 5 - lettere f), g), h), i), I), m) e n) del
precedente art. 8 qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle
forme prescritte (art. 8, comma 8), oppure, se prive della prescritta certificazione
o questa non sia stata regolarizzata (art. 9, comma 6; art. 10 - comma
3).
11.4 L'inammissibilità della domanda, l'esclusione
o la nullità della domanda sono disposte con atto del Provveditore
agli Studi entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali
e comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, insieme all'indicazione della loro impugnabilità mediante
ricorso gerarchico o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art.
15).
11.5 I candidati già inseriti in graduatoria
che abbiano prodotto domanda per l'aggiornamento della propria situazione
la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano
alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento
dei titoli già acquisiti.
Art. 12 - Commissioni giudicatrici
12.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo
le disposizioni dell'art. 555 D.L.vo n. 297/1994 per i concorsi della III
qualifica (ex lV).
Per i concorsi della IV qualifica (ex III) si applicano
le disposizioni dell'art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
12.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica
periferica di qualifica non inferiore alla VI.
12.3 Almeno un terzo dei componenti della commissione
esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivate impossibilità.
12.4 Si applicano le incompatibilità di cui
aII'art. 9 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R.
30/10/1996, n. 693.
Art. 13 - Formazione delle graduatorie o delle
risultanze concorsuali e accesso ai documenti amministrativi
13.1 I candidati che concorrono per l'inclusione
nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994
sono inseriti in un apposito elenco secondo il punteggio complessivo riportato
in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione
delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E, per i concorsi ai
profili della III qualifica funzionale, ex IV), nonché dei titoli
di accesso ai laboratori (All. C, per gli assistenti tecnici).
13.2 I candidati già inseriti nella suddetta
graduatoria permanente che chiedono l'aggiornamento della propria situazione
sono inseriti in apposito elenco alfabetico con l'indicazione del punteggio
aggiuntivo delle preferenze e/o delle riserve (solamente per la III qualifica
funzionale) conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso
ai laboratori (All. C) per gli assistenti tecnici, oppure con l'indicazione
che nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto.
In tale caso, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda
di aggiornamento, i candidati già inseriti in graduatoria, mantengono
il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti-.
13.3 L'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione
della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali sono effettuati
a cura del Provveditore agli Studi.
Le risultanze concorsuali e la graduatoria perma-nente
aggiornata ed integrata sono depositate per dieci giorni nella sede dell'Ufficio
scolastico competente. Del deposito è dato avviso mediante affissione
all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione
e, entro il medesimo termine di dieci giorni, può presentare reclamo
scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Provveditore
agli Studi, il quale può procedere alle rettifiche anche d'ufficio
senza dare comunicazione agli interessati.
13.4 Successivamente il Provveditore agli Studi
procede all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali
e della graduatoria permanente aggiornata ed integrata, dopo aver accertato
la regolarità della relativa procedura.
All'approvazione segue l'immediata pubblicazione,
all'albo dell'Ufficio, delle risultanze concorsuali e della graduatoria
permanente, con l'indicazione della loro impugnabilità esclusivamente
per vìa giurisdizionale o straordinaria. Gli atti predetti sono
inviati agli organi di controllo.
13.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui alla legge 7/8/1990, n. 241 sulla trasparenza dell'atti-vità
amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici
adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti
e documenti che riguardino la posizione dei singoli interessati.
Il diritto di accesso ai documenti concorsuali potrà
essere esercitato dagli interessati, previa richiesta da prodursi entro
il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive,
nel periodo di 30 giorni successivi alla scadenza della predetta data di
pubblicazione.
Tali adempimenti saranno affidati di norma all'impiegato
che ha svolto le mansioni di segretario della com-missione ovvero ad altro
impiegato, designato dall'Ufficio scolastico competente e saranno svolti
nella sede indicata dall'Ufficio stesso. Successivamente il diritto di
accesso è esercitato secondo le norme generali vigenti in materia.
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, devono essere osservate le disposi-zioni di cui
al D.P.R. 27/6/1992, n. 352.
Art. 14 - Assunzioni a tempo indeterminato
14.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria
permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo
indeterminato sui posti a tal fine disponibili all'atto dell'assunzione
(art. 2 della presente ordinanza).
