Quali compiti per chi è eletto nelle RSU?

Art. 6  CCNL - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.

3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;

c. utilizzazione dei servizi sociali;

d. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;

e. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f. attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g. *criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h. criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.

i. modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e delpersonale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

j. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.

6. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.


NORMATIVA

Legge 24 marzo 1999, n. 69 - Conversione in legge del decreto-legge 22.1.1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività nel comparto scuola

Decreto Legge N. 5 Del 22 Gennaio 1999 . Protocollo d'intesa ARAN - OO.SS. che rinviava le elezioni RSU

ACQ per la costituzione delle RSU  nel P.I. 7 agosto 1998

CCNQ sulle prerogative sindacali (1998-2001)

Decreto legislativo 31.3.1998, n. 80 - Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amm.ni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amm.va, emanate in attuazione dell'art. 11, legge 59/97

Decreto Legislativo 4.11.1997, n. 396 - (Modificazioni al D.L.vo 3.2.1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15.3.1997, n. 59)

CCNQ transitorio sulle prerogative sindacali del 26.5.1997

Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU 1 dic. 1993

Statuto dei lavoratori legge 20 maggio 1970 n. 300


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