14.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie
permanenti dei profili professionali della III qualifi-ca funzionale (ex
IV) si applicano le riserve di cui all'allegato E della presente ordinanza
ai sensi della vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie
(legge n. 482/1968 e successive integrazioni e modificazioni, nonché
legge 12/3/1968, n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7 - comma
2 - e art. 18).
14.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici verranno
effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria
permanente, che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti,
anche dei titoli di accesso ai laboratori quali risultano dalle predette
graduatorie e corrispondenti ai laboratori disponibili all'atto dell'assunzione
(All. C). A tal fine i Provveditori agli Studi daranno in visione ai candidati
utilmente collocati in gradua-toria un apposito prospetto da cui risulti
l'insieme dei posti di assistente tecnico, ripartiti per aree di laboratori,
disponibili all'atto delle assunzioni medesime.
14.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei
confronti dei candidati non inclusi sotto riserva nelle rispettive graduatorie
(art. 15, comma 3 della presente ordinanza).
I candidati inclusi sotto riserva saranno assunti
solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole
(art. 15 - comma 3 delle presente ordinanza).
14.5 Le assunzioni sono effettuate anche se gli
atti del concorso siano ancora all'esame dell'organo di controllo competente.
Gli atti di assunzione sono immediatamente esecutivi,
salva la sopravvenienza di inefficacia se l'organo di controllo ricusi
il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto
devono essere comunque remunerate.
14.6 I candidati che non conseguano l'assunzione
per carenza di posti disponibili o di laboratori corrispondenti ai titoli
di accesso prodotti in concorso hanno titolo a restare inseriti nella graduatoria
medesima, che ha vigenza permanente ai sensi dell'art. 554 del citato D.L.vo
n. 297/1994.
14.7 Il rapporto di lavoro è disciplinato
dalle disposizioni del C.C.N.L. vigente all'atto dell'assunzione.
Art. 15 - Ricorsi
15.1 Avverso i provvedimenti di inammissibilità
della domanda di partecipazione al concorso, di esclusione dal medesimo,
o di nullità della domanda (precedente art. 11) è ammesso
ricorso gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale
del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. I, per il
tramite del Provveditorato agli Studi, ovvero ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale.
15.2 Avverso i provvedimenti adottati su ricorso
gerarchico ovvero contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale.
15.3 I concorrenti che abbiano presentato ricorso
avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione,
di esclusione, o di nullità della domanda, nelle more della definizione
del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono
iscritti sotto riserva nella relativa graduatoria. Tale iscri-zione sotto
riserva nella graduatoria non comporta l'assunzione che sarà effettuata
nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo.
15.4 Avverso il decreto di approvazione in via definitiva
della graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
per i soli vizi di legittimità.
Art. 16 - Adempimenti dei Provveditori agli Studi
16.1 I Provveditori agli Studi curano Io svolgimento
delle procedure inerenti il concorso disciplinato dalla presente ordinanza,
in particolare:
a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso
all'albo del Provveditorato agli Studi;
b) curano l'esame delle domande per quanto attiene
ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande
stesse e della documentazione, nonché alla loro eventuale regolarizzazione
da parte dei candida-ti secondo le disposizioni della presente ordinanza;
c) nominano la commissione giudicatrice;
d) emanano gli eventuali decreti di inammissibilità
o di esclusione o di nullità della domanda;
e) vigilano sul corretto espletamento del concorso;
f) curano l'aggiornamento e l'integrazione della
graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali;
g) con decreto definitivo approvano la graduatoria
permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la
pubblicazione mediante affissione all'albo del Provveditorato
agli Studi e l'invio agli organi di controllo;
h) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato
dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
Art. 17 - Norme finali e dl rinvio
17.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio
prestato nei precorsi profili professionali del personale Ata (D.P.R. n.
588/1985) o nelle precorse qualifiche del personale non docente (D.P.R.
n. 420/1974) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti
profili professionali.
Lo status di personale Ata statale nel profilo di
aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco
ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.
17.2 Per quanto non espressamente previsto dalla
presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.
604 del D.L.vo n. 297/1994).
17.3 La presente ordinanza sarà inviata alla
Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Allegato 1
Allegato A1
Allegato A2
Allegato A3
Allegato A4
Allegati C e D
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